L’autocertificazione del reddito dell’istante extracomunitario è sufficiente per accedere al gratuito patrocinio

Al fine dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’imputato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea può dimostrare la sussistenza del requisito patrimoniale con la relativa autocertificazione che va a sostituire la certificazione consolare.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 53557/17, depositata il 27 novembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame proposto avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione di un cittadino pakistano al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale per il quale l’istante si trovava in stato di detenzione. Il difensore impugna il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo violazione di legge in particolare, dell’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per aver il giudice revocato il beneficio per il mancato deposito della certificazione dell’autorità consolare relativa al reddito dell’imputato, nonostante l’ammissione fosse stata accordata sulla base della relativa autocertificazione. Contesto normativo. L’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 79/2002 prevede che l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è inammissibile laddove difettino i requisiti indicati dal comma 1, mentre il comma 2 richiede che per i redditi prodotti all’estero il cittadino extra comunitario alleghi all’istanza una certificazione della competente autorità consolare che attesti la veridicità di quanto affermato nell’istanza medesima. Il successivo art. 94 concede, per le ipotesi di impossibilità e per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, uno strumento equipollente e cioè la dichiarazione sostitutiva della certificazione. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura la certificazione consolare può essere prodotta, entro 20 giorni dall’istanza, anche dal difensore o da un familiare. In mancanza della certificazione consolare l’istanza può essere negata ed il beneficio eventualmente già concesso revocato. Autocertificazione. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’istanza presentata dall’imputato straniero detenuto non possa essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare, potendo invece il decreto di ammissione al beneficio essere successivamente revocato. Ove il giudice competente non provveda alla revoca entro la scadenza del termine, tale decisione non può poi essere assunta da altro giudice se la certificazione sia stata nel frattempo prodotta. Nel caso di specie dunque, avendo il cittadino extracomunitario allegato all’istanza l’autocertificazione prevista dall’art. 94, comma 2, egli poteva già godere del beneficio, senza che occorresse un’ulteriore documentazione, posto che la tardiva presentazione della certificazione consolare non inficia la validità e l’efficacia della prima autocertificazione tempestivamente prodotta, la stessa non essendo più necessaria perché legittimamente sostituita dalla dichiarazione sostitutiva . Per questi motivi, la Corte annulla il provvedimento impugnata e rinvia alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 – 27 novembre 2017, n. 53557 Presidente Romis – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 23/11/2016, il Presidente delegato presso la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’opposizione ex articolo 99 del d.P.R. 115/2002, proposta avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del cittadino extra comunitario K.M. , detenuto per questa causa, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio d’appello avverso la sentenza di condanna dello stesso nel procedimento n. 1509/2016 R.C.A., adottata dal giudice al quale era stata avanzata richiesta di liquidazione degli onorari da parte del difensore. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del K. , avv. Giovanni Stagnaro, deducendo violazione dell’articolo 79 co. 2 d.P.R 115/2002, anche con riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost. e all’articolo 6 della Convenzione E.D.U. In particolare, parte ricorrente contesta la lettura della norma operata dal giudicante, rilevando che la revoca del beneficio era conseguente al mancato deposito della certificazione dell’autorità consolare di cui all’articolo citato, laddove l’ammissione era avvenuta sulla scorta della sola autocertificazione rilevando che l’articolo citato non prevede alcuna causa di inammissibilità dell’istanza a causa della mancata produzione della certificazione consolare circa il reddito del cittadino extra comunitario richiedente, altresì osservando che, nel caso di specie, non era stata richiesta alcuna documentazione, cosicché l’omessa produzione non poteva comportare la revoca del beneficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre. 2. Con l’ordinanza di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto, con il quale la Corte d’appello di Genova aveva revocato, in sede di liquidazione dei compensi, l’ammissione al beneficio già concesso al K. in virtù della sola autocertificazione e senza la produzione della certificazione consolare prevista dall’articolo 79 co. 2 d.P.R. 115/2002, il giudice ha avallato la decisione adottata, rilevando che la parte interessata non aveva provveduto a depositare, nel termine di cui all’articolo 94 co. 3 stesso d.P.R., la certificazione di cui al citato articolo 79 co. 2, potendo il beneficio essere revocato anche in caso di accertamento successivo della mancanza originaria dei requisiti. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Devono preliminarmente chiarirsi i termini normativi in cui va inquadrata la fattispecie all’esame. L’articolo 79 comma 2 d.P.R. 115/2002 stabilisce che l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a , b , c e d del co. 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all’estero, che il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato . Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano sono tenuti, a pena d’inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato . L’articolo 94 dello stesso d.