Violenza in campo: i limiti della scriminante dell'attività sportiva

La scriminante atipica del c.d. rischio consentito” non si applica al caso in cui le lesioni, procurate in occasione di una competizione sportiva, siano la risultante di una condotta posta in essere a gioco fermo”.

Così ha deciso il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Milano, Sezione Settima Penale, con la sentenza n. 9572, depositata il 9 ottobre 2017. Il fascino del gioco aereo”. Il colpo di testa è un protagonista obbligatorio di ogni partita di calcio che si rispetti. Mossa spesso vincente, è in grado di sorprendere – se ben eseguita – il più felino” dei portieri come le telecronanche ci dimostrano, la moviola vi indulge compiaciuta da più angolazioni mettendo in mostra, nanosecondo dopo nanosecondo, l'elevazione formidabile del giocatore – ha le molle sotto i piedi o dei turboreattori sotto le suole? - la millimetrica precisione della traiettoria imposta al pallone – con quella mischia funziona tutto a casaccio o si prende davvero la mira? - e financo le goccioline di sudore sprigionate dall'architettonica capigliatura di chi lo esegue, unitamente alle smorfie disumane dei volti, mimici concentrati di agonismo come farà, vien da pensare, l'acconciatura a restare identica a se stessa nonostante l'impatto? Misteri della fisica calcistica Diversa dal colpo di testa è, invece, la testata vera e propria. Anche questa è una protagonista – non obbligatoria, vivaddio – delle partite di calcio tutti noi ricorderemo il povero Materazzi mentre stramazza al suolo come un birillo, colpito dalla craniata infertagli da Zidane a cagione così riportano le cronache di un non troppo lusinghiero commento sulla di lui sorella si era alla finale dei Mondiali del 2006 e tutta l'Italia – di lì a poco – sarebbe scemata in strada ad esultare per la quarta stelletta conquistata sul campo”. Fatta questa premessa storica”, veniamo adesso al caso che ci occupa, che si è svolto in un contesto molto più modesto non siamo all'Olympiastadion di Berlino, ma in un oratorio della periferia milanese. Durante un incontro di calcio, poco prima del fischio finale, un giocatore si accascia al suolo, tramortito ha appena ricevuto una testata sul naso da un avversario il gioco era fermo da qualche istante. Sono attimi dopo i quali – obbedendo ad un muto, eterno copione – si scatena un parapiglia che unisce in una mischia furibonda i giocatori di ambedue le squadre. Soltanto la Polizia, frattanto intervenuta, riesce a placare gli animi, mentre il poveretto, col setto nasale fratturato, vola in ambulanza verso l'ospedale più vicino di lì a poco sporgerà querela. Il procedimento approda presso il Tribunale meneghino e, deciso nelle forme del rito abbreviato condizionato, si conclude con una sentenza di condanna. Il nebuloso universo delle scriminanti atipiche. La decisione di merito che qui commentiamo non ha ancora autorità di cosa giudicata forse sarà riformata, forse no. L'occasione – fatto concreto a parte – è però propizia per fare una veloce ricognizione sulle c.d. scriminanti atipiche”. Il catalogo piuttosto ristretto delle scriminanti codificate” non fa espressa menzione dell'esimente sportiva, che appartiene – per dottrina e giurisprudenza ormai ben consolidate – al novero delle esimenti non espressamente contemplate nel codice, ma di fatto esistenti. Queste ultime sono figlie dell'evoluzione naturale del diritto penale, che, nel suo adeguarsi alla realtà sociale in cui si applica, deve necessariamente calibrare la risposta punitiva alle infinite, lecite, ma talvolta rischiose, forme in cui può esprimersi la condotta umana. Lo sport è una di esse chi lo pratica – non importa se professionalmente o per diletto - mette in conto di poter subire anche conseguenze pregiudizievoli per la propria integrità fisica il rischio che ogni sportivo accetta è, appunto, un rischio consentito. Qual è, a questo punto, il limite che non deve essere oltrepassato per sconfinare nell'illecito penale? I contorni della scriminante sportiva le regole del gioco. Il consenso che – tacitamente – si esprime prendendo parte ad una competizione sportiva implica, come già detto, l'accettazione di un rischio, più o meno calcolato. Questo calcolo si basa, evidentemente, anche sull'affidamento che tutti i partecipanti alla competizione conoscano e si conformino alle regole della disciplina sportiva praticata. Secondo la giurisprudenza, che dimostra di non ignorare la realtà naturale” dell'agonismo, l'involontario travalicamento delle regole di gioco non è sufficiente per aprire le porte alla responsabilità penale nel caso in cui dovessero verificarsi conseguenze lesive per alcuno degli atleti. Il discorso cambia del tutto nell'ipotesi in cui l'incontro sportivo diventi un pretesto per dare sfogo a gesti gratuitamente violenti. Nel caso che ci occupa, ad esempio, osserviamo che il Giudice ha sottolineato che il gioco – nell'istante in cui l'imputato sferrava la testata – era fermo. Ecco che, in casi come quello oggetto di giudizio, si osserva che la risposta penale interviene nei casi in cui la condotta lesiva sia del tutto sganciata dalla necessità di ostacolare il gioco avversario e, di fatto, trasmodi in una ordinaria” azione lesiva. Il principio sembra di facile governabilità, tuttavia un dato è certo è sul terreno probatorio, cioè sulla puntuale ricostruzione dei fatti, che si giocherà la partita – è proprio il caso di dirlo – tra il lecito e l'illecito.

