Il cancello d’ingresso del box è una “cosa esposta alla pubblica fede”

Il reato di danneggiamento con l’aggravante relativa ai beni esposti alla pubblica fede si estende a tutte le cose, mobili ed immobili.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 51438/17, depositata il 10 novembre. Il caso. Il P.G. ricorre contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Salerno, con la quale, in seguito al danneggiamento di un cancello d’ingresso di un box/garage, veniva negata l’applicabilità dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede. L’applicabilità dell’aggravante. La Suprema Corte, aderendo all’orientamento dottrinale che identifica il bene esposto alla pubblica fede in quello che risulta al di fuori della diretta vigilanza del proprietario – e che dunque resta affidato interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto – nel caso de quo , così come in quello avente ad oggetto la vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede o la serranda di un locale, riconosce la ricorrenza dell’aggravante, non potendosi presumere ragionevolmente che il proprietario abbia avuto la facoltà di difenderlo. La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 ottobre - 10 novembre 2017, n. 51438 Presidente Fiandanese – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Il P.G. distrettuale ricorre contro la sentenza con la quale il Giudice di pace di Salerno ha assolto C.L. , in atti generalizzato, dal reato di cui all’art. 635 c.p. ascrittogli perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, denunciando violazione di legge, per non essere il reato depenalizzato, in virtù della contestazione in fatto dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, la parte presente ha concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il collegio è consapevole dell’esistenza in subiecta materia di orientamenti contrastanti - nel senso dell’esclusione dell’esposizione alla pubblica fede della porta d’ingresso di un esercizio commerciale, Sez. V, n. 46187 del 13.10.2004, Rv. 231168 e Sez. II, n. 44331 del 12.11.2010, Rv. 249181 della porta d’ingresso di un’abitazione, Sez. II, n. 44953 dell’11.10.2016, Rv. 268318 della porta d’ingresso di un locale pubblico, Sez. II, n. 26857 del 17.2.2017, Rv. 270660 della vetrina di un bar, ma alla presenza del titolare, Sez. II, n. 37889 del 22.9.2010, Rv. 248875 - nel senso dell’esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Sez. I, n. 8088 del 23.5.1986, Rv. 173534 della vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, Sez. II, n. 23282 del 17.3.2015, Rv. 263626. 1.1. Ritiene il collegio di condividere il primo orientamento, senz’altro dominante, e riespresso più di recente, e cioè che non possa ritenersi che la porta d’ingresso dell’abitazione o di locali e/o di esercizi commerciali sia, per sua vocazione, esposta alla pubblica fede ritenendo il contrario, il fatto conserverebbe la sua rilevanza penale . 1.1.1. Deve, in proposito, premettersi che il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l’ambito di applicazione dell’aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell’art. 625 n. 7 cod. pen. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato Sez. 2, n. 23550 del 12/05/2009 . 1.1.2. Ciò premesso, deve convenirsi con la dottrina che l’esposizione di una res alla pubblica fede comporta che essa si trovi fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto , per necessità, consuetudine o destinazione naturale la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente da altra dottrina, nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose . Ne consegue che la predetta condizione non può mai ricorrere in riferimento alla porta d’accesso ad una privata abitazione oppure ad un locale o ad un esercizio commerciale, all’interno dei quali è ragionevole presumere sia presente il proprietario, in relazione alla quale, quindi, l’aggravamento di pena comportato dalla circostanza de qua o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità sarebbero privi di giustificazione. 1.1.3. Nel caso in esame, tuttavia, il bene danneggiato è il cancello di accesso ad un box/garage, che - sulla base delle considerazioni che precedono - ben può ritenersi per sua natura esposto alla pubblica fede, non essendo ipotizzabile la costante presenza all’interno del proprietario. 1.1.4. In virtù di tali considerazioni, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di pace di Salerno, il fatto accertato, avente ad oggetto una res esposta alla pubblica fede, conserva rilevanza penale. 2. In accoglimento del ricorso del PG, va, quindi, annullata la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Salerno per nuovo giudizio, che andrà condotto uniformandosi al seguente principio di diritto Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede , la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Salerno.