La speciale tenuità del danno patrimoniale: alcuni criteri di valutazione

Ai fini della ricorrenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità occorre che il valore economico della cosa sottratta sia pressoché irrilevante e non semplicemente lieve. Non influisce sul giudizio di sussistenza della detta attenuante l'agiata condizione economica in cui eventualmente versa la vittima del reato.

Così ha stabilito la Corte di Appello di Napoli, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 6638 depositata il 3 luglio 2017. Timbriamo il cartellino. La strisciata” del badge, moderno sostituto del fantozzianamente noto cartellino marcatempo, è un gesto che – per ogni impiegato di qualunque ufficio – diventa negli anni praticamente automatico. All'ingresso e all'uscita dal lavoro, il passaggio della tessera nell'apposita macchinetta accompagna i primi e gli ultimi istanti di permanenza nel luogo di lavoro. Nulla di inconsueto, se non fosse che le cronache ci hanno spesso illustrato – con tanto di filmato carpito dalla telecamera nascosta – di singoli impiegati dediti alla strisciatura” di decine di badges appartenenti ad altrettanti, e assenti, colleghi. Malcostume? Sicuramente. Ma la condotta degli scansafatiche che timbrano ma non ci sono o che timbrano l'ingresso e vanno a sbrigare le proprie private incombenze è anche un reato truffa, aggravata nel caso in cui il dipendente appartenga ad un ufficio pubblico. La Corte di Appello partenopea, con la sentenza che commentiamo, ne ha bacchettati un paio. Un processo senza sorprese. Condotti a giudizio per rispondere di truffa aggravata e falsità ideologica in atti pubblici, due dipendenti di un ospedale, vengono – in abbreviato – condannati per truffa ad una pena praticamente simbolica dieci mesi con la condizionale e poco più di duecento euro di multa. Avendo risarcito il danno gli è riconosciuta la relativa attenuante. Vengono anche assolti dalla contestazione di falso. Nei motivi di appello proposti da uno dei due imputati, si chiede che venga riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La richiesta non viene accolta, con un interessante – ma tutto sommato prevedibile – percorso argomentativo. L'identikit del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il rigetto della censura è supportato dalla costante giurisprudenza di legittimità, il cui principio generale, sul punto, è chiarissimo il danno non deve soltanto essere lieve, ma occorre che risulti praticamente irrilevante. Questo orientamento, che fa leva sul tenore letterale della norma, non ha subito evoluzioni di sorta da quasi trent'anni. Nel caso che ci occupa l'ammontare delle somme oggetto di truffa cioè di quella parte di retribuzione percepita ma non spettante perché la presenza del dipendente sul posto di lavoro era, appunto, taroccata” era effettivamente modesto, ma non irrilevante” nel senso indicato dalla Suprema Corte. Le condizioni economiche della vittima in che modo rilevano? I Giudici napoletani dicono che la capacità economica della vittima non influisce sul giudizio di riconoscimento della richiamata circostanza attenuante. O meglio la valutazione delle condizioni economiche del soggetto passivo del reato può essere compiuta in via del tutto sussidiaria, ma allo scopo opposto rispetto a quello invocato dall'appellante, ossia nel senso che un danno lieve può non risultare di speciale tenuità se la vittima è un soggetto disagiato. Non rileva, invece, che la persona offesa sia economicamente florida. In questo senso è intervenuta anche la Cassazione, con una pronuncia della Quinta Sezione del 2015, che ha ancora una volta valorizzato lo spirito dell'elemento circostanziale in esame. Quest'ultimo, evidentemente, viene dichiarato sussistente soltanto nel caso in cui una valutazione globale del fatto consenta di affermare la quasi irrilevanza del danno patito dalla persona offesa. Gli altri elementi da valutare per il riconoscimento dell'attenuante. La riprova della correttezza dell'orientamento di legittimità appena indicato si trae da un precedente giurisprudenziale del 2013, relativo ad un caso analogo a quello oggetto di giudizio commesso in danno di Poste Italiane in quell'occasione gli Ermellini negarono la speciale tenuità del danno rimarcando la lesione del rapporto fiduciario esistente tra dipendente e datore di lavoro. Andando oltre, sempre sul piano delle ricadute della condotta truffaldina, potremmo aggiungere anche gli effetti nefasti che l'assenza di un dipendente formalmente, ma non sostanzialmente presente, provoca sugli utenti della struttura ove dovrebbe svolgere il proprio lavoro quante volte ci è capitato di entrare in un ufficio, pubblico o privato che sia, e di trovare molte scrivanie e pochi impiegati?