Tribunale di Milano, sez. VII Penale, sentenza 26 giugno – 9 ottobre 2017, n. 7173 Giudice Tremolada Motivi della decisione L'imputato Ta. Da. Pa. veniva citato direttamente a giudizio con decreto datato 20 dicembre 2016 per rispondere avanti a questo Tribunale del reato meglio indicato in epigrafe. Alla prima udienza del 26 giugno 2017, si costituiva la parte civile Co. Si., rinviando il Tribunale il processo all'udienza del 21 luglio 2017. A tale udienza, l'imputato veniva ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'esame del teste De Fi. Ma Veniva inoltre ammesso, a prova contraria, il teste richiesto dall'accusa e dalla parte civile Co. Ma All'udienza del 22 settembre 2017, venivano sentiti i testi De Fi. e Co All'esito delle richieste conclusive rassegnate dalle parti, il Tribunale rinviava all'udienza del 6 ottobre 2017, ove, terminata la discussione, pronunciava sentenza. In via preliminare, il Tribunale ritiene opportuno esporre le fonti di prova, muovendo da quelle accusatorie. Dalla comunicazione notizia di reato della Questura di Milano emerge che in data 25 marzo 2014, alle ore 22. 39, gli operanti si recavano in via omissis . , in quanto era ivi stata segnalata una lite tra i componenti delle squadre di calcio 4 Evangelista e Anni Verdi”. Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con il richiedente l'intervento, Ca. Ma., allenatore della squadra Quattro Evangelisti . Quest'ultimo riferiva che un giocatore della squadra Anni Verdi , al termine della partita, aveva aggredito un calciatore della squadra opposta,, scatenando una rissa. A seguito di quanto riferito, gli agenti provvedevano ad identificare l'aggressore denunciato nell'odierno imputato Ta. Da. Pa. e il giocatore che aveva subito un colpo al naso in Co. Si Ta. veniva sentito dagli agenti in relazione a quanto verificatosi senza le garanzie previste dagli art. 62 e 63 cpp1. Co., a causa della lesione subita, veniva invece trasportato presso l'ospedale Policlinico, sporgendo in seguito denuncia-querela. Infine, gli agenti sentivano Di Ta. Ro. Ma., dirigente della squadra Anni Verdi e La. Pa., arbitro della partita, i quali confermavano la versione fornita dal Ca I referti medici dell'Ospedale Maggiore di Milano documentano le lesioni subite dalla parte lesa Co. Si. nel corso della partita di calcio. In particolare, alla parte lesa veniva effettuata in data 25 marzo 2014 la diagnosi di frattura pluririmata delle ossa proprie del naso con angolazione e scomposizione a destra della piramide nasale con prognosi di giorni trenta, basata su evidenze obiettive riscontrate a seguito di esame medico quali deviazione piramide nasale a sinistra. Chiusura flusso aereo alla narice destra. Non sanguinamento in atto. Eupnoico . In data 27 marzo 2014, Co. veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione chiusa di frattura scomposta delle ossa nasali proprie, con posizionamento di archetto metallico di contenzione su letto di Steristrip 3. In data 3 aprile 2014, l'imputato veniva sottoposto a visita di controllo, ove gli veniva diagnosticata una lieve latorinia sn in parte preesistente oltre a lieve infossamento emiosso nasale dx. ipertrofia della mucosa pituitaria 4. Nell'immediatezza del fatto, Ca. Ma., allenatore della squadra 4 Evangelisti , riferiva agli agenti che, sul finire della partita, il giocatore della squadra Anni Verdi” Ta. Da. Pa. aveva aggredito il calciatore della squadra 4 Evangelisti Co. Si., colpendolo al setto nasale. Di Ta. Ro. Ma., dirigente della squadra Anni Verdi e La. Pa., arbitro della partita, sentiti anch'essi dagli operanti nell'immediatezza del fatto, confermavano la versione fornita dal Ca In sede di denuncia-querela, Co. Si. riferiva che il 25 marzo 2014, alle ore 22.30, aveva luogo un incontro di calcio a sette tra la sua squadra 4 Evangelisti e la squadra avversaria Anni Verdi . Precisava, quindi, che a pochi minuti dal termine dell'incontro, si avvicinava ad un calciatore della squadra opposta, l'odierno imputato Ta., per marcarlo. In tale frangente, Ta. girava improvvisamente la testa, lateralmente, colpendo con violenza Co. al setto nasale. Il querelante precisava che Ta. lo colpiva mentre il gioco doveva riprendere nella parte opposta del campo. Non vi era quindi nessuna necessità che lui e il Ta. entrassero in stretto