Irreperibilità dell’imputato: l’ufficiale giudiziario se ne accerti

La notifica dell’estratto contumaciale della sentenza effettuata al difensore è nulla laddove non sia stata preceduta dalla verifica in loco, da parte dell’ufficiale giudiziario, circa l’irreperibilità dell’imputato oppure l’insufficienza o inadeguatezza della dichiarazione di domicilio.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 56379/17, depositata il 18 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di un imputato di non esecutività della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale e divenuta irrevocabile. Veniva altresì rigettata l’istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione del difetto di conoscenza del procedimento. Il difensore ricorre in Cassazione deducendo l’errata notificazione dell’estratto contumaciale, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. In particolare, l’estratto contumaciale era stato notificato presso un indirizzo erroneo e differente da quello dichiarato dall’imputato, ma il giudice dell’esecuzione superava il problema ritenendo che l’imputato si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza legale del procedimento. Procedimento notificatorio. Secondo la costante giurisprudenza, il giudice dell’esecuzione che si veda eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata l’istanza di restituzione nel termine per impugnare, deve verificare in primo luogo la validità del titolo esecutivo e solo in caso di esito negativo deve esaminare autonomamente l’istanza di restituzione nel termine. Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto l’errore nel procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale della sentenza ma ha poi rigettato l’istanza di parte affermando che il domicilio inizialmente dichiarato dall’imputato fosse inidoneo in origine, con conseguente correttezza della notifica eseguita al diverso indirizzo. E, come dice la Cassazione, è evidente il salto logico del ragionamento del giudicante . In conclusione, la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto è impossibile, con la conseguente necessità di procedere alla notifica presso il difensore, solo se all’esito di un accertamento in loco da parte dell’ufficiale giudiziario risulti che l’elezione fosse mancante o insufficiente o che l’imputato si sia trasferito altrove, non essendo sufficiente la mera attestazione dell’ufficiale di non aver reperito l’imputato stesso. La notifica eseguita nel caso di specie al difensore in assenza della precedente verifica dell’insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio dell’imputato è nulla. Il provvedimento impugnato viene in conclusione annullato, con rinvio al giudice dell’esecuzione per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 settembre – 18 dicembre 2017, n. 56379 Presidente Bonito – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di D.R.I. di non esecutività della sentenza n. 13/1443 pronunciata nei confronti del suddetto dal medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile in data 03/11/2014, e in via subordinata di restituzione nel termine per l’impugnazione a norma dell’art. 175 cod. proc. pen 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del D.R. . 2.1. Col primo motivo di impugnazione il difensore deduce violazione degli artt. 548, comma 3, 670, 161 e 175, 178 lett. c , 179 e 180 cod. proc. pen., per errata notifica dell’estratto contumaciale con conseguente preclusione per il ricorrente di proporre impugnazione in violazione dei diritti di difesa, partecipazione e contraddittorio. Si evidenzia come la questione promossa si inserisca nella più vasta problematica della garanzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell’imputato contumace, oggi superata con la nuova disciplina introdotta dalla l. 28 aprile 2014 n. 67, e nell’ambito delle garanzie di rango sovranazionale di cui in primo luogo quelle tutelate dall’art. 6 Cedu della partecipazione al giudizio penale e del ripristino dell’effettivo l’esercizio personale della difesa quando il giudizio si sia svolto senza che l’interessato ne abbia contezza. Si rileva, quindi, che all’imputato giudicato e condannato in contumacia in primo grado, l’estratto contumaciale della sentenza era notificato presso l’indirizzo errato indicato in sentenza, in OMISSIS , differente rispetto al domicilio dichiarato dal D.R. alla Polizia stradale di OMISSIS nel relativo verbale OMISSIS . E ciò in contrasto col disposto dell’art. 548, comma 3 cod. proc. pen. che prevedeva la notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza in ogni caso all’imputato contumace, con conseguente decorso, ai sensi dell’art. 585 comma 2 cod. proc. pen.,dei termini per proporre impugnazione. Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione abbia superato il problema ritenendo non idoneo il domicilio dichiarato già all’atto della prima notifica, parlando di scelta volontaria dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del procedimento e ritenendo, infine, rituale la notifica dell’estratto contumaciale effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen E non approfondendo l’effettiva conoscenza dell’atto pure alla luce della presunzione juris tantum di non conoscenza ex art. 175, comma 2 cod. proc. pen 2.2. Col secondo motivo di impugnazione ci si duole, in relazione all’art. 670, comma 3 e all’art. 175 cod. proc. pen., del difetto assoluto di motivazione sulla domanda subordinata di restituzione in termini espressamente devoluta dalla difesa alla cognizione del Giudice adito. Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, pregiudiziale ed assorbente. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, qualora abbia accertato l’esecutività, è tenuto altresì ad esaminare autonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011 - dep. 27/04/2011, Scialla, Rv. 250438 e in senso conforme Sez. 3, n. 17612 del 05/03/2013 - dep. 17/04/2013, Lamcja, Rv. 255290, Sez. 1, n. 3349 del 17/12/2014 - dep. 23/01/2015, Lo Giudice, Rv. 262811, e Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 - dep. 01/09/2016, Kadric, Rv. 268251 . Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione, pur avendo riconosciuto l’errore della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, ad un indirizzo diverso da quello eletto, seguita dalla notifica al difensore ex art. 161, comma 4 cod. proc., ha rigettato l’istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza e di rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, in quanto ha ritenuto che il domicilio dichiarato dal ricorrente fosse già inidoneo all’epoca del decreto di citazione a giudizio come indicato dall’UNEP di Perugia e quindi correttamente eseguita la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza presso il difensore del D.R. ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. . È evidente il salto logico del ragionamento del giudicante. Invero, come evidenziato da Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011 - dep. 28/12/2011, Martini, Rv. 252059, per ritenere l’impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere reperito l’imputato, ma occorre un quid pluris , ovvero che all’esito di un accertamento eseguito in loco risulti che l’elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l’imputato si sia trasferito altrove Vedi Sez. un. n. 28451 del 28.4. - 19.7.2011, Pedicone, in motivazione . Ne consegue che la notifica dell’estratto contumaciale in esame è nulla in quanto eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., senza essere preceduta dalla verifica dell’insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Giudice dell’esecuzione per nuovo esame, alla luce delle considerazioni svolte. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.