Le Sezioni Unite decideranno i criteri per applicare la diminuente per il rito abbreviato in caso di continuazione con reati giudicati con rito ordinario

Il Supremo Collegio interviene per chiedere di far luce su un tema particolarmente complesso, relativo ai rapporti tra reati che, in ragione delle opzioni difensive, siano giudicati con riti diversi.

Più in dettaglio, l’ordinanza n. 55745/17, depositata il 13 dicembre, esamina le possibili alternative che ricorrono quando debba determinarsi in fase di cognizione – o rideterminarsi, in sede esecutiva – la pena irrogata con distinte condanne, solo alcune delle quali a conclusione di rito abbreviato, chiedendo che si esprima in materia il Massimo Consesso interpretativo. Lo fa, in circostanze in cui, dall’esegesi che prevalga in concreto, scaturiranno importanti conseguenze per il ricorrente, già condannato a lunga pena detentiva. Il caso. L’inchiesta riguarda, infatti, la richiesta promossa dall’imputato alla Corte di Appello di Napoli, affinché ricalcolasse la pena in concreto, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra i reati addebitati nel processo de quo e quelli affrontati da due provvedimenti già irrevocabili. Gli si addebitavano numerose ipotesi delittuose dall’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti alla detenzione e porto di arma comune da sparo per tutte, era stata reputata sussistente la finalità di stampo mafioso delle condotte. I Giudici distrettuali avevano riconosciuto, parzialmente, la presenza di un medesimo disegno criminoso e, per l’effetto, applicato la diminuzione di un terzo sulla pena irrogata per i reati giudicati in primo grado con rito abbreviato, lasciando immutata la pena prevista per le altre fattispecie, per i quali s’era svolta l’istruttoria dibattimentale. Giova segnalare che tale pronuncia si collocava a valle di in un iter piuttosto articolato, caratterizzato da due annullamenti con rinvio delle precedenti decisioni. Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato, lamentando con unico motivo due distinte censure in primo luogo, denuncia violazione di legge, poiché la Corte di merito non aveva operato la diminuzione sulla pena complessivamente rideterminata, comprensiva degli aumenti per i reati satellite, al netto delle scelte difensive secondariamente, deduce carenze motivazionali in ordine alla mancata estensione della disciplina del reato continuato alla imputazione definita con l’ulteriore sentenza indicata nell’atto introduttivo. L’ordinanza. La V Sezione – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva chiesto il rigetto del ricorso – con riferimento al primo punto della doglianza difensiva rimette il ricorso alle Sezioni Unite Penali, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., ravvisando un contrasto, in proposito, nella precedente giurisprudenza di legittimità. L’Estensore fa buon uso della tecnica del c.d. assorbimento, ignorando del tutto l’ulteriore censura dell’impugnante e concentrandosi sull’organica illustrazione dei filoni ermeneutici che si sono consolidati, nel tempo, in ordine al tema controverso. Premette altresì, esplicitando il calcolo operato in seconde cure, che nell’ambito del giudizio a quo la pena base prevista per il reato più grave è stata oggetto, oltre che dell’aumento per la continuazione, di temperamento ex art. 78 c.p., poiché avrebbe superato ampiamente i trent’anni di reclusione. L’orientamento più restrittivo matrice retributiva . Una prima impostazione, per la necessità di mantenere l’incentivo solo per i reati rispetto ai quali l’imputato abbia rinunciato alle garanzie fornite del dibattimento, ritiene che solo in relazione a questi ultimi – pur se integranti la violazione più grave e, dunque, posti alla base del computo – possa applicarsi la diminuente per il rito, anche quando sia il Giudice della cognizione a disporla nell’ultimo procedimento pendente si tratta di una tesi seguita soprattutto dai Collegi componenti le Sezioni I e VI . Tale linea pare più coerente con la struttura negoziale delle scelte procedurali, in cui la sanzione più lieve fa da contraltare ad un percorso valutativo privo di contraddittorio, determinato da fonti di prova acquisite, per lo più, nel segreto delle indagini, prefigurando una sorta di sinallagma che, a contrario, verrebbe meno. L’esegesi più favorevole al reo paradigma garantista . Meno rigorosa, apparentemente, la seconda teoria offerta dagli Ermellini, in virtù della quale tale diminuzione è operazione commisurativa [] che si colloca a valle delle altre e pertanto, se il reato più grave sia stato trattato con rito abbreviato, andrà effettuata ad esito degli aumenti per tutti i reati satellite, a prescindere dal fatto che le sentenze che li hanno accertati siano state emesse mediante giudizi svolti nell’una o nell’altra forma. In ragione del cumulo, poi, anche gli ulteriori reati diverrebbero oggetto di rito speciale, sebbene limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio si cita, sul punto, quanto affermato