Ladro beccato subito dopo le casse: condanna per furto solo tentato

Pena ridotta in Cassazione 1 mese e 10 giorni di reclusione e 66 euro di multa. Decisivo il fatto che l’addetto alla vigilanza abbia costantemente monitorato il ladro.

Colpo non riuscito al supermercato il ladro è stato prontamente fermato, subito dopo le casse, dall’addetto alla vigilanza, che ne aveva costantemente monitorato l’azione. Non sorprendente, quindi, il ritrovamento di tre bottiglie di champagne. Logico perciò parlare di furto solo tentato. E questa valutazione dei giudici comporta una riduzione della pena Cassazione, sentenza n. 54311/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 1° dicembre . Monitoraggio. Ricostruito facilmente l’episodio. Il ladro è stato beccato a provare a portar via dal supermercato 3 bottiglie di champagne occultate in una borsa. A fermarlo ha provveduto un addetto alla vigilanza della struttura commerciale. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, ci si trova di fronte a un chiaro caso di furto . Consequenziale la condanna del ladro a 4 mesi di reclusione e 300 euro di multa . Visione parzialmente diversa, però, in Cassazione, dove l’uomo che ha provato il colpo al supermercato viene sì condannato ma solo per furto tentato . Ciò comporta una riduzione della pena, che viene portata a 1 mese e 10 giorni di reclusione e 66 euro di multa . Accolte, quindi, le obiezioni proposte dal legale del ladro. In sostanza, secondo i Giudici della Cassazione è irrilevante il fatto che il soggetto che ha sottratto la merce abbia oltrepassato le casse , poiché l’azione furtiva era stata oggetto di un costante monitoraggio da parte dell’addetto alla sicurezza della struttura. Come detto, difatti, il vigilante aveva sempre tenuto d’occhio il ladro, scegliendo il momento migliore per coglierlo in possesso della merce rubata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 settembre – 1 dicembre 2017, numero 54311 Presidente Vessichelli – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7/7/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 4/1/2008, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto Sa. Si. responsabile del reato di furto aggravato ex articolo 624 e 625, numero 2 e numero 7, cod.penumero e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa. L'imputato era accusato di essersi impossessato di tre bottiglie di champagne esposte nel supermercato Conad della Stazione Termini di Roma, occultandole in una borsa e non pagandone il corrispettivo. 2. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia, avv. Gi. Nu. del Foro di Roma, con unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio motivazionale. Con l'atto di appello era stata richiesta la riqualificazione del fatto in termini di furto tentato e non consumato, poiché era emerso che il personale del supermercato aveva sorvegliato tutte le fasi della condotta furtiva posta in essere dal Si., in modo da poterla interrompere in ogni momento tale configurazione, puntualmente coerente con la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, era stata disattesa dalla Corte territoriale in adesione a orientamento giurisprudenziale ormai superato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. La sentenza impugnata riconosce espressamente la correttezza delle affermazioni della difesa dell'imputato, proposte con l'atto di appello, secondo il quale l'intera azione criminosa del Si., volta ad impossessarsi delle bottiglie di champagne, era stata controllata e monitorata dall'addetto alla vigilanza del supermercato, Va. Ru., che era intervenuto solo dopo che l'imputato aveva superato la barriera delle casse e dei dispositivi antitaccheggio, senza pagare la merce, prelevata dagli scaffali e occultata in una borsa. La Corte territoriale, richiamando orientamenti giurisprudenziali superati, assume che la consumazione del delitto di furto si realizza nel momento in cui l'agente supera le casse senza dichiarare il prelievo della merce al fine di non pagarla. Al contrario, secondo le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, numero 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Pr. e altro, Rv. 261186, pronuncia, per vero, di poco successiva alla decisione impugnata , al cui insegnamento questo Collegio intende prestar continuità, nel caso di furto commesso in un supermercato, ai fini della qualificazione della condotta illecita come tentativo e non come reato consumato, non rileva il fatto che il soggetto che ha sottratto la merce dai banchi di vendita abbia oltrepassato o meno le casse. Anzi, nel caso di specie esaminato dalle Sezioni Unite il Tribunale aveva accertato che i giudicabili, entrambi confessi, avevano prelevato dai banchi di esposizione del supermercato tre flaconi di profumo, caffè e biscotti avevano lacerato le confezioni, rimuovendo la placchette antitaccheggio avevano occultato la refurtiva, calandola dentro una borsa e sotto gli indumenti avevano, quindi, superato la cassa, senza pagare la merce nascosta, ma esibendo altro prodotto regolarmente pagato ed erano usciti dal centro commerciale. All'esterno del fabbricato l'addetto alla sicurezza , il quale si era avveduto in precedenza della azione furtiva, era al fine intervenuto, promovendo l'intervento della polizia giudiziaria che aveva tratto in arresto i due imputati . In relazione a questa ipotesi, molto specifica e pressoché analoga al caso in esame, le S.U. hanno qualificato la condotta come tentativo di furto, in quanto il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo . Non può parlarsi correttamente quindi di furto consumato quando la cosa mobile non è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. Non ha pregio, d'altra parte, l'ulteriore argomento addotto nella sentenza impugnata, secondo il quale, prima del passaggio alle casse, il sorvegliante, che pure aveva tenuto d'occhio l'intera azione del cliente, non avrebbe potuto intervenire, non avendo la piena e certa consapevolezza dell'impossessamento da parte dell'agente. A parte il fatto che la preordinazione criminosa dell'azione nella fattispecie era rivelata anche dall'avvenuta rimozione delle placche antitaccheggio, non sussiste alcun ostacolo giuridico che impedisca al personale di sorveglianza di intervenire a fronte di comportamenti scorretti della clientela occultamento di merce e rimozione di dispositivi antitaccheggio , quand'anche si possa sostenere che essi non assurgono al livello di inequivoca idoneità che caratterizza il tentativo. 2. Ai sensi dell'articolo 620, comma 1, cod.proc.penumero , come modificato dalla legge 23/6/2017 numero 103, la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene di poter rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito e reputa conseguentemente superfluo il rinvio. La pena per il furto tentato qui configurato nella condotta del Si., così come accertata e descritta dal giudice di merito, può essere così rideterminata, riducendo di due terzi la pena irrogata dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte di appello di Roma, in mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed in Euro 66,00 di multa. P.Q.M. Qualificato il fatto come reato di furto tentato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 66,00 di multa.