Prima intraprendente, poi ci ripensa: grave comunque la violenza sessuale subita

Definitiva la condanna nei confronti di un uomo, che era stato approcciato nel locale in cui lavorava da una donna. L’originaria disponibilità manifestata da lei non rende meno grave il comportamento da lui tenuto, comportamento con cui ha costretto la donna a un rapporto non voluto.

Approccio ‘forte’ da parte della donna, che in un locale avvicina uno dei dipendenti per conoscerlo, chiacchierare e offrirgli da bere, e prospettandogli la possibilità di trascorrere qualche ora insieme a casa di lui. La serata però finisce malissimo. Una volta a casa dell’uomo, difatti, lui la costringe a subire un rapporto carnale, nonostante il ripensamento da lei manifestato. Consequenziale è la condanna per violenza sessuale. Respinta dai giudici l’ipotesi che l’originario consenso della donna possa rendere meno gravi le condotte dell’uomo Cassazione, sentenza n. 52809/2017, Sezione Terza Penale, depositata oggi . Gravit à . Nessuna incertezza, secondo gli inquirenti, sulla ricostruzione dell’episodio. Nell’abitazione dell’uomo, lui ha stretto con violenza la donna , le ha tolto i vestiti , l’ha costretta ad aprire le gambe e a subire il compimento di un rapporto sessuale . Condotte inequivocabili e sufficienti per arrivare a una condanna. Su questo punto concordano sia i Giudici del Tribunale che quelli della Corte d’Appello, con una differenza importante che ha effetti sulla pena in primo grado viene riconosciuta l’ipotesi della minore gravità , poi cancellata in secondo grado. Di conseguenza, i 18 mesi di reclusione – con sospensione condizionale – stabiliti in Tribunale diventano 40 mesi – senza sospensione condizionale – in Appello. Dissenso. Per chiudere definitivamente la vicenda sul fronte giudiziario è necessario il pronunciamento della Cassazione. Dinanzi ai giudici del ‘Palazzaccio’ il legale dell’uomo contesta innanzitutto l’attendibilità della vittima, e, allo stesso tempo, sostiene ancora l’ipotesi della minore gravità per la condotta del suo cliente. Per i magistrati, però, le obiezioni proposte sono inutili, e inadeguate a modificare la decisione emessa dalla Corte d’Appello. Per quanto concerne le dichiarazioni della donna, esse vengono ritenute completamente attendibili. E su questo fronte si esclude che il disagio psicologico in passato da lei manifestato e la psicosi affettiva che le è stata diagnosticata possano mettere in discussione i racconti fatti dalla donna. Sul fronte del presunto consenso prestato dalla vittima all’idea di un rapporto sessuale, i Giudici spiegano che è irrilevante il precedente comportamento intraprendente tenuto dalla donna. In sostanza, l’eventuale precedente manifestazione di disponibilità non rende meno grave la condotta dell’uomo , a fronte di un successivo chiaro ed inequivoco dissenso al rapporto sessuale manifestato dalla donna. Definitiva, quindi, la condanna dell’uomo a 3 anni e 4 mesi di reclusione .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 marzo – 21 novembre 2017, n. 52809 Presidente Cavallo – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 ottobre 2010 il Tribunale di Aosta condannò Lu. Va. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, cod. pen. per avere con violenza, consistita nello stringerla, toglierle i vestiti, costringerla ad aprire le gambe e bloccata, costretto contro la sua volontà Ma. Tr. a subire il compimento di un rapporto sessuale . La Corte d'appello di Torino, investita delle impugnazioni dell'imputato e del pubblico ministero, con sentenza del 23 maggio 2016 ha parzialmente accolto l'appello del pubblico ministero, escludendo la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 609 bis cod. pen., rideterminando conseguentemente la pena inflitta all'imputato, in anni tre e mesi quattro di reclusione, ed eliminando la sospensione condizionale della pena nel resto La Corte territoriale ha respinto entrambe le impugnazioni, confermando la sentenza appellata. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato la mancata assunzione di una prova decisiva di cui aveva fatto richiesta, nonché violazione degli artt. 111 Cost., 603 cod. proc. pen., 584, comma 4, cod. proc. pen., 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e 6 CEDU, nella interpretazione di cui alla sentenza 5 luglio 2011 della Corte EDU Dan c. Moldavia . Ha lamentato, anzitutto, l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante la sua richiesta di esaminare la Dott.ssa Te. Lo., consulente tecnico del pubblico ministero, riguardo ai suoi accertamenti sulle condizioni psichiatriche della persona offesa, il cui diniego la Corte d'appello non aveva adeguatamente giustificato, e ha prospettato anche mancanza assoluta della motivazione riguardo alla omessa rinnovazione dell'esame della