Niente uscita dal carcere per partecipare al matrimonio del figlio

Respinta la richiesta di un detenuto condannato all’ergastolo. Negato il ‘permesso’ per presenziare alle nozze. Secondo i Giudici non ci si trova di fronte a un evento familiare così importante da giustificare la presenza fisica dell’uomo costretto dietro le sbarre.

Il figlio si sposa ma il detenuto resta dietro le sbarre. Legittimo negare la possibilità di presenziare al matrimonio. Per i giudici non ci sono dubbi nonostante il forte legame familiare, non ci si trova di fronte a un evento così importante da consentire la concessione di una uscita ‘straordinaria’ dal carcere Cassazione, sentenza n. 55797/17, sez. I Penale, depositata il 14 dicembre . Particolare gravità delle nozze. Ad adottare la linea dura è stato innanzitutto il Tribunale di sorveglianza, che ha confermato la decisione con cui il magistrato ha negato a un detenuto – condannato all’ergastolo con isolamento diurno – il ‘permesso’ per presenziare al matrimonio del figlio . In sostanza, i Giudici hanno preso atto della elevatissima pericolosità dell’uomo e hanno escluso la particolare gravità delle nozze. Pronta la replica del detenuto, replica canalizzata nel ricorso in Cassazione e centrata su una semplice considerazione nella nozione di eventi familiari di particolare gravità vanno inclusi tutti gli eventi, non necessariamente luttuosi o negativi, particolarmente significativi nella vita di una persona , come, ad esempio, il matrimonio di un figlio . Natura dell'evento. La visione proposta dal legale del detenuto è condivisa dai giudici della Cassazione, ma non è comunque sufficiente per rivedere la decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza. In premessa viene ricordato che la norma prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti il permesso di uscire dal carcere per eventi familiari di particolare gravità . Di conseguenza, viene aggiunto, ciò che conta è che l’evento familiare incida in modo significativo nella vicenda umana del detenuto , e non è detto che esso debba per forza di cose essere un fatto luttuoso o drammatico . Subito dopo, però, i giudici del ‘Palazzaccio’ escludono che il matrimonio di un figlio possa essere ritenuto evento davvero significativo per l’esistenza di un detenuto. Più precisamente, viene spiegato che la natura di evento lieto e di occasione di convivialità, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un matrimonio per quanto esso riguardi un discendente , appare idonea a escludere quella carica di eccezionale tensione emotiva che deve connotare l’evento familiare di particolare gravità , cioè tale da incidere nell’esperienza umana del genitore detenuto in modo talmente coinvolgente e insostituibile da giustificarne la partecipazione personale all’evento .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 maggio – 14 dicembre 2017, n. 55797/17 Presidente Di Tomassi – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Ga. Gi. - detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno, inflitta per reati ostativi dei benefici penitenziari ex art. 4-bis ord.pen. - avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità ex art. 30 ord.pen. emesso dal magistrato di sorveglianza in sede con riguardo all'istanza del condannato di presenziare al matrimonio del figlio, valorizzando sia l'assenza del requisito della particolare gravità dell'evento, sia l'elevatissima pericolosità del Ga 2. Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione Ga. Gi. con due distinti atti di impugnazione, l'uno proposto personalmente e l'altro a mezzo del difensore. 2.1. Il ricorso proposto dal difensore lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 30 ord.pen., censurando l'erronea interpretazione da parte dell'ordinanza impugnata della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella nozione di eventi familiari di particolare gravità devono includersi tutti gli eventi, non necessariamente luttuosi o negativi, particolarmente significativi nella vita di una persona, tra i quali rientra anche il matrimonio di un figlio. 2.2. Il ricorso personale del condannato deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in relazione all'art. 30 ord.pen., svolgendo argomentazioni analoghe e sovrapponibili a quelle del ricorso del difensore. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato, il 9.05.2017, memoria contenente motivi nuovi, con cui ribadisce le censure già dedotte e richiama le pronunce più recenti di questa Corte in materia. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, nei termini e per le ragioni che seguono. 2. L'art. 30 comma 2 ord.pen. prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti e agli internati il permesso di uscire dal carcere, con le necessarie cautele esecutive, per eventi familiari di particolare gravità , analogamente a quanto stabilito dal comma 1 della medesima norma per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del soggetto interessato. In sede di elaborazione giurisprudenziale del portato della norma, questa Corte ha effettivamente affermato, così come argomentato dal ricorrente, che i requisiti della particolare gravità dell'evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell'evento stesso - da intendersi nella sua accezione di fatto storico specifico e ben individuato - di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell'esperienza umana della detenzione carceraria Sez. 1 n. 15953 del 27/11/2015, Rv. 267210 Sez. 1 n. 52820 dell'11/10/2016, in motivazione . 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata si è confrontata coi principi suddetti, e in particolare con l'affermazione di questa Corte secondo cui l'evento che legittima la concessione del permesso deve riguardare una vicenda familiare particolarmente grave e inusuale, idonea a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanità della sanzione detentiva, e ha negato il beneficio sul presupposto che tali requisiti non ricorressero nella partecipazione del Ga. alla cerimonia nuziale del figlio, ritenuta priva del connotato dell'eccezionalità dell'evento - intesa nel senso sopra indicato - con una motivazione non manifestamente illogica e che si sottrae perciò al sindacato di legittimità. La natura di evento lieto e di occasione di convivialità, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un matrimonio per quanto esso riguardi un proprio discendente , appare idonea a escludere, invero, quella carica di eccezionale tensione emotiva che deve - normativamente - connotare l'evento familiare di particolare gravità postulato dall'art. 30 comma 2 ord.pen., che deve possedere una capacità di incidere nell'esperienza umana del genitore detenuto in modo talmente coinvolgente e insostituibile da giustificarne la partecipazione personale all'evento, anche in presenza di esigenze di prevenzione, legate alla pericolosità del soggetto, particolarmente elevate, come quelle che sono state valorizzate dal Tribunale di sorveglianza nell'ambito della motivazione che ha incensurabilmente negato al ricorrente il beneficio richiesto. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.