Autorizzazione sismica: non conta la compatibilità dei manufatti realizzati

In tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall'art. 95 T.U. edilizia si perfeziona con l'inizio di esecuzione delle opere che arrecano offesa al bene giuridico protetto, essendo irrilevante il giudizio di compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla legge.

Lo ha ribadito la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 56040, depositata il 15 dicembre 2016. La necessità dell’autorizzazione sismica Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. n. 380/2001, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato. Ad esempio, integra il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 380/2001, l'installazione, in zona sismica, di pannelli autostradali a messaggi variabili in assenza della prescritta autorizzazione, atteso che la fattispecie incriminatrice non è limitata agli edifici, ma si estende ad ogni opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, tenuto conto delle dimensioni, delle modalità di collocazione, della morfologia del sito, della pendenza del terreno e delle strutture di sostegno e sottolinea che l'art. 83 d.P.R. cit., fa riferimento indistintamente a tutte le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, sicché la violazione dell'art. 95 non può essere limitata ai soli edifici. Parimenti, anche le opere edilizie con strutture in legno, allorché realizzate in una zona dichiarata sismica, sono sottoposte alla disciplina di cui alla l. n. 64/1974, in quanto l'utilizzo di elementi strutturali di minore solidità rende ancora più necessari i controlli e le cautele prescritte dalla citata legge in materia di costruzioni in zona sismica. la demolizione dell’immobile abusivo La sentenza in commento risulta altresì particolarmente interessante in quanto riprende la tematica dell’ordine di demolizione di un edificio non conforme alla legislazione antisismica. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali. Più in generale, ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, non assume rilievo il carattere precario della costruzione, in ragione della natura formale dei relativi reati e del fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in tali zone. Peraltro, sempre in tema di violazioni sismiche, la Cassazione ha altresì ribadito che, ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla L. n. 64/1974, in tema di costruzioni in zona sismica, non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche. e la particolare tenuità del fatto. La sentenza in commento appare interessante anche per quanto statuito circa la particolare tenuità del fatto, e la conseguente non punibilità dell’agente. Nello specifico, va ricordato che, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis c.p., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Lo stesso comma 3 dell’art. 131- bis c.p. stabilisce che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Secondo la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 28/2015, tale comma descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di abitualità entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 luglio – 15 dicembre 2017, n. 56040 Presidente Fiale – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 novembre 2016 il Tribunale di Teramo ha condannato D.A. e D.F.F. alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 per avere, quali amministratori della Tecnoinvest Abruzzo S.n.c., proprietaria di un immobile in Comune di omissis , ricadente in zona sismica, realizzato due tettoie in legno omettendo di darne preventivamente avviso allo Sportello unico per l’edilizia e in mancanza della previa autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale , disponendo altresì, ai sensi dell’art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001, la demolizione delle opere. Nell’affermare la responsabilità degli imputati, il Tribunale ha ribadito la sussistenza degli obblighi di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 anche in relazione alle opere da realizzare in zona a bassa sismicità, quale il Comune di omissis nel cui territorio erano state realizzate le opere oggetto della imputazione, rientrante in zona sismica 3, non ponendo alcuna distinzione riguardo agli obblighi di comunicazione l’art. 83, comma 2, d.P.R. 380/2001, e l’irrilevanza della mancanza di pericolosità della costruzione realizzata in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, in considerazione del carattere formale dei reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione entrambi gli imputati, affidato a quattro motivi. 2.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 94 d.P.R. 380/2001, in quanto tale disposizione esclude espressamente dalla incriminazione le condotte relative a fabbricati posti in zone a bassa sismicità, quale il territorio del Comune di omissis , classificato dal 2006 come zona sismica 3. 2.2. Con un secondo motivo hanno prospettato violazione dell’art. 93 d.P.R. 380/2001, in relazione alla configurazione del reato contemplato da tale disposizione come reato di pericolo astratto, senza alcuna considerazione della concreta esposizione al rischio del bene protetto, in contrasto con il principio di offensività, derivante dal principio di legalità di cui all’art. 25 Cost Hanno al riguardo esposto che le opere realizzate in assenza della preventiva comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia non avevano alcuna potenzialità lesiva, trattandosi di due tettoie in legno lamellare poste al piano terreno di un edificio eretto in condominio, addossate al lato esterno di due appartamenti, della superficie di circa dieci metri quadrati ciascuna, prive di qualsiasi incidenza strutturale e, dunque, di pericolosità. 2.3. Con un terzo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 98 d.P.R. 380/2001, lamentando l’indebita disposizione della demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, essendo stata rilasciata autorizzazione in sanatoria da parte dell’Ufficio del Genio Civile, che, pur non privando di rilevanza penale le condotte, spiegava comunque effetti riguardo al mantenimento delle opere realizzate, impendendone la demolizione. 