contatto fisico. Alcuni giocatori, di entrambe le squadre, avendo assistito al fatto, si avvicinavano a Co. e all'imputato, cominciando a discutere animatamente e venendo poco dopo a scontrarsi fisicamente. In seguito, intervenivano sul posto gli agenti di Polizia, i quali provvedevano ad identificare i partecipanti alla partita. In tale frangente, Co., a causa del colpo subito al setto nasale, veniva trasportato presso l'Ospedale Maggiore di Milano. Il teste Co. Ma., fratello della parte lesa Co. Si., esaminato in udienza riferiva che la sera del 25 marzo 2014 la sua squadra 4 Evangelisti stava disputando una partita di calcio contro quella degli Anni Verdi . Sul finire della partita, a gioco fermo, in attesa di una rimessa laterale, Co. Si. raggiungeva Ta. nell'area di rigore avversaria per marcarlo da dietro. A tal punto, Ta. colpiva con una testata il setto nasale di Co. Si Il teste precisava di aver seguito l'azione dalla panchina, raggiungendo immediatamente il fratello, il quale aveva l'osso deviato ma non gli fuoriusciva sangue. A seguito di tale episodio, l'arbitro aveva interrotto la partita, ma il teste riferiva di non ricordarsi se Ta. o Co. avevano subito sanzioni. Dopo la testata, era iniziata una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre. Al termine della partita, era giunta sul posto un'ambulanza che aveva trasportato in ospedale Co. Si Occorre a tal punto esaminare le fonti di prova richieste dalla difesa dell'imputato, costituite dalle dichiarazioni rese dall'imputato e quelle del teste De Fi. Ma Il teste De Fi. Ma. riferiva di essere l'allenatore della squadra di calcio Anni Verdi da 10 anni. Precisava, quindi, che la sera del 25 marzo 2014 la sua squadra incontrava quella dei 4 Evangelisti per un partita di calcio a sette. De Fi. dichiarava che rincontro era poco importante, tanto che aveva schierato i giocatori che di solito giocano un po' meno. Sul finire della partita, l'imputato Ta., giocatore della sua squadra, Anni Verdi , si trovava al limite dell'area di rigore avversaria per battere una punizione. In tale frangente, lo stesso veniva travolto alle spalle dal giocatore con la maglia n. 80 della squadra avversaria Co. Si., cadendo in avanti. De Fi. dichiarava di non ricordare il 'punto di impatto'' tra i due, ma soltanto che Ta. si rialzava subito per battere la punizione e che Co. si teneva le mani strette intorno al naso senza perdere sangue. Il teste riferiva che l'arbitro, vicino all'azione di gioco, non aveva preso provvedimenti. In seguito, si era verificata un'invasione di campo e uno scontro fisico tra i calciatori di entrambe le squadre. Il teste precisava di non conoscere il motivo per il quale era scoppiata la rissa ma che la stessa si era verificata tre minuti dopo il contatto fisico tra Co. e Ta E' necessario, infine, esaminare le dichiarazioni rese dall'imputato. In sede di interrogatorio, l'imputato dichiarava che la sera del 25 marzo 2014 si trovava a giocare con la sua squadra Anni Verdi contro la squadra 4 Evangelisti , presso l'oratorio di via omissis . . Verso la fine della partita, mentre i giocatori della sua squadra erano in fase di attacco nell'area avversaria, uno di essi subiva un fallo. A gioco fermo, quindi, Ta. si dirigeva nella zona ove era avvenuto il fallo e, in tale frangente, un giocatore della squadra avversaria lo travolgeva da dietro, facendolo cadere. L'odierno imputato precisava di non ricordarsi chi fosse tale giocatore, affermando di presumere fosse Co A tal punto, Ta. si rialzava per battere la punizione data in conseguenza dell'azione fallosa subita dalla sua squadra. Contestualmente, uno spettatore improvvisamente entrava in campo e, direttosi verso la metà del campo ove c'erano diversi giocatori che stavano discutendo, colpiva con uno schiaffone un suo compagno, da ciò derivandone una rissa tra i componenti di entrambe le squadre con conseguente arrivo della Polizia. In sede di spontanee dichiarazioni, rese in udienza, l'imputato riferiva che la sera del 25 marzo 2014 stava semplicemente giocando a calcio e che tutti i contatti che ha avuto con i giocatori della squadra avversaria sono stati sempre in presenza di palla e arbitro . Precisava, quindi, di non essersi accorto di aver colpito Co. Si Così esposte le fonti di prova, occorre procedere alla valutazione