Corte di Appello, sez. III, sentenza 21 giugno – 3 luglio 2017, n. 6638 Presidente Carbone – Relatore Ulmo Motivi della decisione In data 6.4.2011 il Tribunale di Napoli, Ufficio G.I.P., ha emesso sentenza con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto gli imputati in epigrafe indicati responsabili del reato di truffa aggravata e continuata loro ascritto e, riconosciute l'attenuante ex art. 62 c.p. n. 6 nonché le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha condannato entrambi alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 220 di multa, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno e con confisca per equivalente delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati commessi, pari ad Euro 249,90 per omissis e ad Euro 434,40 per la omissis . Gli imputati sono stati invece assolti dal reato ex art. 479 c.p. perché il fatto non sussiste. Contro tale sentenza hanno proposto appello i difensori degli imputati. Dopo un rinvio per vizio di notificazione agli imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello udienza del 20.2.2017 ed un altro per astensione dei difensori dalle udienze udienza del 12.4.2017 rinvio con sospensione di termini di prescrizione per giorni 70 , in data odierna si è celebrato il giudizio di appello, all'esito del quale osserva questa Corte quanto segue. Per la ricostruzione generale dei fatti si opera espresso rinvio a quella effettuata nella sentenza di primo grado, tanto più che nell'atto di impugnazione essa non viene contestata, né vengono avanzate questioni sul riconoscimento della penale responsabilità. Va premesso che la richiesta avanzata dai difensori all'odierna udienza di dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'estinzione dei reati per essere maturato, dalla data di emissione della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione ordinario di anni sei è manifestamente infondata. Ed infatti, vero è che, perché possa ritenersi non verificata la prescrizione, è necessario che tra un atto interruttivo ed un altro non sia superato il termine ordinario previsto dal comma 1 dell'art. 157 per i vari tipi di reato, con la conseguenza che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato qualora, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento alcun altro atto interruttivo entro i termini temporali fissati dall'art. 157 c.p. cfr. Cass., sez. 2, n. 35278 del 19.7.2007 Cass., sez. 5, 3.12.1999 n. 1018, Ma. Bo. Cass., sez. 6, 23.3.1998, n. 4704, Mendolaro . Tuttavia nel caso di specie, in data 26.1.2017 -e. pertanto, ampiamente nel termine di sei anni dalla sentenza di primo grado, pronunciata in data 6 4.2011 - è stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, il quale, ai sensi dell'art. 160 comma 2 c.p. nella parte in cui fa riferimento, per l'appunto, al decreto di citazione a giudizio, senza alcuna limitazione al solo decreto di citazione per il giudizio di primo grado , interrompe la prescrizione cfr. Cass., sez. 6, n. 27324/08 . Con l'atto di appello proposto nell'interesse dell'Amodio si chiede di riconoscere la circostanza attenuante ex art. 62 c.p. nf' 4, alla luce anche della capacità economica della parte lesa si chiede, inoltre, una riduzione della pena inflitta, con sostituzione nella pena pecuniaria corrispondente. Anche con l'atto di appello proposto nell'interesse della omissis si chiede di riconoscere la circostanza attenuante ex art. 62 c.p. n. 4 ed una riduzione della pena inflitta fino al minimo edittale si chiede, inoltre, l'esclusione della confisca per equivalente, atteso che il combinato disposto degli arti 640 quater e 322 ter c.p. non si estende al profitto del reato. Ad avviso di questa Corte tali richieste non meritano accoglimento. Vero è che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di reato continuato, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la valutazione della speciale tenuità non va effettuata in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, bensì con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato cfr. Cass., sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015 . Tuttavia nel caso di specie il reato che, per omissis è stato considerato più grave e che, in quanto tale, è stato preso in considerazione per la determinazione della pena base , e cioè quello commesso tra il 10 e l'11 agosto 2010, ha comportato un danno patrimoniale