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati comma 1, con riferimento all’articolo 79 co. 3 e per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea comma 2, con riferimento all’articolo 79 co. 2 , a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell’interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell’Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell’istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato. Quanto alla decisione dell’istanza di ammissione e al relativo procedimento, ivi compresi i connessi poteri istruttori del giudice, gli stessi sono disciplinati dagli artt. 95 e ss., d.P.R. 115/2002, laddove la revoca del beneficio già concesso è disciplinata dall’articolo 112 del d.P.R. 115/2002 che, ai fini qui d’interesse, prevede alla lett. c il caso in cui, nei termini di cui all’articolo 94 co. 3 or ora richiamato, non sia stata prodotta la certificazione consolare alla lett. d l’ipotesi in cui, d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario, in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. 3.2. Ciò premesso, deve chiarirsi che, nel caso di specie, la revoca del beneficio è intervenuta per mancata produzione della sola certificazione consolare, poiché l’ammissione, secondo quanto affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, era stata disposta in base alla autocertificazione sostitutiva contenuta nella stessa istanza. Parimenti, deve ritenersi che tale autocertificazione fosse stata tempestivamente prodotta dalla parte in conseguenza di un’allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare, debitamente scrutinata dal giudice competente circostanza sulla quale, invero, nulla è specificato nell’ordinanza impugnata . 3.3. Ciò premesso, questa sezione ha già affermato che l’istanza presentata dall’imputato straniero detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all’estero, ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta cfr. sez. 4 n. 17003 del 15/01/2009, Rv. 243477 . In quella sede, peraltro, questa Corte ha precisato che ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva cfr. sez. 4 n. 43312 del 28/10/2008, Rv. 242035 . Peraltro, nei precedenti testé richiamati, la S.C. ha puntualmente ricostruito i termini della questione, partendo da un rinvio a quanto incidentalmente affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 369 del 2007, a proposito della mancata produzione della certificazione consolare, che comporta l’inammissibilità della domanda soltanto in difetto non anche in presenza della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 94, comma 2. Né può ritenersi previsto, a pena di inammissibilità della domanda, il rispetto del termine, decorrente dalla data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell’articolo 94, comma 3, il detenuto può produrre la certificazione, atteso che, in caso di omessa produzione, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell’articolo 112, comma 1, lett. c , del citato d.P.R., a cura del giudice che procede al momento della scadenza dei termini articolo 112, comma 3 d.P.R. 115/2002 . Inoltre, la revoca intervenuta nel caso in esame non va confusa con quella disciplinata dall’articolo 112, comma 1, lett. d che va disposta, anche se il processo è ormai definito purché non oltre cinque anni dalla sua definizione , qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Nel caso di specie, infatti, non risulta tale presupposto di fatto vale a dire l’accertato difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito , ma unicamente la mancata produzione della certificazione consolare, necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva, situazione che rileva esclusivamente con riguardo al caso di revoca di cui all’articolo 112, comma 1, lett. c , nel caso in cui, cioè, nei termini previsti dall’articolo 94 comma 3, non sia stata prodotta la certificazione consolare. Va, peraltro, considerato che il giudice aveva la possibilità, attribuita dall’articolo 96, comma 2, in presenza di fondati motivi per ritenere che l’interessato non versasse nelle indicate condizioni di reddito, di respingere l’istanza, ciò che non risulta esser stato disposto, non essendo neppure emerso che, prima di provvedere, l’istanza sia stata trasmessa, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche. 3.4. Deve, dunque, ritenersi che, nel caso all’esame, la Corte d’appello abbia ammesso il K. al patrocinio dei non abbienti sulla base della sola dichiarazione sostitutiva della certificazione - il che sposta l’attenzione sull’articolo 94, comma 2, che consente detta sostituzione in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2 - e che abbia, pertanto, accertato la sussistenza di detta impossibilità. Sul punto specifico, questa stessa sezione ha già precisato che, nel caso in cui l’interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, abbia allegato all’istanza l’autocertificazione prevista dall’articolo 94 comma 2 d.P.R. 115/2002, egli si trova già nelle condizioni di godere del beneficio fatti salvi, si aggiunge in questa sede, i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss., stesso d.P.R. , senza che occorra una ulteriore produzione documentale. La eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare, peraltro, non potrà inficiare la validità e l’efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte, la stessa non essendo più necessaria perché legittimamente sostituita dalla dichiarazione sostituiva cfr. in motivazione sez. 4 n. 21999 del 26/02/2009 . Peraltro, dall’ordinanza impugnata non è neppure emerso che la produzione della certificazione sia stata sollecitata dal giudice che ha disposto l’ammissione del K. al beneficio e, se si considera che non risulta che il provvedimento ammissivo sia stato impugnato, non può che ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione in merito, anche se incidentale, da parte del giudice chiamato a decidere sull’istanza di liquidazione del compenso al difensore. 4. La decisione impugnata, siccome affetta dal vizio denunciato, va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Presidente della Corte d’appello di Genova che si atterrà ai principi enunciati. P.Q.M. Annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Presidente della Corte d’Appello di Genova.