La citazione a giudizio notificata all’avvocato di fiducia non è affetta da nullità assoluta

Ripercorrendo i diversi orientamenti sul punto, la Corte torna a ribadire la possibilità di sanare la nullità della notifica dell’atto di citazione in giudizio effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto dall’imputato.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51581/17, depositata il 13 novembre. Il fatto. Due imputati venivano condannati per concorso nel reato di violenza sessuale. Uno dei due impugna la sentenza in Cassazione deducendo la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello poiché, nonostante la comunicazione in Cancelleria dell’elezione di domicilio, l’atto era stato notificato a mezzo PEC presso lo studio del suo difensore di fiducia e doveva dunque ritenersi affetto da nullità assoluta ed insanabile. Nullità della citazione a giudizio. La censura non trova condivisione da parte dei Supremi Giudici che sottolineano come il vizio nella notificazione di un atto, eseguita presso lo studio del legale di fiducia anziché presso il domicilio eletto dal prevenuto, non integra un’ipotesi di nullità assoluta. La Corte registra diversi orientamenti sul punto. Da un lato, è infatti stato sostenuto che tale ipotesi di vizio della notificazione debba dirsi sanato laddove risulti provato che la notificazione non abbia impedito all’imputato di venire a conoscenza dell’atto e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa Cass. nn. 2416/17, 47953/16 , in virtù del rapporto fiduciario che intercorre tra difensore ed assistito. D’altro canto, un secondo orientamento Cass. n. 8888/17 , portando all’estreme conseguenze il rapporto fiduciario, ha affermato che la forma di notificazione mediante consegna al difensore di fiducia deve ritenersi prevalente su ogni altra, salvo l’immediata dichiarazione dello stesso di non accettazione della notificazione per conto del suo assistito. In ogni caso, sottolinea la Corte, pur nella diversità di orientamenti, la giurisprudenza nega che dal vizio della notifica possa giungersi alla dichiarazione di illegittimità della sentenza emessa, come invece sostenuto dal ricorrente. Per questi motivi, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 marzo – 13 novembre 2017, n. 51581 Presidente Rosi – Relatore Gentili Ritenuto in fatto La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2015, ha confermato la precedente sentenza con la quale, in data 25 novembre 2009, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la penale responsabilità di V.C. e di tale G.I. in ordine al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per avere costoro, in concorso fra loro, costretto O.E. , mentre erano a bordo di un autobus di linea di , a subire atti sessuali, consistiti in strusciamenti del loro bacino contro il fondoschiena della donna ed in palpeggiamenti della medesima, e li aveva, pertanto, condannati alla pena di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, in proprio, il solo V. , articolando due motivi di censura. Il primo di essi riguarda la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello emesso nei suoi confronti ha, infatti, rilevato il prevenuto che l’atto in questione - sebbene egli avesse eletto domicilio in Comune di Ariano Irpino, come da lui comunicato alla Cancelleria del Tribunale di Roma con lettera raccomandata del 18 giugno 2008, pervenuta a destinazione il successivo 20 giugno - è stato, invece, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, presso lo studio del suo difensore di fiducia. Ritenuto che tale modalità di comunicazione dell’atto integri un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, il ricorrente ha, pertanto, chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. Subordinatamente il ricorrente ha, altresì, dedotto la illegittimità della sentenza impugnata stante la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della medesima in quanto la stessa sarebbe stata articolata tramite un mero procedimento di riferimento alla sentenza di primo grado, senza che sia stata data una compiuta risposta ai quesiti sollevati dall’imputato con l’atto di gravame. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, con le conseguenze da ciò derivanti. Osserva, infatti, il Collegio quanto al primo motivo di impugnazione che, partendo dalla stessa ricostruzione del fatto processuale così come formulata dal ricorrente, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal medesimo ricorrente, il vizio che colpisce il caso della notificazione di un atto, nella specie il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, eseguita non presso il domicilio eletto dal prevenuto ma presso lo studio del suo legale di fiducia, non integra certamente una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. come tale rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Giova precisare che sul