incidenter tantum , in motivazione, da Cass., SS. UU. Pen., 21.6.1986, n. 7682, Nicolini, RV. 173419 . Una simile opzione si manifesta come certamente più adeguata a non sminuire l’effetto premiale concesso a fronte della deflazione del carico, tanto più a fronte di un’ulteriore sviluppo procedimentale – il riconoscimento della continuazione – che di per sé stesso dovrebbe mitigare ulteriormente la pena effettivamente da espiare. Il quesito. Sulla scorta del rilevato contrasto, dunque, il fascicolo proseguirà il suo corso dinanzi alle Sezioni Unite Penali, che dovranno rispondere al seguente quesito Se l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporti che soltanto a questi ultimi – siano essi reati satellite o violazione più grave – debba essere applicata la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma 2, c.p.p. . Conclusioni. L’ordinanza in commento si mostra chiara nell’esporre il dubbio che la fonda e sintetica nel riepilogare le correnti in contesa. Affronta, poi, una questione di certa pregnanza per il giurista pratico, a fortiori qualora per il delitto più grave si sia preferita la strada del dibattimento, scegliendo, per il minor rischio in termini di trattamento sanzionatorio – e per non convogliare le prove in un unica sede – di definire diversamente i reati collaterali”. Non resta che attendere, dunque, la risposta della Massima Composizione, che potrebbe aderire all’orientamento più intransigente, recependo legittime e, in parte, condivisibili esigenze di politica criminale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, ordinanza 7 – 13 dicembre 2017, n. 55745 Presidente Vessichelli – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 17 novembre 2016, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 408 del 21 aprile 2015 seguito ad altro precedente annullamento della Quinta Sezione riguardo al merito di talune imputazioni , ha applicato la disciplina della continuazione richiesta dalla difesa di C.G. tra i reati a lui addebitati nel presente procedimento celebrato in primo grado con rito abbreviato e quelli oggetto di due sentenze già passate in giudicato nei suoi confronti emesse con rito ordinario , rigettando la mozione difensiva tesa a coinvolgere nel medesimo disegno criminoso anche una terza pronunzia di condanna. In particolare, la Corte partenopea ha applicato la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento associazione per delinquere di stampo camorristico per la partecipazione al clan omissis dal omissis , associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto di arma comune da sparo aggravati ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 157 conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e quelli giudicati con sentenza emessa il 29 giugno 2005 dalla Corte di assise di appello di Napoli partecipazione alla confederazione di clan denominata omissis nonché con sentenza emessa il 22 gennaio 1996 dalla Corte di appello di Napoli partecipazione al clan omissis fino al omissis per l’effetto, la Corte distrettuale ha rideterminato la pena in anni ventisei di reclusione, ponendo a base del calcolo il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 capo b del presente procedimento . Nel contempo, come sopra anticipato, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di continuazione avanzata dalla difesa - in sede di rinvio dopo l’annullamento della Prima Sezione di questa Corte - con riferimento ai reati di tentata estorsione e lesioni ai danni di F.F. , oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2009. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C. , Avv. Vittorio Giacquinto, affidandolo ad un unico motivo, articolato su due punti della decisione. 2.1. Con la prima doglianza, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2 e 533, comma 2, cod. proc. pen. nella determinazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione, giacché la Corte di appello avrebbe dovuto non già operare la diminuzione per il giudizio abbreviato sui soli reati giudicati in primo grado con tale rito, ma avrebbe dovuto computare la diminuzione sulla pena complessivamente rideterminata, comprensiva degli aumenti per i reati satellite di cui alle sentenze definitive, ancorché rese all’esito di rito ordinario. A tal fine invocava l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale sostenuto dalla sentenza n. 37848 del 2015 della Terza Sezione di questa Corte e, alla odierna udienza, chiedeva, in via subordinata, dato atto del contrasto venutosi a determinare sulla materia, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 2.2. Con la seconda censura, il ricorrente deduce carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo il diniego della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2009 relativa alla tentata estorsione ed alle lesioni ai danni di F.F. . Tale episodio - sostiene, tra l’altro, l’impugnante - aveva formato oggetto di valutazione nel presente procedimento per quanto concerne la fattispecie associativa ex art. 416-bis