Imputata anziana esclusa dall’udienza: violato il suo diritto di partecipazione

Il diritto di partecipare in udienza, anche indipendentemente dallo svolgimento di attività processuali specifiche, non può essere considerato oggetto di una tutela affievolita o ridotta in considerazione dell’età avanzata dell’imputato .

Così la Cassazione con sentenza n. 53185/17, depositata il 22 novembre. La vicenda. Il Tribunale di Genova confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di cui all’art. 582 c.p. Lesioni Personali . Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i condannati, deducendo violazione dell’art. 420 c.p.c. Udienza di discussione della causa per aver il Giudice di pace omesso di concedere il rinvio per legittimo impedimento di uno degli imputati a fronte di un certificato medico attestante l’impossibilità a comparire in udienza. Legittimo impedimento. Secondo i ricorrenti non è accettabile la motivazione dei Giudici di merito utilizzata per giustificare l’insussistenza del legittimo impedimento. Infatti i Giudici avevano deciso di procedere in assenza dell’imputata considerando solo l’età avanzata della stessa senza accertare le sue reali condizioni di salute. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni della sentenza sono in aperto contrasto con i consolidati principi delle giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte è consentito al Giudice di merito ritenere che non sussista alcun impedimento a comparire dell’imputato, dedotto dall’allegazione di certificato medico, valutando la reale impossibilità del soggetto malato ad essere presente in giudizio dovuta al rischio di gravi e ulteriori problemi di salute. Al contrario non è assolutamente consentito al Giudice negare il diritto dell’imputato a partecipare all’udienza a prescindere del tutto dalla valutazione della legittimità dell’impedimento. La Corte ha ribadito che il diritto di partecipare all’udienza deve essere garantito e non può essere soggetto a limitazioni o compressioni di alcun tipo, né, tantomeno, può essere considerato oggetto di una tutela affievolita o ridotta in considerazione dell’età avanzata dell’imputato stesso o delle patologie di cui lo stesso risulta portatore . Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e dispone il trasmettersi degli atti al Giudice di Pace per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre – 22 novembre 2017, n. 53185 Presidente Fumo – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Genova in data 01/07/2015, con cui O.R. e N.C. erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., in danno di C.C. , in omissis . 2. Con ricorso depositato il 08/10/2016 O.R. e N.C. ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Micaela Calzetta, per 2.1. violazione di norme sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. c ed e , cod. proc. pen., in relazione all’art. 420 ter cod. proc. pen., avendo il Giudice di pace omesso di concedere il rinvio per legittimo impedimento della O.R. all’udienza del 15/06/2015, a fronte di un certificato medico attestante l’impossibilità assoluta a comparire dell’imputata la sentenza impugnata, a sua volta, ha condiviso la decisione del primo giudice, con motivazione che ha richiamato le precedenti certificazioni prodotte nell’interesse dell’imputata e l’età avanzata della stessa, senza che, tuttavia, fossero stati disposti accertamenti sulle condizioni di salute della O.R. , né che fosse stata fornita congrua motivazione in merito, palesandosi il riferimento all’età dell’imputata come vera e propria violazione del diritto di difesa, non potendosi sostenere - come si evincerebbe dalla motivazione della sentenza impugnata - che la O. non abbia, per effetto della sua età, un diritto alla difesa di pari grado rispetto ad ogni altro imputato, né essendo corretta l’affermazione che l’imputata avrebbe rinunciato a rendere spontanee dichiarazioni in quanto all’udienza del 16/10/2013 la difesa aveva rinunciato all’esame dell’imputata, atteso che alla successiva udienza del 17/06/2015 era stata rappresentata, da parte della difesa, la volontà dell’imputata di rendere dichiarazioni, scelta che è stata, poi, in concreto, negata all’O.R. 2.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e , cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione di attendibilità della parte civile e del teste J.R. , in quanto al momento dell’esame gli stessi risultavano imputati in un procedimento connesso, a nulla rilevando la circostanza che in un momento successivo fosse poi intervenuta una sentenza di assoluzione nei loro confronti, con la conseguenza che la loro attendibilità avrebbe dovuto essere sottoposta ad un vaglio maggiormente accurato 2.3. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e , cod. proc. pen., in riferimento alla quantificazione della pena e del risarcimento del danno, relativamente ai quali la motivazione sarebbe generica, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, su cui la motivazione risulterebbe del tutto omessa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito specificate. Quanto al primo motivo, le argomentazioni della sentenza sono, effettivamente, in aperto contrastato con i consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, avendo detta sentenza affermato che correttamente il primo giudice aveva proceduto in assenza dell’imputata, ritenendo non legittimo l’impedimento, alla luce della presentazione di altre certificazioni mediche, che avevano determinato precedenti rinvii, considerata altresì l’età avanzata dell’imputata, nata nel 1925, la patologia attestata dal certificato e la circostanza che ella avesse rinunciato a rendere spontanee dichiarazioni. Va considerato che, nel caso in esame, la difesa, all’udienza del 17/06/2015, celebrata in primo grado, aveva chiesto, dopo aver ottenuto precedenti differimenti sempre per ragioni di salute, un rinvio in base ad un certificato medico datato 15/06/2015, che attestava problemi deambulatori da parte della O.R. , ed impossibilità a lasciare il domicilio, per rachialgia permanente e cedimenti vertebrali multipli. Il rinvio, come detto, non era stato concesso dal primo giudice, prescindendo da qualsivoglia accertamento e/o valutazione sulla sussistenza o meno dell’impedimento, con motivazione che richiamava semplicemente l’età avanzata dell’O.R. e la presenza di precedenti rinvii per ragioni di salute detta motivazione, quindi, era stata condivisa in sede di appello. Pacificamente il giudice di merito può ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputato, dedotto mediante allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare la sussistenza o meno dell’impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute Sez. 3, sentenza n. 10482 del 15/12/2015, dep. 14/03/2016, Ingoglia, Rv. 266494 Sez. 5, sentenza n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819 Sez. 6, sentenza n. 36636 del 03706/2014, F., Rv. 260814 . Ciò che, al contrario, non è assolutamente consentito al giudice, è prescindere del tutto dalla valutazione della legittimità dell’impedimento, negando il diritto dell’imputato a partecipare al processo, anche al solo fine di assistere all’udienza, considerato che detta partecipazione all’udienza è diritto garantito, anche indipendentemente dallo svolgimento di specifiche attività processuali, quali rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni, e non può ovviamente, soffrire limitazioni o compressioni di alcun tipo, né, tantomeno, può essere considerato oggetto di una tutela affievolito o ridotta in considerazione dell’età avanzata dell’imputato stesso o delle patologie di cui lo stesso risulta portatore. La fondatezza del primo motivo di ricorso preclude l’esame delle ulteriori doglianze. Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata, nonché di quella di primo grado, ai sensi degli artt. 62, lett. b , cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Chiavari per nuovo giudizio. La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Chiavari per nuovo giudizio. Motivazione semplificata.