Ammesse le istanze di rinvio a mezzo PEC: è onere del difensore verificare il ricevimento della richiesta

La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore inviata a mezzo fax è irregolare, ma non inammissibile. Secondo la Cassazione detto principio è ulteriormente applicabile per le comunicazioni a mezzo PEC, che diversamente dalle prime, sono ulteriormente incerte circa l’effettiva possibilità che la comunicazione sia tempestivamente letta dal destinatario per poter essere portata a conoscenza del Giudice.

Il caso. La Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza primo grado, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 707 c.p. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli . Il difensore ricorre in Cassazione avverso detta sentenza lamentando violazione dell’art. 178 c.p.p. nullità di ordine generale . Il ricorrente osserva che dapprima aveva inviato a mezzo fax un’istanza di rinvio, poi inviata a mezzo PEC, ricevuta in Cancelleria, e successivamente aveva inviato, sempre a mezzo PEC, il verbale di udienza attestante l’impedimento a comparire, ma detta secondo PEC non era pervenuta ai Giudici, i quali, infatti, non avevano ritenuto documentata l’istanza. Secondo il ricorrente il problema verificatosi in cancelleria si ripercuoteva ingiustamente sul diritti dell’imputato ad essere assistito dal difensore di fiducia. Utilizzo del fax per la richiesta di rinvio. La Suprema Corte ha premesso che l’utilizzazione del fax per inviare al giudice procedente una richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è idonea a dare certezza dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio giudiziario ed, inoltre, è irregolare ai sensi dell’art. 121 c.p.p. che prevede per le parti l’obbligo di presentare memorie e richiesta al Giudice mediante deposito in cancelleria. La Cassazione ha ribadito che, tuttavia, le istanze inviate in tale diverso modo non sono inammissibili, ma possono essere valutate dal Giudice. In questi casi è onere della parte di verificare che l’istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e sia tempestivamente portata all’attenzione di quest’ultimo . Comunicazione a mezzo PEC. La Corte ha evidenziato che il principio applicabile per la comunicazione a mezzo fax è ancora più rilevante se riferito alla comunicazione a mezzo PEC che, come la prima è un mezzo informale ed, inoltre, più incerto circa l’effettiva possibilità che la comunicazione sia letta dal destinatario. In ragione di ciò secondo la S.C. la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo PEC, non è irricevibile né inammissibile, anche se l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere per la parte richiedente di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente. Nel caso di specie il ricorrente non riferisce nulla sull’avvenuto assolvimento del descritto onere gravante sul medesimo. Per questo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 novembre – 18 dicembre 2017, numero 56392 Presidente Fumo – Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado con la quale I.E.A. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 707 cod.penumero . 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore del’imputato, lamentando di avere tentato dapprima di inviare a mezzo fax un’istanza di rinvio, poi inviata a mezzo posta elettronica certificata e ricevuta dalla Cancelleria, posto che nel verbale di udienza si dava atto della stessa successivamente aveva inviato a mezzo posta elettronica certificata il verbale di udienza attestante l’impedimento, ma la seconda PEC non era evidentemente pervenuta ai giudici, visto che la Corte di appello non aveva ritenuto documentata l’istanza vi era stata pertanto violazione dell’art. 178 cod.proc.penumero , posto che la Corte di appello era incorsa in un errore, ma il problema verificatosi in cancelleria non poteva ripercuotersi sul diritto dell’imputato ad essere assistito dal difensore di fiducia. 2.1. Il difensore inoltre eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 707 cod.penumero , in quanto la Corte di appello aveva ritenuto tardive le spiegazioni fornite dall’imputato, ma l’art. 707 cod.penumero non prevede un termine entro il quale l’indagato debba fornire le giustificazioni richieste dalla norma. 2.2 Il difensore contesta inoltre la motivazione della sentenza impugnata sulla concessione delle attenuanti generiche, che non aveva tenuto conto egli elementi evidenziati dalla difesa inoltre la Corte territoriale aveva omesso di valutare come la pena irrogata fosse stata parametrata al numero di oggetti sospetti, alcuni dei quali sicuramente non atti allo scasso. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.2 Relativamente all’impedimento del difensore, questa corte ha avuto modo di osservare che l’utilizzazione del telefax per inviare al giudice procedente una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore , pur non inidonea a dare certezza dell’intervenuta ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio giudiziario destinatario, è comunque irregolare, perché l’art. 121 cod.proc.penumero prevede per le parti l’obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria tuttavia, le istanze in tal modo inviate non sono né irricevibili, né inammissibili, ed il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza deve valutarle. In ragione della predetta irregolarità, incombe, peraltro, sulla parte instante il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell’istanza al giudice competente a valutarla in tal caso, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all’omessa valutazione dell’istanza, la parte che abbia di sua volontà scelto un mezzo irregolare di trasmissione dell’istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso ed imprevedibile, e dall’impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice procedente ha l’onere di verificare che l’istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e sia stata tempestivamente portata all’attenzione di quest’ultimo sez. 2, 5.11.2013, numero 9030 . Il principio, affermato per la comunicazione a mezzo telefax deve ritenersi ancor più convincente se riferito alla comunicazione per posta elettronica, rilevante nel caso di specie. tale ulteriore mezzo di comunicazione, è pur sempre informale, allo stesso modo del telefax, ma diversamente dal primo è inoltre ulteriormente incerto circa la effettiva possibilità che la comunicazione sia tempestivamente letta dal destinatario che potrebbe non controllare la casella di posta elettronica in tempo utile per poter essere utilmente portata a conoscenza del giudice sul punto vedi Sez. 2, 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963 La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente . Nel caso di specie, nulla osserva la difesa né riferisce alcunché sull’avvenuto assolvimento del descritto onere sulla stessa gravante. Ne discende l’infondatezza della doglianza. 2.2. Sugli altri motivi di ricorso, va rilevato che il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando - come nel caso di specie - il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, svolgendo articolata motivazione, nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata sulle motivazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare i motivi di appello, già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. In particolare, quanto alle attenuanti generiche, nel determinare l’efficacia che una attenuante ad effetto comune produce in ordine alla rivendicata riduzione del carico sanzionatorio, il giudice non deve prendere in considerazione gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, fosse anche per disattenderli, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli sfavorevoli ritenuti rilevanti e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta. Nel caso in esame, a pag. 4 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, richiamando le modalità del fato ed il precedente penale dell’imputato per il reato di ricettazione, per cui le censure proposte sono inammissibili. Quanto alla prescrizione, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. penumero , ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. vedi Sez.2, sentenza numero 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 nel caso in esame, la sentenza di appello è del 17 ottobre 2016, precedente quindi al termine massimo di prescrizione 28 marzo 2017, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.penumero , essendo stato il reato commesso il 28 marzo 2012 . 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.