Accertamento del tasso alcolemico in ospedale, anche se non disposto dall’Autorità: scatta comunque la condanna

Le analisi ematiche effettuate al pronto soccorso, in seguito ad un incidente stradale, sono idonee a certificare lo stato di ebbrezza, anche se non disposte dalle Autorità.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51729/2017, depositata lo scorso 14 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza impugnata della Corte territoriale con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente stradale. Lo stato di ebbrezza veniva accertato mediante prelievo ematico in fase di ricovero e risultava idoneo ad escludere altre cause di verificazione dell’incidente. Il ricorrente lamentava, innanzi ai Giudici di legittimità la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa l’utilizzabilità e l’attendibilità della certificazione del tasso alcolemico, in eccesso rispetto ai limiti consentiti per legge, rilasciata ed effettuata dall’ospedale presso cui il medesimo era stato ricoverato per le contusioni subite nell’incidente il diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche dei Giudici di merito ed infine, la violazione di legge per mancata sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Prelievo ematico ed attendibilità. La Suprema Corte sottolinea che il prelievo e la sua attendibilità non possono contestarsi, in quanto i risultati del prelievo ematico effettuati nell’àmbito di trattamenti di pronto soccorso sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, anche se il prelievo non è preordinato ai fini della prova della responsabilità penale. Per quanto attiene al profilo dell’attendibilità, la Corte rileva che lo stato di ebbrezza era palesemente accertabile dall’ alito vinoso del ricorrente durante l’arrivo dei servizi sanitari sul luogo dell’incidente, dovendosi escludere che altri fattori clinici del ricorrente abbiano potuto cagionare un’alterazione della sua capacità di guida. L’attenuante e la sostituzione della pena. Il trattamento sanzionatorio viene confermato in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., l’attenuante generica non può trovare applicazione tenuto conto della gravità del fatti e dei rilievi alcolemici accertati. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 ottobre – 14 novembre 2017, numero 51729 Presidente Romis – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 17 novembre 2016, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli nei confronti di G.L. , quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale. 2. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale, esaminando i singoli motivi di gravame, riteneva in primo luogo utilizzabile l’accertamento ematico effettuato presso l’Ospedale di omissis , ove il conducente era stato trasportato in ambulanza per aver riportato lesioni nel sinistro e gli era stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,4 g/l, escludendo la necessità di un previo espresso consenso al prelievo affermava che vi era stato effettivamente un incidente, in quanto l’auto del G. si era posta di traverso rispetto alla strada, aveva urtato due auto in sosta e lo stesso conducente era rimasto ferito, tanto che erano intervenuti sul posto i sanitari del 118 che la causa alternativa di uno svenimento o di un improvviso malore era stata esclusa dai medesimi sanitari, che avevano riscontrato uno stato vigile e collaborativo che, nonostante la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, il G. non poteva ottenere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, stante la condizione preclusiva dell’aver provocato un incidente. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per quattro distinti motivi. 3.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione circa la utilizzabilità della certificazione rilasciata dall’ospedale di omissis in ordine al tasso alcolemico riscontrato nell’imputato, in quanto accertamento non dettato da effettive esigenze terapeutiche ma eseguito soltanto a seguito di richiesta da parte della polizia giudiziaria. Di qui l’illegittima acquisizione della prova, nonostante le finalità eminentemente investigative, non previamente comunicate all’interessato, il quale non aveva così potuto esprimere in proprio consenso né opporre consapevole rifiuto al prelievo ematico effettuato con tali modalità. 3.2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità dell’accertamento del tasso alcolemico e, in generale, alla ritenuta idoneità degli elementi di prova acquisiti a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato. Non vi era prova dell’attendibilità dell’analisi eseguita in Ospedale, che contrastava con la mancanza di una sintomatologia che evidenziasse lo stato di ebbrezza. 3.3. Il terzo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, richiesto in sede di appello ma su cui la Corte non si era pronunciata. 3.4. Con il quarto motivo infine si prospetta violazione di legge per mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo, più volte questa Corte, pronunciandosi sul punto, ha affermato che i risultati del prelievo ematico per terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell’interessato, mentre per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla P.G. e finalizzato esclusivamente alla presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo dissenso espresso così Sez. 4, numero 1522 del 10/12/2013, Rv.258490 Sez. 4, numero 10605 del 15/11/2012, Rv. 254933 . Giova premettere che nel caso in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato o sia rimasto comunque coinvolto un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, gli organi della Polizia Giudiziaria possono chiedere l’accertamento del tasso alcolemico ed ottenere la relativa certificazione, estesa alla prognosi di eventuali lesioni, per verificare se vi sia il superamento del limite soglia ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 186, comma 6, C.d.S Ne deriva che, in presenza di tali due presupposti di fatto - ossia il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e la sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria - l’accertamento del tasso alcolemico, in tal modo effettuato, è utilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato. 3. Con il secondo motivo il ricorrente dubita dell’esattezza dell’analisi del sangue, posto che il conducente non presentava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza. Trattasi di una deduzione non supportata da alcun elemento di riscontro ed anzi smentita dalla circostanza - evidenziata dalla Corte di Torino - che i sanitari del servizio del 118 intervenuti nell’immediatezza del fatto avevano riferito di un alito vinoso del conducente e che all’esame obiettivo era risultata una epatomegalia compatibile con l’eccessivo consumo di alcol, in assenza di patologie del fegato diversamente accertate. 4. La Corte territoriale ha poi confermato il trattamento sanzionatorio ritenendo corretto l’iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. in particolare ha condiviso il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p. in termini di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, tenuto conto della gravità del fatto in base al tasso alcolemico accertato, che comportava una sanzione al di sopra dei minimi edittali. 5. Infine, stante la sussistenza dell’aggravante contestata, è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito la condizione preclusiva alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. L’impugnata sentenza appare pertanto immune dalle prospettate censure. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero Corte Cost., sent. numero 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.