Notifica all'avvocato anziché all’imputato: nessuno sconto alla distratta cancelleria

Quando questi elegge domicilio in altro luogo, spetta all’accusa provare che l’atto è stato conosciuto dall’imputato, quantunque solo notificato al difensore. Si verifica altrimenti una nullità generale a regime intermedio, da far valere nella prima difesa utile ex art. 182 c.p.p

Così la Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 56681/2017, depositata il 19 dicembre. Il fatto processuale e le imperfezioni di notifica. Per fatti di truffa ex art. 640 c.p. e di ricettazione ex art. 648 c.p. condotti in continuazione ex art. 81 c.p. maturava il tempo necessario a prescrivere. Per le contestazioni residue la difesa dell’imputato condannato in secondo grado rilevava in Cassazione la nullità del decreto di citazione in appello eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. - per l’impugnazione del Procuratore generale -, avuta contezza della pregressa nomina di domicilio speciale dell’imputato presso il proprio luogo di residenza, ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.p Per i Giudici dell’appello, la difesa non aveva recato alcuna circostanza presuntiva della mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, vigente il rapporto fiduciario con il proprio difensore destinatario del decreto di citazione. La Cassazione non condivide ed annulla con rinvio, sulla scorta del recente precipitato nomofilattico di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19184/2017 . La prova dell’avvenuta conoscenza dell’atto il rapporto fiduciario con l’avvocato prova tutto. Il contatto qualificato fiduciario fra imputato ed avvocato, per i giudici dell’appello che scaricano sulla difesa l’inefficienza di cancelleria, proverebbe la conoscenza materiale dell’atto notificato, nonostante l’elezione di domicilio altrove incardinata. Spetterebbe al difensore la prova concreta della mancata cognizione dell’atto – da intendersi dell’atto introduttivo e di quelli successivi -, per specifiche circostanze da dedurre nella prima difesa utile. Si tratta di prova difficilmente deducibile, in molti casi. L’orientamento opposto ed ora prevalente in caso di errore di notifica occorre la prova dall’accusa che corrobori la presunzione di conoscenza dell’atto. Ad esempio, l’accertata inesistenza del domicilio dichiarato o la circostanza che l’imputato abbia personalmente prodotto il ricorso per Cassazione. Si tratta di fatti confermativi della conoscenza reale dell’atto. Non proverebbe nulla la relazione fiduciaria con l’avvocato, che non necessariamente si riproduce durante le scansioni processuali con contatti personali frequenti e costanti. Recentemente le Sezioni Unite, con soffio garantista, con la sentenza n. 19184/2017, non ancora depositata, hanno escluso che al difensore dell’imputato, in caso di errata notifica cit., spetta la prova della mancata conoscenza reale dell’atto da parte dell’imputato. All’accusa spetta dover allegare circostanze che provino che l’errore di notifica non abbia pregiudicato la partecipazione fattiva dell’imputato al processo. In caso contrario, si realizza una nullità generale ed intermedia, non assoluta ed insanabile, che la difesa può far valere nella prima occasione processuale utile ai sensi dell’art. 182 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 novembre – 19 dicembre 2017, n. 56681 Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26/04/2016, la Corte d’appello di Bologna, nel riformare parziale la pronuncia in primo grado resa dal Tribunale di Bologna in data 14/05/2014, rideterminava la pena nei confronti di M.M. nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1.900,00 di multa per i reati di cui ai capi A artt. 81 comma 2, 640, 61 n. 7 cod. pen. , C artt. 648, 61 n. 2 cod. pen. , H artt. 81 comma 2, 648, 61 n. 2 cod. pen. , I artt. 81 comma 2 cod. pen., 178 d.lgs. n. 42/2004, 61 n. 2 cod. pen. ed L artt. 81 comma 2, 640, 61 n. 7 cod. pen. dichiarava altresì M.M. civilmente responsabile dei fatti di cui al capo M artt. 642, 61 n. 7 cod. pen., reato in relazione al quale l’imputata era stata assolta in primo grado per insussistenza del fatto e la condannava a risarcire il danno da liquidarsi in separato giudizio patito da Axa Assicurazioni s.p.a 2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di M.M. , viene proposto ricorso per cassazione per lamentare - nullità della sentenza ex art. 606 lett. c cod. proc. pen. in relazione all’inosservanza dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. primo motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. secondo motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. terzo motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 197 bis, 210 e 546, comma 1 lett. e cod. proc. pen. quarto motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 546, comma 1 lett. e cod. proc. pen. quinto motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. sesto motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 642 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. settimo motivo . 2.1. In relazione al primo motivo, si censura l’ordinanza emessa dalla Corte territoriale in data 26/04/2016 prima udienza utile in secondo grado con la quale era stata respinta l’eccezione, tempestivamente proposta, di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., pur in presenza in atti dell’espressa dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputata presso la propria residenza. 