Entro quando deve essere demolita l’opera abusiva per ottenere la sospensione condizionale della pena?

Non è accettabile che la condizione apposta al beneficio di sospensione delle pena, con lo scopo di ottenere il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità territoriale, possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del reato.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 53689/17, depositata il 29 novembre. Il caso. Il Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio delle sospensione condizionale della pena riconosciuto ad entrambi i condannati. I Giudici di merito hanno rilevato che i condannati non avessero provveduto entro il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 Testo unico in materia edilizia , alla demolizione dell’opera abusiva oggetto del reato, adempimento a cui era subordinata la sospensione della pena. Avverso l’ordinanza del Tribunale i condannati hanno proposto ricorso per cassazione prospettando l’errata individuazione del termine entro cui provvedere all’esecuzione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, in quanto detto termine non era stato stabilito nelle sentenza di condanna. Termine per l’adempimento degli obblighi. Secondo il ricorrente nel caso in cui il Giudice non stabilisca il termine per l’adempimento di un obbligo a cui è subordinata la sospensione delle pena, esso coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p. ovvero di due anni in caso di contravvenzioni e cinque anni in caso di delitti. La Cassazione ha osservato che l’art. 165 c.p. prevede che la possibilità di sospendere la pena sia subordinata all’adempimento di un obbligo e il Giudice nella sentenza deve indicare il termine per l’adempimento di tale obbligo. La mancata fissazione del termine non comporta, però, nullità della prescrizione, ma solo la necessità di un integrazione. Ciò premesso, la Suprema Corte ha ribadito che, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo per ottenere il beneficio, se non è indicato nella sentenza ,è quello di 90 giorni previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Infatti, secondo la Corte, è irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità in quanto il beneficio delle sospensione condizionale delle pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato, mentre, la condizione apposta al beneficio serve a rafforzare l’adempimento dell’obbligo di demolire opere abusive aventi effetti negativi sull’assetto territoriale. Per questo motivo la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 luglio – 29 novembre 2017, n. 53689 Presidente Fiale – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2016 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a T.G.B. e a C.L. con la sentenza del 2 aprile 2015 del medesimo Tribunale, irrevocabile il 30 aprile 2015, con cui agli stessi era stata applicata, su loro richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di arresto ed Euro 400,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001, condizionalmente sospesa, subordinatamente alla demolizione del manufatto abusivo. Il giudice dell’esecuzione, nell’accogliere la richiesta di revoca del beneficio avanzata dal pubblico ministero, ha ritenuto che la mancata fissazione di un termine per provvedere alla demolizione dell’opera abusiva non determini nullità della condizione, dovendo, conformemente all’indirizzo interpretativo maggioritario, ritenersi che tale termine sia quello di 90 giorni di cui all’art. 31 d.P.R. 380/2001, vanamente decorso. 2. Avverso tale ordinanza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione entrambi i condannati, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale hanno lamentato violazione degli artt. 163, 165, 168, comma 1, n. 1, cod. pen., prospettando l’errata individuazione del termine entro cui provvedere alla esecuzione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, nell’ipotesi, quale quella della sentenza resa nei loro confronti, in cui lo stesso non sia stato stabilito nella sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta. Hanno richiamato in proposito l’orientamento interpretativo secondo cui, in caso di sospensione condizionale della subordinata all’adempimento di un obbligo, qualora nella sentenza non sia stato stabilito il termine entro il quale il condannato deve adempiere, esso coincide con quello previsto dall’art. 163 cod. pen., e cioè due anni in caso di contravvenzioni e cinque anni in caso di delitti, prospettando anche una situazione di incolpevole affidamento sulla estensione biennale del termine e affermando l’erroneità della individuazione in quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del termine per l’adempimento dell’ordine di demolizione delle opere abusive, ove non indicato nella sentenza. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando il più recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati edilizi il termine per adempiere all’ordine di demolizione cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L’art. 165 cod. pen., nel prevedere la possibilità che la sospensione della pena venga subordinata all’adempimento di un obbligo comma 1 , stabilisce che il giudice nella sentenza indichi il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti comma 4 . La mancata fissazione del suddetto termine non comporta però la nullità della clausola, ma solo la necessità della sua integrazione. Al riguardo, nonostante in passato si fosse manifestato un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di mancata indicazione, il termine per l’adempimento coincide con quello legale di cui all’art. 163 cod. pen., che per le contravvenzioni è di anni due Sez. 3 n. 7283 del 11.1.2007, Faralla, Rv. 235954 , questo Collegio ritiene di condividere l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ormai consolidatosi, secondo cui il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 ex multis, Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunzziata, Rv. 266783 Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 2015, Baccari, Rv. 262419 Sez. 3 n. 10581 del 6.2.2013, Lombardo, Rv. 254757 . È stato in proposito opportunamente rilevato che è irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l’adempimento dell’obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull’assetto territoriale. Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del reato Sez. 3 n. 23840 del 13.5.2009, Neri, Rv. 244078 . Ne consegue che, conformemente a tale condivisibile e ormai maggioritario orientamento, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto vanamente scaduto il termine per provvedere alla demolizione delle opere abusive, cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, dopo novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta, revocando, a causa dell’inottemperanza dei condannati a tale ordine, il beneficio loro condizionatamente concesso. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dell’unico motivo cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186 , l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente. In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.