punto ora in discussione sussiste una disparità di orientamenti all’interno di questa stessa Corte, sebbene nessuno dei medesimi sia indirizzato nel senso postulato dal ricorrente. Infatti, secondo un orientamento la nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183, lettera b , cod. proc. pen., in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa Corte di cassazione, Sezione IV penale, 18 gennaio 2017, 2416 . Nell’affermare siffatto principio, questa Corte ha, altresì, precisato che il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, pur non realizzando una piena equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto, imponendo al difensore fiduciario l’onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza. Nello stesso ordine di idee appare anche schierata la sentenza di questa Corte n. 47953 del 2016, nella quale si è osservato che l’ipotesi della notificazione dell’avviso di udienza in appello notificato all’imputato presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto integra solamente un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio che, oltre ad essere soggetta alla sanatoria di carattere generale laddove emerga che, comunque, l’atto ha raggiunto il suo scopo, rimane, in ogni caso, priva di effetto se non dedotta tempestivamente Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 novembre 2016, n. 47953 . Trattandosi, peraltro, di nullità verificatasi non nella fase del giudizio, bensì in quella degli atti preliminari, essa, dovrebbe essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza nel giudizio di gravame Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 dicembre 2010, n. 44363 , ovvero, entro il medesimo termine, ogniqualvolta, in assenza di elementi positivi che possano far ritenere che, nonostante l’esistenza del rapporto fiduciario fra patrono e suo cliente, quest’ultimo non sia stato posto in condizione di conoscere la data di celebrazione del procedimento a suo carico Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 gennaio 2017, n. 490 - nella quale, significativamente, è stato precisato che il principio non vale ove la notificazione sia stata eseguita presso il difensore di ufficio - nonché Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 marzo 2016, n. 8592 idem Sezione V penale, 20 gennaio 2016, n. 2314 idem Sezioni unite penali, 1 giugno 2016, n. 22242 . Infine, secondo un ultimo, in ordine di tempo, orientamento, caratterizzato dalla estrema valorizzazione del rapporto fiduciario che lega il difensore elettivo al proprio difeso ed alla responsabilizzazione di quello come strumento per rendere più agevole e spedita la celebrazione dei processi, peraltro conforme alla comune e generale esigenza, costituzionalmente garantita, di celerità nella amministrazione della giustizia, ove essa non comporti alcun sostanziale vulnus alla possibilità di compiutamente esercitare il diritto di difesa, parimenti garantito a livello costituzionale, si è precisato che la forma di notificazione prevista dall’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005 n. 17 del 2005, convertito con modificazioni, con legge n. 60 del 2005, secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 febbraio 2017, n. 8888, principio enunciato proprio in una fattispecie in cui è stata ritenuta ritualmente effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, anziché nel domicilio eletto, presso il difensore di fiducia che, peraltro, non diversamente che nel caso ora in esame, aveva regolarmente partecipato al giudizio . Come si vede, pur nella diversità degli orientamenti esposti, non uno di essi appare consentaneo alla ritenuta illegittimità della sentenza emessa dalla Corte territoriale capitolina nei termini denunziati dal ricorrente, considerato che risulta pacifico che il V. , il cui difensore di fiducia ha, peraltro, regolarmente partecipato al giudizio di appello, ha dedotto la asserita nullità della notificazione della citazione di fronte alla Corte di appello di Roma solo in occasione della formulazione dei presenti motivi di ricorso. Il relativo motivo di impugnazione è, per come dimostrato, del tutto privo di pregio e, pertanto, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva il Collegio come lo stesso sia parimenti destituito di ogni fondamento relativamente alla ritenuta mancanza di motivazione, avendo dato, diversamente da quanto divisato dal ricorrente, la Corte di appello di Roma ampiamente conto della ragioni che la hanno indotta a confermare la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Esso è, peraltro, palesemente inammissibile in questa fase di legittimità nella parte in cui in esso si prospetta un andamento dei fatti per cui è processo diverso rispetto a quello oggetto di plausibile ed argomentata ricostruzione da parte dei giudici del merito. Alla complessiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.