2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di dichiarare la prescrizione dei reati di cui ai capi I ed L , commessi nei primi mesi del 2008 reati che si prescrivono nel termine di anni sei, termine maggiorato di anni uno e mesi sei per gli eventi interruttivi e di ulteriori mesi quattro e giorni sedici per l’intervenuta sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado. Termini, questi ultimi, così calcolati - giorni sessanta termine massimo ex art. 159, comma 1, n. 3, secondo periodo cod. proc. pen. per rinvio del dibattimento dal 17/06/2013 al 16/09/2013 per impedimento dell’imputata - mesi uno e giorni undici rectius, dodici per rinvio dell’udienza del 16/09/2013 al 28/10/2013 a ragione dell’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria - mesi uno e giorni cinque per rinvio del dibattimento dal 17/12/2013 al 22/01/2014 per impedimento dell’imputata. Peraltro, si assume che, anche volendo considerare come dies a quo il mese di febbraio 2008 e conteggiare gli ulteriori periodi sospensivi in appello pari a complessivi mesi tre e giorni undici, si finirebbe per arrivare ad un complessivo termine di sospensione pari a mesi sette e giorni ventisette che sposterebbe la prescrizione in una data comunque antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. 2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per avere la stessa acriticamente recepito le valutazioni del giudice di primo grado omettendo di considerare le censure sollevate in grado di appello in relazione al capo C e disattendendo i principi enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione. 2.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto alla base del proprio convincimento le dichiarazioni testimoniali patologicamente inutilizzabili rese da R.R. e D.F. , attesa la loro figura di imputati in procedimento connesso dichiarazioni che, in ogni caso, si sarebbero dovute valutare ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen 2.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha illegittimamente ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione contestato al capo H premettendo qualsivoglia valutazione in ordine alle devolute censure difensive, e segnatamente la mancanza del reato presupposto art. 178 d.lgs. n. 42/2004 e la ricorrenza di elementi suscettibili di determinare la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 179 d.lgs. n. 42/2004. 2.6. In relazione al sesto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha disatteso i consolidati principi giurisprudenziali in tema di trattamento sanzionatorio e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, adagiandosi su pigre formule di stile e compiendo un’illegittima doppia valutazione degli elementi sfavorevoli a carico della M. . 2.7. In relazione al settimo motivo, si censura la sentenza impugnata che, in accoglimento dell’appello della parte civile Axa Assicurazioni, ha ritenuto integrato - benché prescritto - il reato di cui al capo M , disattendendo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al delitto di cui all’art. 642 cod. pen. ed in particolare per non aver tenuto conto del fatto che non ricorre il reato de quo allorquando, come nella fattispecie, difetti un rapporto contrattuale tra il soggetto agente e la compagnia assicurativa. E peraltro, l’alternativa qualificazione giuridica del reato di cui all’art. 640 cod. pen. operata in sentenza risulta apoditticamente enunciata secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente imprevedibile e svincolato dalle risultanze processuali diversa qualificazione giuridica non irrilevante sul piano della responsabilità civile ed operata in violazione dell’art. 6, paragrafo 3 lett. a e b CEDU. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente rilevato anche se il tema costituisce oggetto del secondo motivo di censura della ricorrente come, nel calcolo della prescrizione dei reati per i quali è stata pronunciata condanna, vada tenuto conto dei periodi di sospensione che risultano essere intervenuti. 1.1. In particolare, con riferimento al giudizio di primo grado, occorre considerare a il periodo di giorni sessanta termine massimo calcolabile, come da precetti di Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio ex art. 159, comma 1, n. 3 secondo periodo cod. proc. pen. per rinvio del dibattimento dal 17/06/2013 al 16/09/2013 per legittimo impedimento dell’imputata b il periodo di mesi uno e giorni dodici per rinvio dell’udienza del 16/09/2013 al 28/10/2013 a ragione dell’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria c il periodo di mesi uno e giorni cinque per rinvio del dibattimento dal 17/12/2013 al 22/01/2014 per legittimo impedimento dell’imputata d il periodo di mesi uno e giorni quattordici per rinvio dell’udienza del 31/03/2014 al 14/05/2014 per concessione termine a difesa. Totale mesi sei e giorni uno. 1.2. Con riferimento al giudizio di secondo grado, occorre tener conto e del periodo di mesi uno e giorni undici, per rinvio dell’udienza dall’08/01/2016 al 19/02/2016 a ragione del legittimo impedimento del difensore f del periodo di giorni sessanta termine massimo , per rinvio dell’udienza dal 19/02/2016 al 26/04/2016 a ragione del legittimo impedimento del difensore. Totale mesi tre e giorni undici. 1.3. E così, il periodo complessivo di sospensione per i primi due gradi di giudizio è pari a mesi nove e giorni dodici. 1.4. Pertanto, tenuto conto dei titoli di reato, del periodo di consumazione e degli eventi interruttivi nonché di quelli sospensivi verificatisi, i termini di prescrizione, con riferimento ai singoli reati in contestazione, sono maturati o matureranno nelle sottoindicate date - capo A prescrizione già maturata in data 13/04/2016 - capo C prescrizione che maturerà solo il 24/10/2018 nel calcolo si è tenuto altresì conto dell’ulteriore termine di mesi cinque e giorni sei, per rinvio dell’udienza presso questa Suprema Corte del 15/06/2017 alla data del 21/11/2017 a ragione dell’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria capo H prescrizione che maturerà solo il 19/03/2019 nel calcolo si è tenuto altresì conto dell’ulteriore termine di mesi cinque e giorni sei, per rinvio dell’udienza presso questa Suprema Corte del 15/06/2017 alla data del 21/11/2017 a ragione dell’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria capo I prescrizione già maturata in data 13/04/2016 capo L prescrizione già maturata in data 13/04/2016. 