Il difensore assente per legittimo impedimento non ha sempre diritto all’avviso di nuova udienza

Il diritto all’avviso di rinvio del dibattimento è garantito solo quando non sia stabilita la data della nuova udienza nell’ordinanza di rinvio, in quanto, anche in caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato che per il difensore assente, atteso che il sostituito assume per conto del sostituito tutti i doveri derivanti dalla partecipazioni all’udienza.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 55139/17, depositata l’11 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Agrigento revocava il beneficio di sospensione condizionale della esecuzione della pena a suo tempo concesso alla condannata. Avverso detta decisione la condannata ricorre in Cassazione deducendo violazione dell’art. 97, comma 4, c.p.p. Difensore di ufficio . Deduce la ricorrente che il Giudice dell’esecuzione nel corso dell’udienza aveva disposto rinvio per impedimento del difensore di fiducia senza notificare a quest’ultimo l’avviso di nuova udienza. Inoltre, secondo la ricorrente, il sostituto si era dichiarato tale per delega orale in difetto di qualsivoglia delega rilasciata dal difensore di fiducia originario. Diritto all’avviso di nuova udienza. La Cassazione ha richiamato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale a seguito di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, quest’ultimo ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, poiché, nel caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi , tanto per l’imputato contumace, assistito dal sostituto che assume i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza, che per il difensore impedito. Inoltre la Suprema Corte ha ribadito che, in ogni caso, l’omessa notifica al difensore di fiducia impedito del rinvio dell’udienza, con contestuale indicazione della data di rinvio, non determina nessuna nullità in quanto il difensore d’ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo . Delega al sostituto. La Corte di legittimità ha aggiunto, inoltre, che la doglianza della ricorrente relativa alla mancanza di delega verbale al sostituto del difensore non comporta una deroga al principio enunciato, in quanto il difensore, che abbia richiesto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, è consapevole del fatto che non riceverà alcun avviso circa la data di rinvio comunicata in udienza indipendentemente dalla presenza o meno del sostituto, con o senza delega. In ragione di ciò la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 novembre – 11 dicembre 2017, numero 55139 Presidente Piccialli – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena a suo tempo concesso a G.D.B. con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 8 giugno 2010. 2. Ricorre per cassazione G.D.B. , con atto sottoscritto dal difensore Avv. Salvatore Pennica, deducendo violazione dell’articolo 97, comma 4, cod.proc.penumero in relazione all’articolo 14, comma 2, legge 31 dicembre 2012, numero 247 con riferimento all’articolo 606 lett.c in combinato disposto con l’articolo 178 cod.proc.penumero Nel corso dell’udienza del 7 febbraio 2017 il giudice dell’esecuzione ha disposto il rinvio per impedimento del difensore di fiducia senza notificare al difensore l’avviso dell’udienza, non potendosi ritenere assolto detto onere per il tramite di colui che si era dichiarato sostituto per delega orale, in difetto di qualsivoglia delega rilasciata dal difensore di fiducia ed in assenza di comunicazioni da parte del sedicente delegato. 3. Il Procuratore generale, in persona del dott. Stefano Tocci, nella requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per le sue determinazioni. Considerato in diritto 1. Questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite e con una successiva giurisprudenza delle sezioni semplici assolutamente univoca, ha da tempo affermato il principio - che il Collegio condivide ed intende ribadire - per cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio è il caso del c.d. rinvio a nuovo ruolo , poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza Sez. U, numero 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 23290601 Sez. 5, numero 20863 del 24/02/2011, Sechi, Rv. 25045101 . Di recente si è ribadito che l’omessa notifica - al difensore di fiducia impedito - del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo sez. 5, numero 26168 dell’11.5.2010, Terlizzi, rv. 247897 sez. 2, numero 51427 del 5.12.2013, Domenichini, rv. 258065 , precisandosi anche che a nulla rileva che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza così sez. 5, numero 20863 del 24.2.2011, Sechi, rv. 250451, relativamente ad un caso in cui la comunicazione della data dell’udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato . 2. In ogni caso, dal verbale di udienza del 7 febbraio 2017 emerge che l’Avv. Pennica era sostituito dall’Avv. Giuliana Vullo per delega orale il difensore presente quale sostituto non poteva non aver ricevuto alcuna delega, posto che ha depositato certificato medico attestante l’impedimento dell’Avv. Pennica per motivi di salute. La questione posta dalla ricorrente, secondo la quale alcuna delega verbale sarebbe stata conferita dal difensore di fiducia al sostituto presente in udienza, non muta i termini della questione e non comporta alcuna deroga al principio enunciato, giacché il difensore di fiducia che abbia avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento è consapevole del fatto che, indipendentemente dalla presenza di un suo sostituto o dalla nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 97, comma 4, cod.proc.penumero , in ogni caso non riceverà alcun avviso circa la data del rinvio comunicata in udienza e non potrà, quindi, disinteressarsi dell’esito dell’istanza di differimento dell’udienza, non attivandosi per acquisire diretta cognizione della data di eventuale rinvio. 3. Tali ragioni inducono a dichiarare inammissibile il ricorso tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale numero 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc.penumero l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 2.000,00. Gli atti devono trasmettersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, tenendo conto della richiesta del Procuratore Generale in relazione ad ipotesi delittuosa a carico del difensore della ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Agrigento, in conformità alla richiesta del P.G. in sede.