di Euro 109.69 ed il reato che per la omissis è stato considerato più grave, e cioè quello commesso tra il 23 ed il 24 settembre 2010, ha comportato un danno patrimoniale di Euro 142.71. Orbene, per costante giurisprudenza, la speciale tenuità del danno patrimoniale è configurabile solo allorquando il valore economico della cosa sottratta sia pressoché irrilevante, come reso palese dal legislatore nel momento in cui ha utilizzato l'aggettivo speciale per indicare le caratteristiche che la tenuità del danno deve avere cfr., ad esempio, Cass., Sez. 4, 19.9.1995, n. 10184, Ch. Cass., sez. 2, 27.2.1990, Le. Cass., sez. 6, 12.10.1989, Ca. . Ne consegue che le somme sopra indicate, ad avviso di questa Corte, hanno cagionato alla Pubblica Amministrazione un danno economico sicuramente lieve, ma che tuttavia, non può essere considerato di speciale tenuità nel significato sopra indicato. Ininfluente è, poi, nel caso di specie la presunta capacità economica della vittima ed infatti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può rilevare solo nel caso in cui il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare in concreto un pregiudizio per la persona offesa in ragione delle sue disagiate condizioni economiche ma non anche nell'ipotesi inversa, e cioè in quella in cui un danno che non possa di per sé essere considerato di speciale tenuità sia stato cagionato ad un soggetto di agiate condizioni economiche cfr. Cass., sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015 fattispecie relativa al furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 Euro in danno di un supermercato la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale . Va aggiunto, ancora, che proprio in un caso come quello che in questa sede ci occupa, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata per cui, in una fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane S.p.A. attraverso l'utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso e la conseguente alterazione de? dati sulle presenze in ufficio, è stata esclusa la configurabilità dell'attenuante in oggetto alla luce della grave lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa cfr. Cass., sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013 . La pena inflitta ad ambedue gli imputati appare perfettamente rispondente ai criteri di cui all'art. 133 c.p., se si tiene conto che il lieve discostarsi dal minimo edittale cfr. pagina 24 della sentenza di primo grado è ampiamente giustificato dai negativi riflessi che la condotta tenuta ha comportato alla regolarità di un delicato servizio pubblico e che, comunque, la pena inflitta è stata ulteriormente mitigata da un benevolo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in aggiunta all'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. . Assolutamente contenuto, ed anzi irrisorio, è stato, poi, l'aumento per la continuazione appena mesi tre di reclusione ed Euro 60 di multa, pur a fronte di una molteplicità di reati-satellite commessi . Quanto, infine, alla confisca per equivalente, è appena il caso di evidenziare che sin dall'anno 2005 le Sezioni Unite della Suprema Corte cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 41936/05 hanno statuito che, in relazione ai delitti di truffa ex artt. 640 comma 2 n. 1, 640/bis, 640/ter comma 2 c.p., essa fosse da ritenersi possibile anche per un valore corrispondente al profitto del reato, dovendosi intendere il richiamo contenuto nell'art. 640/quater c.p. sia al primo che al secondo comma dell'art. 322/ter anche nel vigore dell'originaria versione dell'art. 322/ter c.p. l'ultimo inciso del predetto comma 1 dell'art. 322/ter c.p., nella sua attuale versione così come modificata dalla L n. 190/12, prevede ora espressamente che si possa procedere alla confisca per equivalente per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato . In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata integralmente e gli imputati appellanti vanno condannati, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute dallo Stato per la presente fase di giudizio. P.Q.M. Letti gli artt. 599 e 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa in data 6.4.2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di omissis e di omissis , appellata dagli stessi, che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio. Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.