Augurano la morte all’amministratore di condominio: niente condanna

Scontro totale in assemblea. Due donne criticano ferocemente la persona che gestisce lo stabile. Impossibile, però, secondo i Giudici, parlare di una minaccia concreta, nonostante le protagoniste abbiano auspicato la morte fulminante dell’amministratore.

Scontro totale nell’assemblea di condominio. Strali verbali contro l’amministratore, a cui viene addirittura augurata una morte fulminante. Le persone – due donne – che hanno pronunciato frasi cariche di rabbia non sono però punibili. Esclusa, difatti, l’ipotesi che la loro condotta sia catalogabile come minaccia reale Cassazione, sentenza n. 51618/17, sez. V Penale, depositata il 13 novembre . Parole. Nessun dubbio hanno espresso i giudici di merito. Per loro è facile la lettura della vicenda le due donne vanno condannate per le parole minacciose rivolte all’amministratore del condominio in cui abitano entrambe. In particolare, viene sottolineata la frase Gliela faremo pagare”, accompagnata poi dall’auspicio di una morte fulminante – per leucemia” – dell’amministratore. Ecco spiegata la condanna pronunciata dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale le due donne vengono sanzionate con 30 euro di multa a testa e obbligate a provvedere al risarcimento dei danni procurati e alla rifusione delle spese processuali . Auspicio minaccioso. Di parere diverso sono i Giudici della Cassazione, che considerano l’episodio, verificatosi durante un’assemblea condominiale, non sufficiente per arrivare a una condanna. Da un lato viene sottolineato che la frase Gliela faremo pagare” va contestualizzata, cioè inserita nell’ottica di severe, ma legittime, recriminazioni per il comportamento dell’amministratore . Allo stesso tempo viene osservato che l’auspicio della malattia non è sufficiente per ipotizzare un male ingiusto, idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo , poiché, in questo caso, esso è del tutto indipendente dalle capacità di influenza delle due donne. Cadono, quindi, tutti i presupposti per contestare il reato di minaccia .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 ottobre – 13 novembre 2017, n. 51618 Presidente Zaza – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/10/2016 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato, con aggravio delle spese processuali delle parti civili, la sentenza del Giudice di Pace della stessa città del 30/1/2015, appellata dalle imputate, che, dopo averle assolte dall'imputazione per il reato contestato in rubrica sub a , riqualificato come ingiuria, aveva ritenuto Co. Ca. e Ca. Pi. responsabili del reato di minaccia ex articolo 612 cod.pen., contestato sub b , e le aveva condannate alla pena di Euro 30,00= di multa, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese processuali. 2. Ha proposto ricorso nell'interesse delle imputate il difensore di fiducia, avv. Bo. Ca., svolgendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex articolo 606, comma 1, lett. b ed e cod.proc.pen., il ricorrente denuncia violazione degli articolo 110 e 612 cod.pen. e 530, comma 2, cod.proc.pen. In primo luogo il Giudice, in modo tautologico, aveva ascritto attendibilità alle dichiarazioni delle persone offese, senza tener conto dell'interesse economico da esse nutrito e della loro costituzione quali parti civili le dichiarazioni dell'avv.Bi. erano state smentite dagli altri testi, in particolare in ordine alle accuse mosse dalla Ca. all'amministratrice di averla spinta, rivolte al personale del servizio 118 del pari erano smentite documentalmente le dichiarazioni delle parti civili circa il momento in cui sarebbe stato chiuso e sottoscritto il verbale dell'assemblea condominiale, sottoscritto dai condomini, inclusi Pi. Sa. e Ma. Fa. Il teste avv.Pr., collega di studio da lungo tempo delle parti civili, con cui condivide spazi lavorativi e interessi professionali, non poteva essere considerato soggetto estraneo alle parti in causa e quindi attendibile, tanto più che le sue dichiarazioni non erano state confermate dai condomini Sa. e Fa. e dagli operatori del 118. Inoltre, mentre la parte civile aveva indicato il momento consumativo dell'episodio all'uscita dallo studio, il teste Pr. aveva dichiarato che le frasi minacciose per cui è processo erano state pronunciate all'interno dello studio vi era poi discordanza anche sulla durata d temporale dei fatti. Del tutto tautologicamente e contraddittoriamente, poi, la sentenza impugnata aveva deciso di privilegiare la versione delle parti civili e del teste Pr. rispetto a quella offerta dai vari soggetti presenti ai fatti che sconfessavano la loro versione. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ex articolo 606, comma 1, lett. e , cod.proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Il Giudice aveva scorporato la frase gliela faremo pagare dal contesto in cui era stata pronunciata costituito da una lunga serie di recriminazioni, sempre legittime, sul comportamento dell'amministratore e aveva contraddittoriamente escluso la sussistenza dell'elemento oggettivo per la prefigurazione di una morte per leucemia fulminante, ovviamente indipendente dalla capacità di influenza dell'agente e quindi non sussumibile nel paradigma della minaccia tale frase, invece, era strettamente connessa nel contesto in cui era stata pronunciata alla prospettata intenzione di fargliela pagare , letta indebitamente nella sentenza impugnata come dotata di valenza autonoma. Mancava poi l'elemento soggettivo del dolo, inteso come coscienza e volontà di comprimere la libertà individuale del soggetto minacciato non era possibile, nell'ambito dell'unitario discorso attribuito alle imputate l’animus criticandi dall'autonomo dolo della minaccia. La decisione poi era motivata in modo illogico anche in tema di concorso, poiché il reato era stato attribuito a entrambe le imputate, per il solo fatto di trovarsi nella medesima stanza, quasi che le frasi in questione fossero state pronunciate coralmente, mentre, contraddittoriamente la sentenza riconosceva che probabilmente solo la Pi. aveva pronunciato l'auspicio di morte collegato alla sorte infausta subita dal suo defunto marito. 2.3. Con il terzo motivo, proposto ex articolo 606, comma 1, lett. e , cod.proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ragione dell'omessa motivazione da parte del giudice del gravame in ordine ai motivi di appello, segnatamente quelli inerenti l'elemento soggettivo e il concorso di persone nel reato. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articolo 110 e 612 cod.pen. e 530, comma 2, cod.proc.pen. 1.1. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Giudice, in modo tautologico, aveva ascritto attendibilità alle dichiarazioni delle persone offese, senza tener conto dell'interesse economico da esse nutrito, della loro costituzione quali parti civili e delle varie contraddizioni e smentite in cui erano incorse con elementi documentali e deposizioni testimoniali in secondo luogo insiste sull'inattendibilità della deposizione dell'avv.Pr., collega di studio da lungo tempo delle parti civili, comunque incoerente e contraddittoria anche nel contenuto. 1.2. Le esposte recriminazioni, generiche e indeterminate, non si correlano alla deduzione e dimostrazione di specifici vizi della motivazione del provvedimento impugnato e mirano a sovvertire la ricostruzione dell'episodio accolta nella sentenza impugnata, sollecitando inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come impone l'articolo 606, comma 1, lett. e cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame . I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Ca., Rv. 233708 Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Ba. e altri, Rv. 245103 in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e cod.proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 1.3. Il Tribunale in ogni caso ha fornito adeguata motivazione, non contraddittoria, né manifestamente illogica circa la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persone offese, la credibilità del teste avv.Pr. e l'irrilevanza delle deposizioni rese dai testi Ma. Fa. e Pi. Sa., che non avevano sentito le minacce per diverse ragioni immediato allontanamento e concitato svolgimento dell'episodio , ritenute non inconciliabili con la versione accusatoria. Gli ulteriori elementi di contrasto addotti dal ricorrente sono del tutto marginali e financo inconsistenti le persone offese si sono riferite alla firma da parte loro e alla chiusura del verbale, il che non esclude affatto che lo stesso sia stato in precedenza sottoscritto dagli altri condomini in chiusura di riunione, eventualmente prima di allontanarsi quanto agli operatori del 118, il ricorrente sostiene semplicemente che gli stessi nulla avevano verbalizzato circa le minacce il fatto che la minaccia sia stata rivolta sull'uscio dello studio o nell'interno della stanza, circostanze comunque di per sé non incompatibili, non appare comunque di per sé idoneo a screditare sostanzialmente la deposizione del teste Pr 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. 