della loro attendibilità. Le fonti di prova accusatorie devono ritenersi attendibili, anzitutto perché risultano coerenti con il referto medico, il quale documenta le rilevanti lesioni al setto nasale subite dalla parte lesa Co. Si., lesioni certamente provocate da un gesto violento e repentino quale la riferita testata. Le dichiarazioni, inoltre, risultano del tutto convergenti su alcuni punti essenziali ed in particolare sul fatto che Ta. dava la testata a Co. Si. sul fatto che la testata veniva sferrata dall'odierno imputato alla parte lesa a gioco fermo . In merito alla costanza della versione accusatoria, vale la pena di osservare che la parte lesa ha dichiarato le medesime circostanze anche ai medici che lo hanno curato nell'immediatezza del fatto. Al contrario, le dichiarazioni rese dal teste richiesto dalla difesa dell'imputato, così come quelle rese da quest'ultimo, devono ritenersi del tutto inattendibili, anzitutto perché generiche. De Fi. afferma di non ricordare l'esatto punto d'impatto tra i due giocatori, affermando di essersi reso conto che Co. era stato colpito al naso soltanto una volta terminato il contatto fisico, avendo visto Co. con le mani strette al naso. Tale circostanza risulta confermata dall'odierno imputato, il quale afferma di non essersi accorto di aver colpito Co. Si La descrizione fornita dal teste della difesa e dall'imputato in ordine alle modalità di verificazione dell'evento lesivo appare assolutamente imprecisa, atteso che il colpo al setto subito da Co. non viene ricondotto ad un gesto specifico. A fronte di tali generiche dichiarazioni, apparare del tutto illogico ed incoerente che, sia il teste De Fi. che l'odierno imputato, negano che Ta. abbia colpito con una testata al setto nasale Co. Si., pur senza spiegare come la parte lesa abbia potuto subire una lesione così rilevante. Le dichiarazioni appaiono del tutto inverosimili laddove affermano che era stato Co. ad aggredire Ta., travolgendolo da dietro e facendolo cadere. In sostanza, secondo tale versione Co. si sarebbe fratturato il naso da solo. Tale ricostruzione contrasta con il referto medico che documenta lesioni rilevanti al setto nasale compatibili con un gesto violento certamente aggressivo. La versione fornita da De Fi. e dall'imputato, appare, inoltre, smentita dagli altri elementi probatori acquisiti, i quali risultano del tutto convergenti nell'individuare l'odierno imputato come autore della ''testata nei confronti di Co. Si Venendo alle considerazioni in diritto, dev'essere evidenziato come gli elementi probatori acquisiti consentano di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto. In merito, dev'essere evidenziato come l'art. 582 c.p. punisca chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente. Trattandosi di reato a forma libera, la condotta può essere realizzata con qualsiasi mezzo in grado di sottoporre la persona altrui ad una violenta manomissione. Dalla condotta, deve, poi, derivare l'evento, consistente in una malattia per tale intendendosi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che comporti una riduzione apprezzabile di funzionalità e un processo di reintegrazione , sia pur di breve durata . A seconda della durata e degli effetti della malattia, le lesioni personali vengono distinte in lievissime, lievi, gravi o gravissime. Nel caso oggetto del presente processo, sono state contestate le lesioni lievi, dovendo, dunque, la malattia avere durata compresa tra i 20 e i 40 giorni. Tanto premesso, nel caso specifico, l'imputato Ta. Da. Pa. colpiva con una testata il setto nasale di Co. Si In conseguenza del colpo subito, Co. Si. riportava plurime fratture al setto nasale, risultanti da esame medico obiettivo e dalla prognosi. Non sussistono pertanto dubbi sulla sussistenza, con riguardo ai traumi subiti dalla parte offesa, di una malattia . Attesa la prognosi di giorni 30 diagnosticata alla parte lesa5, le lesioni devono considerarsi lievi, così come contestate. Occorre a tal punto valutare se il fatto commesso, dall'imputato risulti scriminato. In merito, deve infatti osservarsi come le lesioni siano state commesse dal Ta. in occasione di una partita di calcio. E' necessario, dunque, stabilire se, tenuto conto dello specifico contesto sportivo di realizzazione del fatto, ricorrano i presupposti per