2. Fondato è il primo motivo di ricorso. Con ordinanza in data 26/04/2016, la Corte d’appello di Bologna respingeva l’eccezione difensiva di nullità della notifica del decreto di citazione in appello dell’imputato eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia pur in presenza agli atti della espressa dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato presso la propria residenza. 2.1. Sul tema del rapporto tra elezione di domicilio e notificazione della citazione ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., si sono pronunciate già nel 2008 le Sezioni Unite di questa Corte affermando che È nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 . In motivazione le S.U. hanno ritenuto che, nel caso esaminato, il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non aveva provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento, peraltro neanche dedotti, dell’imputato, il quale, tra l’altro, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello e di legittimità. 2.2. Nel caso oggetto del presente processo il difensore dell’imputato ha tempestivamente in udienza formulato l’eccezione di nullità della notifica della citazione in appello dell’imputato. La Corte di merito, con ordinanza allegata al verbale, ha respinto l’eccezione, osservando che la notifica effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore, invece che presso il domicilio eletto dall’imputato, integra una nullità a regime intermedio, come tale sanabile. Pertanto, essendo l’imputato assistito da un difensore di fiducia, quest’ultimo avrebbe dovuto rappresentare al giudice circostanze specifiche da cui desumere che, nonostante il rapporto fiduciario, la parte non aveva avuto conoscenza dell’atto. Non avendo assolto a tale onere, doveva ritenersi che la citazione, sebbene invalida, aveva raggiunto il suo scopo. 2.3. Invero, la Corte di appello, nel respingere l’eccezione difensiva, ha fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche di recente ribadito, secondo il quale La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa Sez. 4, n. 2416 del 20/12/2016, dep. 2017, Zucchi, Rv. 268883 . Nella motivazione si è precisato che il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto, imponendo al difensore l’onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza. La pronuncia si incanala nell’alveo già tracciato dalla sentenza Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, secondo la quale avendo il difensore il dovere di mantenere i rapporti con il suo assistito, nel caso in cui non rappresenti, nel formulare l’eccezione di irritualità della notifica della citazione, alcun pregiudizio per il diritto di difesa, lascia intendere che l’adempimento del dovere ha consentito di rendere nota all’imputato la citazione, con effetto sanante. 2.4. Il predetto orientamento, ancorando la sanatoria della nullità al mero inadempimento di un onere gravante sul difensore dell’imputato, si pone in contrasto con altre pronunce di questa Corte che pur rispettose del principio enunciato nella sentenza Sez. U. Micciullo cit., pretendono che la presunzione di conoscenza da parte dell’imputato dell’atto notificato al suo difensore di fiducia, sia corroborata da ulteriori elementi la accertata inesistenza del domicilio dichiarato dall’imputato Sez. 4, n. 7917 del 25/01/2016, Bianco, Rv. 266231 la circostanza che pur assente in giudizio, l’imputato aveva proposto personalmente il ricorso per cassazione Sez. 3, n. 47953 del 19/07/2016, F., Rv. 268654 . 2.5. In considerazione del contrasto delineatosi, questa Suprema Corte Sez. 4, ord. n. 19184 del 29/03/2017, Tuppi ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite, la seguente questione Se in presenza di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata effettuata, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., a mani del difensore di fiducia, quest’ultimo, nell’eccepire la nullità, debba allegare circostanze impeditive della conoscenza della citazione da parte dell’imputato, e se, in mancanza, la nullità rimanga sanata . Con sentenza del 22/06/2017, non ancora depositata, le Sezioni Unite hanno optato per la soluzione negativa, escludendo così che il difensore, nell’eccepire la nullità, ed a pena di sanatoria della nullità, debba allegare circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. 3. Ogni altro motivo di doglianza risulta assorbito. 4. La presente pronuncia di annullamento consente di rilevare e dichiarare in questa sede l’intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi I ed L in relazione, invece, ai capi C ed H , per i quali la prescrizione non risulta maturata, s’impone, di contro, sentenza di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna ai fini di un nuovo giudizio anche agli effetti civili. Le spese sostenute dalla parte civile Axa Assicurazioni s.p.a. vengono riservate al definitivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati ascritti estinti per prescrizione ad eccezione dei reati di cui ai capi C ed H che annulla per nuovo giudizio sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna anche ai fini di un nuovo giudizio agli effetti civili. Spese della parte civile Axa Assicurazioni s.p.a. al definitivo.