Agitazione psicomotoria vs stato d'ansia

In materia di atti persecutori, la prova del perdurante stato d'ansia deve essere comprovata da elementi sintomatici, ricavabili dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamenti in seguito all'evento. L'agitazione psicomotoria è uno status momentaneo, non equiparabile ad uno stato d'ansia, né per durata né per intensità.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53998/17, depositata il 30 novembre. Il caso. La Corte d'Appello di Napoli, confermando la statuizione del giudice di prime cure, condannava quattro imputati per il reato di cui all'art. 612- bis c.p. atti persecutori . I condannati ricorrevano per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa. In particolare, eccepivano la mancata acquisizione di due provvedimenti importanti per la valutazione di cui sopra una sentenza di assoluzione nei confronti di due degli imputati, dal medesimo reato, per fatti temporalmente contigui a quelli oggetto del procedimento in esame. Inoltre, l'archiviazione di un procedimento per falsa testimonianza, da cui emergeva la genuinità di due testimoni che scagionavano gli imputati. Gli impugnanti rilevavano come fosse stato trascurato il movente economico divisione di un immobile della parte offesa e, infine, come non vi fosse stato un accertamento in ordine alla sussistenza degli eventi alternativi degli atti persecutori stato d'ansia, alterazioni delle abitudini di vita . Le dichiarazioni della persona offesa. La Suprema Corte ha, preliminarmente, evidenziato come non vi sia alcuna violazione dell'art. 236 c.p.p., non sussistendo in capo al giudice, alcun obbligo di acquisizione, ma soltanto una possibilità. Hanno aggiunto, inoltre, gli Ermellini che il decreto di archiviazione di un procedimento non costituisce una prova acquisibile in un altro processo esso non fornisce accertamenti processualmente certi. Allo stesso modo, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto inammissibili le rimostranze dei ricorrenti con riferimento alla mancata valutazione del movente economico della parte offesa. Infatti, il Collegio ha sottolineato come tali rilievi non riguardino la motivazione del provvedimento, ma la valutazione probatoria e non siano ammissibili in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno, poi, precisato che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale, purché vi sia un accertamento in merito alla credibilità della stessa accertamento compiuto e motivato nel provvedimento impugnato. Alterazione psicomotoria non coincide con stato d'ansia. Il Collegio ha, invece, ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza degli eventi alternativi del reato. Sul punto, la Corte ha ricordato che, in materia di stalking, la prova dell'ingenerazione nella vittima di un perdurante stato di ansia deve essere comprovata da indici sintomatici. Questi possono essere ricavati dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamenti successivi all'evento. Gli Ermellini hanno evidenziato come la sussistenza dello stato di ansia sia stata affermata sulla base di un'agitazione psicomotoria, che – però – non è paragonabile allo stato di ansia, né per durata né per intensità. Si tratta, secondo la Corte di un'alterazione momentanea, non di una condizione duratura. Non possono rilevarsi quindi i connotati dello stato d'ansia connessi all'illecito di cui all'art. 612- bis c.p Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 – 30 novembre 2017, n. 53998 Presidente Sabeone – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 10/02/2016 la Corte di Appello di Napoli confermava l’affermazione di responsabilità pronunciata dai Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre del Greco, nei confronti di S.V. , Z.D. , S.N. , e S.M. , per il reato di atti persecutori, in esso assorbiti i reati di minaccia di cui ai capi D, H, F, e G, e l’assoluzione dai reati di violenza privata capo B , minaccia e danneggiamento capo D , dichiarando, in parziale riforma, non doversi procedere in ordine ai reati di ingiuria, per l’intervenuta depenalizzazione, e rideterminando le pene inflitte. 2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione personalmente S.V. , Z.D. , S.N. , e S.M. , deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 236 cod. proc. pen. lamentano l’illegittimità del rigetto della richiesta di acquisizione di due provvedimenti rilevanti ai fini della valutazione dell’attendibilità della persona offesa, quale questione devoluta con l’appello, e dunque non costituente motivo nuovo in particolare, la sentenza del Gup del Tribunale di Torre annunziata, irrevocabile, che ha assolto S.M. e S.N. dal reato di stalking contestato per fatti temporalmente contigui a quelli oggetto del presente procedimento, e contenente una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile S.G. in secondo luogo, l’ordinanza di archiviazione nei confronti di L. e C. , accusati di falsa testimonianza per aver scagionato gli imputati, e ritenuti, al contrario, genuini. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa costituita parte civile la sentenza impugnata non ha motivato sul fatto che la p.o. ha riferito il movente del delitto - la divisione di un costoso immobile - soltanto in dibattimento, e sarebbe contraddittoria proprio perché la questione economica è centrale ai fini della valutazione di attendibilità manca altresì la motivazione in ordine ad una serie di incongruenze dei testimoni della parte civile l’affermazione di essere abituali frequentatori della casa dei S. , senza essere in grado di descrivere le fattezze fisiche, l’affermazione di essere militari della G.d.F., ma di non essere intervenuti dinanzi ad aggressioni subite dalla p.o. la totale svalutazione dell’interesse economico di cui la p.o. è portatrice ha dunque compromesso il giudizio di credibilità. Lamentano, al riguardo, la parcellizzazione valutativa del compendio probatorio, e l’omessa pronuncia sulla questione del ragionevole dubbio. 2.3. Violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. deducono che non vi sono stati pedinamenti, né lesioni o aggressioni fisiche, ma solo una serie reiterata e reciproca di ingiurie mancherebbero anche gli eventi alternativi del reato, non avendo la p.o. cambiato abitudini di vita, e non potendo integrare la fattispecie un insignificante certificato medico attestante agitazione psicomotoria . Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Preliminarmente va evidenziato che non è motivo di inammissibilità dell’impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’atto unico d’impugnazione proposto contro la sentenza manchi l’espressa dichiarazione di gravame anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l’illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni Sez. 5, n. 50330 del 24/09/2014, Germano, Rv. 263224 Sez. U, n. 10296 del 12/10/1993, Balestriere, Rv. 195000 sicché va rigettata l’eccezione di inammissibilità, proposta all’udienza dal difensore della parte civile, della censura avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di acquisizione dei provvedimenti avanzata dagli imputati. 1.2. Nel merito della questione proposta, non ricorre la dedotta violazione dell’art. 236 cod. proc. pen., in quanto, premesso che la norma prevede una facoltà, e non già un obbligo di acquisizione comma 2 possono essere acquisiti , la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello non può consistere nella sola acquisizione di sentenze e certificati del casellario giudiziario funzionale alla valutazione della credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado Sez. 2, n. 19693 del 20/05/2010, Dell’Anna, Rv. 247056 peraltro, non è prova documentale acquisibile in altro procedimento il decreto di archiviazione, quand’anche rappresentativo di un fatto storico, in quanto non contiene statuizioni o accertamenti processualmente certi Sez. 3, n. 3908 del 03/12/2009, dep. 2010, S., Rv. 246021 Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000, Malcangi, Rv. 216919, secondo cui l’omessa previsione del decreto di archiviazione tra gli atti suscettibili di acquisizione ai sensi degli artt. 236 e 238-bis cod. proc. pen. si giustifica perché tale decreto, a differenza della sentenza divenuta irrevocabile, non ha natura giurisdizionale penale e non contiene statuizioni o accertamenti processualmente certi . Tanto premesso, appare immune da censure l’ordinanza emessa dalla Corte territoriale, che ha rigettato la richiesta di rinnovazione avanzata per la produzione di una sentenza funzionale alla valutazione della credibilità di un testimone la persona offesa le cui dichiarazioni erano già state assunte in primo grado, e valutate attendibili, e di un’ordinanza di archiviazione concernente due testimoni introdotti dalla difesa degli imputati, le cui deposizioni erano state trasmesse al P.M. per le valutazioni di competenza. 2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta che l’affermazione di responsabilità sia stata fondata soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, senza adeguata considerazione della costituzione di parte civile, dell’emersione del movente economico soltanto in fase dibattimentale, e delle contraddizioni emerse nelle deposizioni di alcuni testimoni, è inammissibile. Le censure proposte dai ricorrenti sono inammissibili, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria o illogica, bensì la valutazione probatoria Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. Oltre a sollecitare una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, le doglianze proposte prescindono del tutto dal principio pacifico secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104 Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 . Al riguardo, la sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla valutazione positiva di attendibilità e credibilità della persona offesa, evidenziando i dissidi che avevano coinvolto i germani S. , originati dalla scoperta, da parte di S.G. , di ammanchi sul conto corrente gestito, per suo conto, dal fratello Vincenzo, ed evolutisi nella revoca della delega e nella richiesta di divisione dell’immobile ereditato da entrambi dissidi che, dunque, costituivano appunto il movente delle condotte delittuose contestate agli odierni ricorrenti, e che sono stati valutati, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, coerenti con il narrato, costante e preciso, della persona offesa. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro, è stata corroborata dai risconti forniti dalle dichiarazioni di almeno due testimoni La.Gi. e M.U. . 3. Il terzo motivo è fondato. Invero, la motivazione del giudice di merito se, da un lato, consente di ritenere immune da censure la ricostruzione dei fatti in ordine alle reiterate condotte di molestie e minacce poste in essere dagli imputati, dall’altro non appare esauriente in relazione alla sussistenza degli eventi alternativi degli atti persecutori. La Corte territoriale, infatti, ha affermato l’integrazione del reato di atti persecutori sostenendo che la persona offesa fosse stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita, e avesse riportato, in conseguenza dei comportamento persecutori, uno stato di ansia, attestato dalla diagnosi di agitazione psicomotoria . Al riguardo, tuttavia, dalla sentenza impugnata non è dato evincere quali abitudini di vita la persona offesa fosse stata costretta ad alterare in conseguenza delle condotte persecutorie sul punto, giova evidenziare, ai fini del giudizio di rinvio, che l’alterazione deve riguardare abitudini di vita, comportamenti consuetudinari, non già meramente occasionali e/o contingenti, della persona offesa. Quanto al perdurante e grave stato di ansia o di paura , la Corte territoriale ha affermato la sussistenza dell’evento sulla base di una diagnosi di agitazione psicomotoria . Tuttavia, premesso che, in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata ex multis, Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv. 252314 Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S, Rv. 269621 , nel caso in esame l’ agitazione psicomotoria , diagnosticata all’esito di tre distinti episodi, non appare idonea e sufficiente ad integrare il più pregnante concetto di perdurante e grave stato di ansia , inteso come significativo e non contingente turbamento psicologico. Invero, l’agitazione psicomotoria denota una evento solipsistico, non equiparabile ad uno stato di ansia , sia sotto il profilo della durata perdurante che sotto il profilo dell’intensità ansia , non mera agitazione alla stregua della sentenza impugnata, l’agitazione psicomotoria risulta priva del carattere di durata, avendo fondato una diagnosi di un giorno in due occasioni, e di sette giorni in altra occasione in tal senso denotando non già una condizione duratura di ansia o di paura, bensì una contingente alterazione psicomotoria, priva dei connotati di gravità e di durata che caratterizzano l’evento tipizzato dalla fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, per nuovo esame sulla sussistenza degli eventi del reato. Il carattere personale della vicenda determina, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, altra Sezione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.