l'applicazione della scriminante atipica del rischio consentito . A tal riguardo, dev'essere posto in luce come le lesioni commesse nell'esercizio dell'attività sportiva calcistica, risultino scriminate ove la condotta del calciatore sia rispettosa delle regole specifiche della disciplina praticata ovvero quando la stessa, pur violando le regole del gioco, non oltrepassi la soglia del cd. rischio consentito . Il parametro per valutare la sussistenza della scriminante è dunque l'osservanza delle regole del gioco, la cui violazione dev'essere valutata in concreto con riferimento alle condizioni psicologiche dell'agente . Possono, infatti, darsi diversi casi. Anzitutto, può accadere che l'azione lesiva sia stata realizzata osservando le regole del gioco , come nel caso in cui il giocatore si scontri fortuitamente con l'avversario, andando a colpirlo nel fianco. In tal caso, opera la scriminante, in quanto in quanto lo scontro fisico tra due calciatori, avvenuto nel rispetto delle regole della disciplina, rientra certamente nel rischio consentito dal gioco del calcio. Può essere, invece, che l'evento lesivo sia frutto di una violazione involontaria delle regole del gioco9, come nel caso in cui il giocatore, nel pieno dell'azione e nell'intenzione di sottrarre la palla all'avversario, lo colpisca alla caviglia. Anche tale ipotesi rientra nell'ambito di operatività della scriminante, atteso che l'evento lesivo è strettamente collegato alla competizione sportiva, ovvero rappresenta una naturale conseguenza dell'azione di gioco. Al contrario, può accadere che l'azione lesiva sia frutto di una violazione intenzionale delle regole del gioco10, come nel caso in cui il calciatore intervenga sull'avversario a gioco fermo. In tal caso, deve escludersi l'operatività della scriminante, data l'assenza di collegamento funzionale tra l'azione lesiva e rivelandosi un gioco un mero pretesto per la condotta violenta. Alla luce della casistica appena esposta, si comprende, dunque, come nell'area del rischio consentito rientrano tutti quei comportamenti osservanti delle regole tecniche della disciplina, ovvero che, pur violativi di tali regole, rimangono nell'ambito del rischio consentito dallo svolgimento della suddetta attività, dovendo, a tal fine, attribuirsi specifico rilievo al collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva . Tanto premesso, nel caso specifico, ritiene il Tribunale che debba escludersi l'operatività della scriminante sportiva, risultando il fatto lesivo antigiuridico. In merito, deve infatti osservarsi come gli elementi probatori acquisiti evidenzino chiaramente che Ta. cagionava lesioni a Co. Si. colpendolo con una testata al setto nasale a gioco fermo . La condotta lesiva tenuta dall'imputato non può quindi ritenersi scriminata in quanto, anzitutto, irrispettosa delle regole del gioco. Deve infatti osservarsi come le regole tecniche del gioco del calcio siano dirette a disciplinare il contegno dei calciatori nel corso dell'azione di gioco. Sotto tale profilo, dunque, il comportamento del Ta. risulta censurabile, atteso che il suo intervento lesivo è avvenuto è avvenuto a gioco fermo . Del resto, deve osservarsi come la condotta dell'odierno imputato non possa ritenersi neppure rientrante in una delle ipotesi, analogamente scriminate, di violazione involontaria o c.d. atecnicamente colposa , delle regole della disciplina. L'intervento a gioco fermo, se pur violativo delle regole del gioco, può infatti risultare scriminato allorquando risulti comunque collegato alla competizione sportiva, come nel caso in cui il calciatore sbracci per smarcarsi colpendo l'avversario in attesa di una rimessa laterale, rappresentando in tale caso l'evento lesivo una naturale conseguenza dell'azione di gioco. Ciò premesso, la condotta lesiva del Ta. non può certamente ritenersi sussumibile in tale ipotesi, atteso che l'intervento dell'imputato avveniva non solo a gioco fermo , ma anche con una testata . Tale gesto evidenzia come l'evento lesivo non possa certamente configurarsi quale conseguenza dell'azione di gioco, in assenza di qualsivoglia collegamento funzionale della testata con il gioco e la finalità sportiva della competizione. Al contrario, esso evidenzia, tenuto conto dell'intenzionalità del gesto medesimo, la volontarietà dell'azione lesiva e