cod. pen., essendo state valorizzate intercettazioni ambientali con quell’oggetto. I coimputati Ca.Lu. e M.F. , inoltre, si erano visti riconoscere la continuazione invocata da C. , il che determinerebbe una contraddizione della sentenza impugnata, rispettivamente, con quella della Corte di appello del 15 luglio 2011 e con l’ordinanza resa dalla medesima Corte di appello il 4 ottobre 2013, che avevano deciso sul punto. Considerato in diritto 1. Il primo profilo del motivo di ricorso impone la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen. in quanto, sull’incidenza della diminuzione per il giudizio abbreviato quando si pongano in continuazione reati giudicati con quest’ultimo rito e reati giudicati con rito ordinario, vi è contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. 2. Rispetto alla vicenda sub iudice, giova premettere che, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per la riconosciuta continuazione, la Corte di appello ha posto a base del calcolo la pena per il reato ritenuto più grave ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, capo b del presente procedimento , confermando quella inflitta dalla Corte partenopea che giudicava in sede di appello avverso sentenza di condanna con rito abbreviato -prima dell’annullamento della Prima Sezione di questa Corte. La pena base è stata così individuata in anni ventiquattro di reclusione, aumentata di un terzo per la recidiva ad anni trentadue, aumentata ulteriormente per la continuazione con i reati satellite del presente procedimento sub a e d ad anni trentotto, temperata ex art. 78 cod. pen. ad anni trenta e, infine, ridotta per il rito ad anni venti. Alla pena così determinata, la Corte di merito ha poi aggiunto tre anni di aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per ciascuno dei reati già giudicati con rito ordinario, per una pena complessiva di anni ventisei di reclusione. 3. Ebbene secondo un primo orientamento, quello seguito dalla Corte di appello di Napoli, l’applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri con rito abbreviato comporta che solo a questi ultimi, anche se integranti la violazione più grave da porre, quindi, a base del calcolo, possa essere applicata la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, Zagaria, Rv. 270012 Sez. 1, n. 3764 del 21/10/2015, dep. 2016, Napolano, Rv. 266002 Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, Esposito, Rv. 262144 Sez. 5, n. 26593 del 29/04/2014, Rinzivillo, Rv. 260573 Sez. 6, n. 33856 del 09/07/2008, P.G. in proc. Capogrosso, Rv. 240798 Sez. 1, n. 43024 del 25/09/2003, Carvelli, Rv. 226595 . Nell’ambito di detto filone, si è altresì precisato che la regola suddetta opera anche quando sia il Giudice della cognizione a dover commisurare la pena ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen. per avere riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati sub iudice con uno o più reati giudicati all’esito di procedimenti definitivi celebrati con riti diversi Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, Esposito, Rv. 262144 Sez. 6, n. 33856 del 09/07/2008, P.G. in proc. Capogrosso, Rv. 240798 Sez. 1, n. 43024 del 25/09/2003, Carvelli, Rv. 226595 . Si è sostenuto, inoltre, che quando il reato più grave sia stato giudicato con rito abbreviato e occorra applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., poiché l’abbattimento che ne consegue dovrà operare prima della riduzione per il rito abbreviato, l’aumento per la continuazione per i reati giudicati con rito ordinario dovrà essere computato solo dopo il suddetto temperamento e la diminuzione di un terzo della pena ex art. 442 cod. proc. pen. Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, Esposito, Rv. 262144 anche a tale regola si è attenuta la Corte partenopea. Quanto alla ratio di tale esegesi, i precedenti citati giustificano l’opzione interpretativa adottata con la necessità di assicurare il mantenimento dell’incentivo per il rito premiale solo in relazione a quei reati per i quali l’imputato abbia scelto di essere giudicato allo stato degli atti, apparendo ingiustificata, di contro, la concessione del beneficio sul trattamento sanzionatorio laddove non si sia acceduto al procedimento a prova contratta. 4. All’orientamento sopra delineato se ne contrappone un altro Sez. 5, n. 12592 del 28/11/2016, dep. 2017, Alma e altri, Rv. 269706 Sez. 5, n. 20113 del 27/11/2015, dep. 2016, Moreo, Rv. 267244 Sez. 3, n. 37848 del 19/05/2015, Cutuli e altri, Rv. 264812 , secondo cui, sia in fase di esecuzione che in fase di cognizione, l’esegesi sopra illustrata è valida solo quando il reato più grave sia stato giudicato con rito ordinario e siano i reati satellite ad essere stati oggetto di giudizio abbreviato in questo caso, la diminuzione per il rito andrà effettuata sulle sole pene computate in aumento su quella base. Al contrario, nell’ipotesi in cui il reato più grave sia stato giudicato con rito abbreviato come accaduto nel caso di specie la diminuzione per il rito andrà effettuata