Gli oneri dell’imputato e la valenza dimostrativa dell’acoltest

In tema di guida in stato di ebbrezza l’accertamento ottenuto con l’alcoltest può essere privato di valenza probatoria, non basta però considerare il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 56092/17, depositata il 15 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con la statuizione della revoca della patente, oltre alla pena di giustizia. La Corte aveva accertato che l’imputato, trovato nella vettura in stato di ebbrezza alcolica alle ore 5.30, lo fosse anche cinque ore prima, cioè al momento dell’incidente da lui provocato. Avverso la decisione di merito ha proposto ricorso per cassazione il condannato. Intervallo temporale. Il ricorrente lamenta in Cassazione l’illogica motivazione della Corte territoriale per aver deciso senza gli ulteriori elementi indiziari richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per poter ritenere integrato il reato per cui si procede. La Cassazione, in primo luogo, ha rilevato che, secondo principio della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza sia necessario verificare, in relazione all’incidenza del decorso intervallo temporale di alcune ore tra la guida e l’esecuzione del test alcolemico, la presenza di altri elementi indiziari. Onere della prova. Nella fattispecie, però, ciò che rileva è la distribuzione degli oneri probatori. Infatti la Corte ha ribadito che in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolico del sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato in relazione a ciò non basta il solo lasso temporale trascorso tra la guida della vettura e il momento dell’accertamento Cass. n. 24206/15 . Nel caso di specie la Cassazione, ha rilevato che l’imputato non ha posto a fondamento della sua doglianza nessuna circostanza che possa impedire l’utilizzo dell’accertamento dello stato di ebbrezza, anche se distante rispetto alla condotta delittuosa, come prova del reato commesso. Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 ottobre – 15 dicembre 2017, n. 56092 Presidente Izzo – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di R.C.G.A. dal Tribunale di Genova, con la quale questi è stato giudicato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica art. 186, co. 2 lett. c , co. 2-bis e 2-sexies Cod. str., commesso il 21.6.2013 e condannato alla pena di mesi sette di arresto ed Euro quattromila di ammenda, con la statuizione della revoca della patente di guida. La Corte di Appello ha ritenuto accertato che l’imputato, trovato addormentato intorno alle ore 5,30 all’interno della sua autovettura e risultato in stato di ebbrezza alcolica, lo fosse anche cinque ore prima, allorquando si era posto alla guida ed aveva tamponato due autovetture ferme in sosta sulla pubblica via. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato con atto sottoscritto personalmente, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di Appello ha affermato che il tasso alcolico rilevato alle ore 5,30 era inferiore a quello presente cinque ore prima, poiché si tratta di un’affermazione priva di supporto scientifico e logico, sfornita degli ulteriori elementi indiziari richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per poter ritenere integrato il reato per cui si procede. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1. In merito all’incidenza del decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico, la giurisprudenza di questa Corte ha formulato il principio di diritto secondo cui è necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b e c C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014 - dep. 17/11/2014, Ciminari, Rv. 261573 . Alcune pronunce successive Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015 - dep. 05/06/2015, Mongiardo, Rv. 263725 Sez. 4, n. 27155 del 12/03/2015 - dep. 30/06/2015, Barbarino, n.m. Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015 - dep. 09/10/2015, Chinello, Rv. 264716 hanno anche puntualizzato che va però escluso che valga una sorta di aritmetica delle prove come se, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall’atto di guida durata invero difficile da determinare una volta per tutte , sia necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di prova sufficiente” dell’accusa. Inoltre occorre tener conto anche della distribuzione degli oneri probatori. Non v’è alcun dubbio che l’accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell’illecito fermo restando che nella realtà della dialettica processuale, oggetto di prova è solo ciò che risulta controverso . Ma tale prova, per espressa indicazione normativa e per radicata interpretazione giurisprudenziale , è già data dall’esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell’imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell’alcol di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando. Anche l’incidenza della cd. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell’accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. È stato quindi formulato il seguente principio di diritto in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015 - dep. 05/06/2015, Mongiardo, Rv. 263725 . Principio che questo Collegio ritiene di dover ribadire. 3.2. Ne consegue la infondatezza della doglianza, peraltro non rappresentativa di concrete evenienze in grado di privare di valenza dimostrativa l’accertamento strumentale. Nel caso di specie la Corte di appello ha assunto quale caposaldo la circostanza che l’imputato era uscito a mezzanotte da un locale tanto ubriaco da non poter guidare circostanza indiscussa in quanto sostenuta dal compendio probatorio. Ha poi osservato che l’imputato aveva provocato con il proprio veicolo un incidente stradale, andando a tamponare due auto, con il coinvolgimento di una terza e che era stato trovato a dormire nella vettura cinque ore più tardi. Se a ciò si aggiunge che nessuno - né l’imputato né i testi a difesa - ha mai affermato che nelle cinque ore tra l’atto di guida negato dall’imputato ma accertato dai giudici di merito e l’accertamento del tasso alcolemico il R. aveva nuovamente assunto dell’alcol, risulta delineato il quadro di un grave stato di ubriachezza già al momento in cui il R. si era posto alla guida. La considerevole entità del tasso alcolico a tale momento può ragionevolmente ritenersi dimostrata proprio dalle modalità dell’incidente, dalla successiva condotta, in nessun modo reattiva, e dall’entità del tasso a distanza ancora di cinque ore dall’assunzione delle bevande alcoliche. D’altronde, neppure l’imputato ha affermato di essersi posto alla guida dopo un’ora dalla assunzione di alcol ovvero dopo quel lasso di tempo che per la difesa rende discendente la curva alcolemica. Va pertanto escluso che la motivazione impugnata sia manifestamente illogica. 4. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.