2.4. Con un quarto motivo hanno lamentato violazione dell’art. 131 bis cod. pen., per la mancata applicazione da parte del Tribunale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto contemplata da tale disposizione, proprio in considerazione della già evidenziata mancanza di offensività delle condotte, da cui non era derivato alcun pericolo per la pubblica incolumità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione al terzo motivo. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione dell’art. 94 d.P.R. 380/2001, per l’affermazione di responsabilità degli imputati nonostante il Comune di OMISSIS , nel cui territorio sono state realizzate le opere, sia classificato a bassa sismicità, è manifestamente infondato. L’art. 94 d.P.R. 380/2001 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001. Il secondo comma di tale disposizione prevede la definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche. A tal fine è stata emanata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003 , con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. È stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio non classificato ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, è stato attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g . Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell’obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l’obbligo di prescrivere la progettazione antisismica. Poiché l’area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dai ricorrenti sul punto. 3. Anche il secondo motivo, mediante il quale è stata prospettata violazione dell’art. 93 d.P.R. 380/2001, per l’insufficiente considerazione della mancanza di pericolo concreto, e dunque di offensività, in conseguenza della realizzazione delle opere in questione in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, è manifestamente infondato. Al fine della configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, dunque anche di quella di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001, è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto tale normativa è finalizzata a garantire l’esercizio del controllo preventivo dello Stato sulle attività edificatorie nelle zone sismiche Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007 Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv. 252750 . L’interesse protetto, sia pure strumentalmente alla salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio, è dunque quello di consentire l’esercizio delle attribuzioni di controllo nella materia antisismica, attraverso la sanzione delle condotte elusive di tali potestà, o che ne impediscano l’esercizio ne consegue che l’eventuale assenza di pericolosità delle opere, realizzate in mancanza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni preventive, non determina l’assenza di offensività della condotta, comunque idonea a pregiudicare il bene protetto dalla norma incriminatrice, tanto che è stata affermata l’irrilevanza, al fine della configurabilità di tali reati, della compatibilità delle opere realizzate con le cautele antisimiche imposte dalla legge Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv. 252750, cit. , e anche del successivo rilascio della autorizzazione sismica in sanatoria Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro., Rv. 264201 . Ne consegue,in definitiva, la manifesta infondatezza della doglianza. 4. Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., da esaminare in ordine logico prima del terzo motivo, relativo alla indebita disposizione dell’ordine di demolizione, è inammissibile, a causa della mancata prospettazione della applicabilità di tale causa di non punibilità nel corso del giudizio di merito. La sentenza impugnata è, infatti, successiva alla introduzione della disposizione di cui all’art. 131 bis cod. pen., essendo stata resa il 30 novembre 2016, sicché di tale istituto avrebbe dovuto essere richiesta l’applicazione al giudice del merito, anche mediante istanza formulata in udienza o nel corso della discussione finale, sicché la mancanza di tale richiesta esclude la sussistenza di una violazione di legge sul punto e preclude a questa Corte l’esame della relativa questione, in quanto l’aspetto dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se tale disposizione era, come nella specie, già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678, nella quale è stato precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di merito conf. Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281 . 5. Il terzo motivo, relativo alla indebita disposizione dell’ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni preventive nonostante il rilascio della autorizzazione in sanatoria da parte dell’Ufficio del Genio civile, è fondato. Va, al riguardo, ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile, ai sensi dell’art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, De Cesare, Rv. 258899 Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843 Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv. 235411 , anche in considerazione di quanto già osservato a proposito dell’interesse sotteso alle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001. Ne consegue che indebitamente è stata disposta dal Tribunale di Teramo la demolizione delle opere realizzate dagli imputati, in relazione alle quali non è stata contestata l’inosservanza delle norme tecniche, bensì degli obblighi di carattere formale di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, sicché di tale ordine va disposta la revoca. 6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al disposto ordine di demolizione, che deve essere eliminato, e i ricorsi dichiarati inammissibili nel resto, stante l’autonomia delle doglianze formulate con gli altri motivi di ricorso cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto ordine di demolizione che elimina. Dichiara i ricorsi inammissibili nel resto.