sempre sulla pena determinata all’esito degli aumenti per tutti i reati satellite, a prescindere dal fatto che le sentenze che li hanno accertati siano state emesse con rito ordinario o abbreviato. Circa il fondamento di tale interpretazione, una delle pronunzie sopra citate Sez. 3, n. 37848 del 19/05/2015, Cutuli e altri, Rv. 264812 ravvisa uno spunto interpretativo nella sentenza delle Sezioni Unite n. 45583 del 25/10/2007 P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237691 , nella parte in cui è stato sancito il principio secondo il quale la diminuzione per il rito abbreviato è operazione commisurativa - giusto il dettato degli artt. 442, comma 2, e 533, comma 2, cod. proc. pen. - che si colloca a valle delle altre, ivi compresa di quella ex art. 81, comma 2, cod. pen Sotto altro profilo - secondo la pronunzia in discorso - i reati giudicati con rito ordinario diverrebbero, in ragione del cumulo con quello più grave accertato in abbreviato, oggetto del rito speciale, sebbene limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio . A sostegno di tale esegesi, la terza sezione ha altresì osservato, richiamando le motivazioni di altra pronunzia delle Sezioni Unite Sez. U, n. 7682 del 21/06/1986, Nicolini, Rv. 173419 , che l’applicazione della continuazione tra reato già giudicato e reato sub iudice qualunque sia il rapporto di gravità tra i due reati - implica in ogni caso una riconsiderazione del fatto già definitivamente accertato sia pure al solo fine di riconoscerne la dipendenza da un unico disegno criminoso, restando solo precluso un giudizio, non più modificabile, sul fatto costituente reato, ma non la rettificazione del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna . L’orientamento in esame non affronta, invece, la questione della necessità di non tradire la matrice retributiva - rispetto alla rinunzia dell’imputato a difendersi in sede dibattimentale - della diminuente del rito abbreviato, su cui l’altro filone esegetico fonda in definitiva i propri approdi. 5. Altro fronte interpretativo appare sostanzialmente neutro rispetto alla questione controversa, giacché si è formato in casi in cui la Corte si è trovata a giudicare provvedimenti in materia di continuazione nei quali erano i reati satellite ad essere stati definiti con rito abbreviato in tali casi ha sancito solo il principio di diritto secondo cui l’entità dell’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. deve tenere conto della diminuzione per il rito alternativo, senza che le argomentazioni spese, incentrate su questo aspetto, possano collocarsi nell’uno o nell’altro filone tra i quali, in parte qua, non vi è divergenza Sez. 1, n. 49776 del 21/06/2017, non mass. Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, Micheletti, Rv. 254977 Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915 Sez. 1, n. 49981 del 19/11/2009, Scalas, Rv. 245966 Sez. 1, n. 44477 del 04/11/2009, Modeo, Rv. 245719 Sez. 1, n. 40448 del 02/10/2007, Valentino, Rv. 238049 Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004, Pennisi, Rv. 227929 . 6. Appare infine opportuno osservare che, nel caso di specie, la scelta tra le diverse opzioni interpretative è dirimente, giacché vi è da valutare la correttezza in diritto dell’operato della Corte di merito che ha, come sopra ricordato, posto a base del calcolo e determinato una prima porzione di aumenti rispetto a reati giudicati con rito abbreviato, per poi applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., diminuire la pena di un terzo ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e, infine, commisurare gli aumenti di pena per i reati satellite accertati con giudizio ordinario. L’accesso alla seconda delle due scelte esegetiche, peraltro, comporterebbe la neutralizzazione degli aumenti per i reati giudicati con rito ordinario posti in continuazione, grazie al temperamento dell’art. 78 cod. pen., da applicarsi, qualora il computo degli aumenti per tutti i reati satellite venisse attuato in sequenza, dopo quest’ultimo e prima della diminuzione per il rito abbreviato, come sancito dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 45583 del 25/10/2007. La pena finale, infatti, finirebbe per attestarsi comunque su venti anni di reclusione, considerato che gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i reati da rito ordinario andrebbero calcolati aggiungendoli alla pena già determinata in anni trentotto di reclusione all’esito degli aumenti per i reati a e d , con successivo abbattimento a trenta anni di reclusione ex art. 78 cod. pen. e diminuzione a venti ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Considerata l’esistenza del contrasto, la questione va pertanto rimessa alle Sezioni Unite per la risposta al seguente quesito Se l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporti che soltanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave - debba essere applicata la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. . P.Q.M. Rimette il ricorso alla Sezioni Unite.