2.1. Secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado aveva scorporato la frase gliela faremo pagare dal contesto in cui era stata pronunciata costituito da una lunga serie di severe recriminazioni, pur sempre legittime, sul comportamento dell'amministratore dopo aver contraddittoriamente escluso la sussistenza dell'elemento oggettivo per la prefigurazione di una morte delle persone offese per leucemia fulminante, evento questo ovviamente indipendente dalla capacità di influenza dell'agente e quindi non sussumibile nel paradigma della minaccia, aveva individuato indebitamente la minaccia di un male ingiusto nella prospettata intenzione delle imputate di fargliela pagare alle persone offese, letta come dotata di valenza autonoma, mentre era strettamente connessa nel contesto in cui era stata pronunciata alla ventilata malattia oncologica. Secondo il ricorrente, mancava anche l'elemento soggettivo del dolo, inteso come coscienza e volontà di comprimere la libertà individuale del soggetto minacciato e non era possibile, nell'ambito dell'unitario discorso attribuito alle imputate l'animus criticandi, dall'autonomo dolo della minaccia. 2.2. Il motivo è fondato. Non sussiste l'elemento oggettivo del reato di minaccia poiché il discorso attribuito alle imputate si caratterizza inequivocabilmente per il suo contenuto e svolgimento unitario. Infatti, il discorso in questione, attribuito alle ricorrenti e più direttamente alla Pi., non consente di isolare al suo interno, dopo le recriminazioni e le censure rivolte all'operato dell'organo di amministrazione condominiale, ritenute legittime, un'autonoma prefigurazione di un male ingiusto del tutto indeterminato dalla successiva e strettamente connessa predizione della malattia incurabile della leucemia fulminante al contrario, le due frasi sono inscindibilmente collegate e pronunciate in rapida successione, sicché l'intento di far pagare agli incaricati dell'amministrazione condominiale le loro colpe veniva perseguito, nella logica del messaggio comunicativo de quo, proprio mediante l'auspicio della malattia, da cui non poteva essere logicamente scisso. Di conseguenza, la condivisibile conclusione attinta dal Giudice di appello che il male ingiusto profetizzato, indipendente dalla volontà e della capacità di influenza dell'autore della minaccia, infausto profetizzante, non poteva configurare l'elemento obiettivo del reato che presuppone la prospettazione di un male ingiusto, idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo, che dipenda dalla capacità di influenza del soggetto agente Sez. 5, n. 4633 del 18/12/2003 - dep. 2004, Pu., Rv. 228064 Sez. 5, n. 7511 del 17/05/2000, Ga., Rv. 216536 Sez. 5, n. 7571 del 22/04/1999, Ma. V, Rv. 213642 Sez. 5, n. 8210 del 19/06/1974, Si., Rv. 128414 , doveva indurlo, per le stesse ragioni, ad escludere la rilevanza penale delle parole intermedie, prive di valenza autonoma. V'è anche da aggiungere che una non corretta considerazione isolata e decontestualizzata della frase intermedia gliela faremo pagare sarebbe comunque priva di una concreta valenza minatoria per la sua assoluta genericità e indeterminazione, che la rende compatibile anche con il progetto di avvalersi degli strumenti legittimi di tutela offerti dall'ordinamento giuridico. Merita un cenno anche l'intrinseca contraddittorietà del passaggio motivazionale di cui all'ultimo paragrafo di pagina 5 della sentenza impugnata, ove il Tribunale afferma che l'auspicio di morte, ritenuto giustamente inidoneo a costituire minaccia, caricava di significato la precedente formula, sicuramente minatoria gliela faremo pagare , senza rendersi conto che proprio il nesso fra le due frasi depotenziava totalmente la prima di esse con il collegamento ad un male ingiusto del tutto indipendente dalla capacità di influenza delle agenti. 2.3. Resta assorbita per l'accoglimento della precedente censura l'ulteriore critica del ricorrente, secondo cui la decisione era motivata in modo illogico anche in tema di concorso, poiché il reato era stato attribuito ad entrambe le imputate, per il solo fatto di trovarsi nella medesima stanza, quasi che le frasi in questione fossero state pronunciate coralmente, mentre, contraddittoriamente la sentenza riconosceva che probabilmente solo la Pi. aveva pronunciato l'auspicio di morte collegato alla sorte infausta subita dal suo defunto marito. 3. Resta assorbito altresì il terzo motivo in tema di omessa motivazione da parte del giudice del gravame in ordine ai motivi di appello, segnatamente quelli inerenti l'elemento soggettivo e il concorso di persone nel reato. 4. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.