persona offesa e degli altri testimoni sentiti in primo grado. Ha sottolineato, in particolare, la necessità dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, allo scopo di illustrare lo svolgimento dell'indagine tecnica, tenendo conto della circostanza che la persona offesa non si era presentata a tre incontri fissati dalla consulente, che aveva dovuto intervistarla per telefono, non riconoscendo nella stessa la presenza di un disturbo post traumatico da stress, diagnosticato, invece, dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Aosta. Sono state, inoltre, evidenziate anche le incertezze e le contraddizioni rilevabili nella deposizione della persona offesa, determinanti la necessità di un chiarimento, attraverso la rinnovazione del suo esame. Ha lamentato anche la diversa valutazione delle prove dichiarative da parte della Corte d'appello rispetto al giudizio di primo grado, che aveva portato la Corte territoriale ad escludere la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 609 bis cod. pen. ritenuta invece sussistente dal Tribunale , in assenza della rinnovazione dell'istruttoria e in particolare dell'esame della persona offesa, in contrasto con l'orientamento interpretativo della Corte EDU di cui alla sentenza 5 luglio 2011 Dan c. Moldavia , recepito anche dalla giurisprudenza interna di legittimità. 2.2. Mediante un secondo motivo ha prospettato vizio della motivazione e violazione degli artt. Ili Cost. 187, 192, 194, 546 e 530 cod. proc. pen., a proposito della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, di cui non era stata accertata adeguatamente la credibilità, né valutata l'attendibilità intrinseca del racconto. Ha sottolineato, in proposito, la mancanza di segni di violenza sulla persona offesa, non riscontrati in occasione della sua visita presso il pronto soccorso dell'ospedale di Aosta, che, invece, sulla base del suo racconto e tenendo conto della corporatura dell'imputato, avrebbero dovuto essere certamente esistenti e chiaramente visibili. Ha prospettato anche l'errata considerazione da parte dei giudici di merito del disturbo post traumatico da stress indicato nel referto del pronto soccorso relativo alla persona offesa, in quanto di tale patologia non vi era alcun riscontro nella consulenza tecnica ed esso non era, comunque, conseguenza unica e diretta di un abuso sessuale, potendo derivare da una serie indefinita di cause diverse. Insufficiente risultava, per conto, la valutazione della psicosi da cui era affetta la persona offesa, incidente sulla capacità critica e di ricostruzione dei fatti, e non adeguatamente considerata dalla Corte d'appello, che aveva anche valutato in modo illogico il comportamento dell'imputato, che aveva spontaneamente riaccompagnato presso la sua abitazione la persona offesa, trattandosi di comportamento incompatibile con una precedente condotta violenta, con la conseguente violazione della regola del ragionevole dubbio stabilita dall'art. 533 cod. proc. pen. 2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 125 e 579 cod. proc. pen. e degli artt. 133 e 609 bis cod. pen., per l'errata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al terzo comma della disposizione da ultimo citata, esclusa dalla Corte d'appello in considerazione della netta e manifesta indisponibilità della persona offesa al rapporto sessuale, non essendo state adeguatamente considerate l'intraprendenza della donna che aveva sollecitato l'attenzione dell'imputato nel locale dove lo stesso lavorava, offrendogli da bere e rivolgendogli vari apprezzamenti, e aveva proseguito con insistenza fuori dal locale, invitandolo a fare colazione assieme e proponendogli di trascorrere qualche ora insieme a casa sua e la percezione della stessa da parte dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso, peraltro riproduttivo, nel primo e nel secondo motivo, delle censure formulate con l'atto d'appello, non è fondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata assunzione di una prova decisiva e la conseguente violazione degli artt. 111 Cost., 603 cod. proc. pen., 584, comma 4, cod. proc. pen., 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 6 CEDU, nella interpretazione di cui alla sentenza 5 luglio 2011 della Corte EDU Dan c. Moldavia , non è fondato. 2.1. Le doglianze relative alla mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, e alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante la rinnovazione dell'esame della persona offesa e degli altri testimoni esaminati nel corso del giudizio di primo grado, sono prive delle necessarie specificità sia intrinseca sia estrinseca e concludenza, non essendo state evidenziate significative lacune nella struttura argomentativa della motivazione della sentenza impugnata, né in quale modo le prove non assunte o da rinnovare potrebbero sovvertirla. La mancata assunzione di una prova decisiva è configurabile quando sia dimostrata l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio cfr. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799 conf. Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pi., Rv. 265323 . Al riguardo, invece, il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente l'opportunità di esaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, senza censurare il giudizio di attendibilità della persona offesa espresso dai giudici di merito e, soprattutto, senza illustrare come tale esame che la Corte territoriale ha già espressamente ritenuto non necessario, in considerazione della genericità della richiesta e della esaustività della relazione potrebbe sovvertire tale valutazione o condurre a ritenere non genuine le dichiarazioni della medesima persona offesa, di cui è stato, in realtà, criticato l'apprezzamento che ne hanno compiuto i giudici di merito, che non è censurabile nel giudizio di legittimità. La rinnovazione nel giudizio di appello dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è, poi, subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Le., Rv. 262620 Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Mo., Rv. 228353 , e anche a questo proposito il ricorrente non ha indicato lacune o incompletezze colmabili mediante tale rinnovazione, essendosi limitato, anche a questo proposito genericamente, a prospettare l'utilità e l'opportunità di tale rinnovazione, senza evidenziare vizi o lacune della motivazione della sentenza impugnata e come queste sarebbero state evitate o superate mediante tale rinnovazione, la cui richiesta risulta, dunque, priva della necessaria specificità. 2.2. Per quanto riguarda la omessa rinnovazione dell'esame dei testimoni escussi in primo grado, e, in particolare, della persona offesa, tale omissione non determina, nel caso di specie, in cui non v'è stata una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo una diversa considerazione dei medesimi fatti così come già accertati dai primi giudici, alcun vizio della motivazione. E', infatti, ravvisabile una violazione dell'art. 6 CEDU, nell'interpretazione che ne è stata data nella sentenza del 5 novembre 2001 della Corte EDU nel caso Dan c. Moldavia, da tempo recepita dalla giurisprudenza di legittimità cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcane, Rv. 265879 Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, Pe., Rv. 265139 Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Ma., Rv. 262115 Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Mi., Rv. 260623 Sez. 2, n. 6403 del 16/09/2014, Pr., Rv. 262674 Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Co., Rv. 257502 Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Do., Rv. 257585 Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, N.S., Rv. 256906 Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Ca., Rv. 254623 Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Lu., Rv. 253541 , e ribadita, da ultimo, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28 aprile 2016 Dasgupta , solo allorquando il giudice d'appello abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado, affermando la responsabilità penale dell'imputato, esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni, senza procedere a nuova escussione degli stessi cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 conf. Sez. 3, n. 42443 del 07/06/2016, G., Rv. 267931 Sez. 4, n. 6366 del 06/12/2016, Ma., Rv. 269035 . Ora, nella vicenda in esame, la Corte territoriale, sulla base degli elementi acquisiti nel primo giudizio e della ricostruzione della vicenda compiuta dal Tribunale, si è limitata a qualificare diversamente la condotta, così come già accertata, escludendo la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 609 bis cod. pen., ritenuta, invece, sussistente dal Tribunale pur essendo stata riformata in pejus la decisione di primo grado non si è, dunque, in presenza di una diversa considerazione delle prove dichiarative che abbia condotto ad una diversa valutazione in ordine alla ricostruzione del fatto o alla sua attribuibilità all'imputato, bensì, esclusivamente, ad una diversa qualificazione giuridica della medesima condotta, con l'esclusione della fattispecie attenuata di cui al terzo comma della disposizione citata, cui è conseguita la reformatio lamentata dall'imputato, disgiunta da una diversa ricostruzione del fatto conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative, con la conseguenza che deve essere esclusa la sussistenza della violazione di legge processuale e dell'art. 6 CEDU denunciate dal ricorrente. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'insufficiente valutazione della attendibilità della persona offesa e della genuinità delle sue dichiarazioni, anche a cagione della errata considerazione del disturbo post traumatico da stress indicato nel referto del pronto soccorso e dell'insufficiente rilievo attribuito alla psicosi da cui è affetta la persona offesa, è inammissibile, attenendo alla valutazione della attendibilità della persona offesa e all'apprezzamento delle sue dichiarazioni, che, se, come nella specie, adeguatamente e logicamente motivate, non sono censurabili nel giudizio di legittimità. Al riguardo la Corte d'appello, nel disattendere l'analoga censura formulata dall'imputato con l'atto di impugnazione, ha evidenziato la attendibilità della persona offesa sulla base della reiterazione in modo concorde delle dichiarazioni accusatorie, sottolineando come sin dall'accesso presso il pronto soccorso la stessa avesse dichiarato di essere stata vittima di violenza sessuale presso il domicilio dell'aggressore, sottolineando anche la assenza di animosità della persona offesa nei confronti dell'imputato la Corte d'appello ha, poi, nell'escludere, come evidenziato, la necessità dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, escluso che il disagio psicologico in passato manifestato dalla persona e la psicosi affettiva che le era stata diagnosticata potessero incidere sulla sua attendibilità, sottolineando che dalla relazione del consulente tecnico non era emersa alcuna influenza delle condizioni psichiche della persona offesa sulla sfera cognitiva e mnesica si tratta di motivazione pienamente idonea a dare conto delle ragioni della attendibilità della persona offesa e della genuinità delle sue dichiarazioni, fondate sulle emergenze processuali e sulla relazione del consulente tecnico, immuni da vizi logici e, dunque, non censurabili sul piano del merito nel giudizio di legittimità, attenendo alla valutazione della capacità a testimoniare e della attendibilità della persona offesa e all'apprezzamento delle sue dichiarazioni, compiuto in modo logico dai giudici di merito. Al riguardo la Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la concordanza degli elementi di riscontro a disposizione, tra cui le dichiarazioni del padre e di una zia, che hanno riferito dell'evidente disagio della ragazza una volta tornata a casa, e le risultanze del referto del pronto soccorso, spiegando in modo razionale, con l'esercizio da parte dell'imputato solamente di una pressione fisica per allargare le gambe della vittima, l'assenza di segni di violenza sulla persona offesa all'atto della sua visita presso il pronto soccorso. Ne consegue, anche sotto questo profilo, l'inammissibilità delle doglianze dell'imputato, volte, in realtà, a censure l'apprezzamento delle prove dichiarative compiuto dai giudici di merito e la ricostruzione della vicenda sul piano storico cui gli stessi, sulla base di esse, sono addivenuti. 4. Il terzo motivo, relativo alla esclusione della configurabilità della ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 609 bis cod. pen., è infondato. L'ipotesi attenuata di cui al terzo comma della disposizione citata postula, sulla base di una valutazione globale del fatto nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave e che il danno arrecato alla vittima, anche in termini psichici, non sia di rilevante entità Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516 Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015, S., Rv. 265895 Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015, S., Rv. 267451 . Nel caso in esame ciò è stato correttamente escluso dalla Corte territoriale, in considerazione della condotta tenuta dall'imputato e dell'impatto emotivo della stessa sulla vittima, sottolineando quanto indicato dal consulente tecnico a proposto della destabilizzazione delle condizioni della persona offesa e dell'ansia dalla stessa dimostrata nel raccontare la vicenda. In considerazione della netta manifestazione di dissenso della persona offesa la Corte territoriale ha giudicato irrilevante, quanto alla configurabilità di detta ipotesi attenuata, il precedente comportamento intraprendente della persona offesa medesima, e tale considerazione risulta del tutto corretta, in quanto l'eventuale precedente manifestazione di disponibilità non rende meno grave la condotta a fronte di una chiaro ed inequivoco dissenso al rapporto sessuale, che abbia, come nel caso in esame, determinato una significativa violazione della sfera sessuale della vitti,a con la conseguente irrilevanza, sul piano della valutazione della gravità della condotta e delle sue conseguenze, della condotta anteriore della persona offesa. 5. In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto, a cagione della infondatezza del primo e del terzo motivo e della inammissibilità del terzo. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.