Avvocato in udienza 15 minuti prima del previsto, ma è comunque in ritardo!

L’avvocato arriva in anticipo rispetto all’orario di udienza, la sorpresa, però, è stata comunque spiacevole

Udienza in Corte di Appello alle ore 11 forse. Giacca, cravatta e borsa professionale a seguito. Così, probabilmente, si sarà presentato il difensore di un imputato per spaccio di droga, avanti alla Corte di Appello alle ore 10,45, e cioè 15 minuti prima dell’orario previsto per l’udienza. Perfetto orario, si potrebbe pensare bè, non esattamente. Quel giorno l’udienza c’è stata, ma in anticipo e non di poco, con la conseguente assenza dell’imputato e del suo avvocato di fiducia. Infatti, l’udienza si è svolta alle ore 9 e 18 minuti dello stesso giorno, per essere successivamente definito con la lettura del dispositivo della sentenza stessa – poi impugnata in Cassazione – adempimento avvenuto alle ore 10 e 30 minuti. Pertanto, nonostante l’avvocato si sia presentato più che tempestivamente rispetto all’orario di convocazione delle parti apud judicem , il processo era stato celebrato prima dell’ora in cui lo stesso risultava essere fissato. Ante tempus. La questione, come detto, arriva di fronte ai Giudici di Cassazione sentenza n. 51578/2017, depositata il 13 novembre che, accogliendo il ricorso dell’imputato, affermano la palese illegittimità della celebrazione del processo a suo carico ante tempus . Gli stessi Ermellini, inoltre, precisano che si tratta di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., deducibile in ogni stato e grado del giudizio, in quanto derivante dalla omessa citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo è stato effettivamente celebrato . Si è creata così una lesione ineliminabile del diritto di difesa dell’imputato . Per tali ragioni, dunque, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 marzo – 13 novembre 2017, n. 51578 Presidente Rosi – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 17 giugno 2015 la Corte di appello di Genova, ha integralmente confermato la decisione assunta dal Tribunale de La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, il precedente il precedente 26 gennaio 2007, e con la quale S.S. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, essendo stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, per avere, esclusa la fattispecie originariamente contestata di concorso con altri, detenuto a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina, in quantità pari a circa gr. 46, tale da consentire la preparazione di circa 250 dosi medie giornaliere. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, assistito dal proprio legale di fiducia, affidandolo a tre motivi di impugnazione. Il primo aveva ad oggetto la ritenuta violazione dell’art. 179 cod. proc. pen., per essere stato trattato il processo di appello avverso il prevenuto anticipatamente rispetto a quanto era stato comunicato alle parti e, pertanto, in assenza sia dello S. che del suo difensore di fiducia. Col secondo motivo è stata lamentata la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in quanto, essendo stata esclusa la responsabilità dei soggetti originariamente indicati quali concorrenti nel reato attribuito all’attuale ricorrente, questi era stato condannato per un fatto sostanzialmente diverso rispetto a quello che gli era stato ab origine contestato. Infine, con il terzo motivo di ricorso, lo S. ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto qualificabile il fatto addebitatogli entro i confini della ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, sulla base del mero dato ponderale dello stupefacente, in ipotesi accusatoria, da lui detenuto, dovendo, invece, la relativa valutazione prendere in esame una pluralità di indici sintomatici e non la sola quantità dello stupefacente. Considerato in diritto Il ricorso, essendone fondato il primo motivo di impugnazione, deve, pertanto, essere accolto. Osserva, preliminarmente, la Corte che, avendo ad oggetto la censura formulata dal ricorrente un vizio di legittimità determinatosi, secondo quanto riportato dalla difesa dello S. , in relazione alle modalità di celebrazione del giudizio di appello, trattandosi cioè, come sul dirsi, di un vizio in procedendo, le attribuzioni di questa Corte comportano un diretto accesso agli atti del processo, essendo questo giudice, ancorché di legittimità, dotato di competenza giurisdizionale rispetto al fatto processuale fra le tante, in tal senso, cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 febbraio 2013, n. 8521 . Ciò rilevato, osserva il Collegio che, alla luce dei verbali di udienza diligentemente allegati dal ricorrente all’atto introduttivo del presente giudizio, risulta la circostanza che effettivamente - essendo stata differita la celebrazione della udienza relativa al gravame proposto dall’odierno imputato relativamente alla sentenza emessa ai suoi danni dal Tribunale de La Spezia rispetto alla data in cui tale udienza era stata fissata di fronte alla Corte di appello ligure e che ciò era avvenuto a cagione della omessa notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio per la data originariamente fissata - la nuova udienza di fronte alla Corte territoriale era stata fissata, per come emerge dalla copia del verbale della udienza del 8 aprile 2015, prodotta da parte ricorrente, per il 17 giugno 2015 alle ore 11 di ciò era stato dato avviso al difensore del prevenuto. Per quanto risulta dall’esame del successivo verbale della udienza, appunto del 17 giugno 2015, il giudizio a carico dello S. è stato chiamato di fronte alla Corte di appello ligure non alle ore 11, come si sarebbe dovuto, ma, nella assenza sia dell’imputato che del suo difensore di fiducia, alle ore 9 e 18 minuti, per essere successivamente definito, quello stesso giorno, con la lettura del dispositivo della sentenza ora impugnata, adempimento avvenuto alle ore 10 e 30 minuti. Solo alle ore 10 e 45 minuti del 17 giugno 2015si è presentato di fronte alla Corte territoriale il difensore dell’imputato, peraltro più che tempestivamente rispetto all’orario di convocazione delle parti apud judicem, segnalando il fatto che il processo era stato celebrato prima dell’ora in cui lo stesso risultava essere stato fissato. Così stando le cose è evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso formulato dallo S. , stante la palese illegittimità della celebrazione del processo a suo carico ante tempus. Si tratta di una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile in ogni stato e grado del giudizio - in tal senso essendo perciò irrilevante il fatto che essa non sia stata immediatamente eccepita dal difensore dell’imputato nominato dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in quanto, in sostanza, derivante dalla omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, dovendo essere assimilata a tale ipotesi la citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo è stato effettivamente celebrato ed avendo, pertanto, essa comportato una lesione ineliminabile, se non con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato, del diritto di difesa dell’imputato così Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 marzo 2016, n. 12641 per una fattispecie in tutto identica alla presente cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 gennaio 2015, n. 3854 . Assorbiti ovviamente i restanti motivi di ricorso, la sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, per la nuova celebrazione del giudizio di gravame a carico dell’imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.