l'assenza dunque dei presupposti di operatività della scriminante. Sotto il profilo soggettivo, dev'essere evidenziato come la fattispecie risulti punibile a titolo di dolo, richiedendosi la coscienza e volontarietà dell'evento lesivo. Tanto premesso, le considerazioni appena svolte in relazione alla mancata operatività della scriminante sportiva, consentono di ritenere certamente integrato l'elemento soggettivo nel caso specifico. Le modalità dell'azione escludono, in particolare, che l'evento lesivo sia frutto di un gesto connesso alla competizione sportiva e, dunque, involontario o c.d. atecnicamente colposo. Al contrario, il fatto che Ta. abbia dato una testata a Co. a gioco fermo, prova come quest'ultimo si sia rappresentato e abbia voluto colpire la parte lesa indipendentemente dallo svolgimento della partita, risultando dunque l'evento lesivo certamente a lui imputabile a titolo di dolo. Venendo ad esaminare i profili circostanziali del reato, ritiene il Tribunale di non dover concedere le circostanze attenuanti generiche. In merito, deve infatti osservarsi come, oltre allo stato di incensuratezza dell'imputato, non sussistano elementi meritevoli di una valutazione favorevole ai sensi dell'art. 62 bis c.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve tenersi conto, sotto il profilo oggettivo, dell'intensità del dolo, desumibile dalle modalità dell'azione lesiva. Sotto il profilo soggettivo, deve considerarsi, da un lato, lo stato di incensuratezza dell'imputato e dall'altro, il negativo comportamento processuale. Alla luce degli elementi evidenziati, il Tribunale ritiene adeguata la pena di mesi quattro di reclusione, così calcolata pena base mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per la diminuente del rito. Alla condanna segue per legge il pagamento delle spese processuali. Dev'essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dell'effetto deterrente prodotto dalla presente condanna emessa nei confronti di soggetto incensurato. Appare, tuttavia, doveroso menzionare la condanna sul certificato penale ad uso privato per la tutela dei terzi. Il riconoscimento della responsabilità penale fonda, ex art. 185 cp, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile in ragione del reato commesso dall'imputato. In difetto di prove e allegazioni specifiche non appare possibile quantificare il danno neppure in via equitativa, trattandosi di danni patrimoniali, le spese mediche, e danni biologici, facilmente documentabili. In difetto di specifica richiesta, tenuto conto del principio della domanda che regola le questioni civili, non è possibile neppure liquidare una provvisionale. L'impossibilità di liquidare il danno rende impraticabile la richiesta di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale che presuppone dei termini e dei tempi precisi. Per il principio di soccombenza l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.230,64, oltre iva e cpa, tenuto conto della mancanza di specifiche contestazioni sul punto, nonché della obiettiva complessità della causa. P.Q.M. Visti gli artt. 442, 533 e 535 cpp Dichiara Ta. Da. Pa. colpevole del reato ascrittogli e con la diminuente per il rito, lo Condanna Alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali Pena sospesa. Visti gli artt. 538 e segg. cpp Condanna L'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civili, danni da liquidarsi nella separata sede civile, nonché al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.230,64, oltre iva e cpa. 1 Le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da Ta. Da. Pa. devono ritenersi inutilizzabili, in quanto pur non avendo Ta. in quel frangente assunto formalmente la qualità di indagato, risultava già avviata un istanza punitiva nei suoi confronti avendo la parte lesa manifestato la volontà di sporgere denuncia-querela nei confronti del Ta In merito, cfr. Cass. Pen, sez. II, 17/02/2016, n. 8402 Le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'esistenza della notitia criminis e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese . 2 Cfr. verbale di dimissione del Pronto Soccorso Ospedale Maggiore Policlinico di Milano datato 26 marzo 2014. 3 Cfr. Relazione clinica di dimissione reparto Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Maggiore Policlico di Milano del 28 marzo 2014.