Gratuito patrocinio negato: oneri per la validità del ricorso

Quando il ricorso in opposizione al rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio sia stato tempestivamente depositato presso il Giudice ad quem, ma non notificato all’Agenzia delle Entrate, a cura dell’istante, non si configura una causa di inammissibilità del gravame.

Così la Cassazione con sentenza n. 54841/17, depositata il 6 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Udine, il quale rigettava la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal detenuto. Secondo il Tribunale non vi era prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Avverso la decisione ricorre in Cassazione il detenuto osservando che, al contrario di quanto riscontrato dal Tribunale, lo stesso avesse ritualmente notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate. Oneri dell’interessato. La Corte ha ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di rigetto e di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non è causa di inammissibilità del gravame il ricorso tempestivamente depositato dall’istante anche se non è stato notificato alla Direzione regionale delle Entrate. Secondo la S.C. in tale situazione deve essere disposta la rituale notifica del ricorso all’Amministrazione finanziaria ai fini dell’istaurazione del regolare contraddittorio. Inoltre l’onere di notifica all’ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è validamente adempiuto dall’interessato, che si trovi in stato di detenzione, mediante la richiesta all’Ufficio Matricola della Casa circondariale di provvedere alla trasmissione all’Ufficio finanziario delle copie del ricorso . Nella fattispecie il ricorrente aveva provveduto a tale onere che è equipollente della notifica. In ragione di ciò la Corte annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 novembre – 6 dicembre 2017, n. 54841 Presidente Blaiotta – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con provvedimento in data 14 marzo 2017, dichiarava improcedibile l’impugnazione presentata da G.G. avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Udine, reso il 6.05.2016, con il quale era stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal detenuto. Nel provvedimento si evidenzia che non vi è prova del perfezionamento delle prescritte notifiche, a cura di parte, alla Direzione dell’agenzia delle Entrate. In particolare, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza considera che l’incombente di cui si tratta deve ritenersi adempiuto, dal soggetto impugnante che si trovi in stato di detenzione, mediante la richiesta all’Ufficio Matricola di trasmettere le copie del ricorso all’Ufficio finanziario rileva, peraltro, che nel caso non vi è prova che il procedimento notificatorio sia stato perfezionato. 2. Avverso il richiamato provvedimento presidenziale ha proposto ricorso per cassazione G.G. . Ai fini di interesse, l’esponente osserva di avere ritualmente notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate, mediante consegna dell’atto all’Ufficio Matricola del carcere ove si trova ristretto. Sottolinea che nel corso del procedimento è stato disposto rinvio al fine di rinnovare la notifica dall’Agenzia delle Entrate, notifica avvenuta il 12.02.2016. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste per il prosieguo. Rileva che la richiesta all’Ufficio Matricola di trasmissione delle copie del ricorso all’Ufficio finanziario equivale alla notifica e considera che l’omessa notifica non configura una causa di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Occorre rammentare il condiviso principio di diritto, enunciato ripetutamente da questa Corte Suprema, in tema di rigetto e di revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato materie regolate dalla medesima procedura di cui all’art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002 , in base al quale, quando il ricorso in opposizione dell’interessato, avverso il provvedimento impugnato, sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle Entrate a cura dell’istante non si configura una causa di inammissibilità del gravame, giacché tale sanzione non è prevista dalla legge. In tale situazione, deve essere disposta la rituale notifica del ricorso all’Amministrazione finanziaria, a cura del ricorrente, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio Sez. 1, sentenza del 4/12/2000, Rv. 218398 Sez. 1, sentenza del 25/1/2001, Rv. 219098 Sez. 4, sentenza del 10/12/2010, Rv. 249066 . Preme poi considerare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l’incombente della notifica all’ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all’Ufficio Matricola della Casa circondariale di provvedere alla trasmissione all’Ufficio finanziario delle copie del ricorso Sez. 4, Sentenza n. 52872 del 15/11/2016, dep. 14/12/2016, Rv. 268686 Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 10/02/2011, Antonov e Min. Econ., Rv. 24956401 . E bene, nel caso di specie - circostanza di cui si dà atto nel provvedimento impugnato - il ricorrente aveva provveduto, essendo detenuto, a chiedere all’Ufficio Matricola dell’istituto di pena la trasmissione all’Ufficio finanziario delle copie, allegate alla richiesta, del ricorso proposto. Tale richiesta, per quanto detto, rappresenta l’equipollente della notifica. Non di meno, nel provvedimento ricorso, si considera - contraddittoriamente - che la mancanza di prova circa il perfezionamento della procedura di notificazione, a cura dell’Ufficio Matricola, rende improcedibile il ricorso, giacché l’esponente non ha soddisfatto il relativo onere probatorio. 2. Il provvedimento impugnato, per quanto rilevato, deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, per l’ulteriore corso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste. Motivazione semplificata.