Poco plausibile una scorta di dieci canne al giorno: condannato

Un uomo è stato trovato in possesso di 73 grammi di marijuana. Respinta l’ipotesi che la sostanza fosse destinata a un esclusivo consumo personale. Molto più probabile che una parte della droga fosse destinata ad essere venduta.

Poco plausibile un consumo giornaliero di dieci canne. Soprattutto perché l’uomo beccato in possesso di 73 grammi di marijuana è un consumatore sporadico di quella sostanza. Logica la deduzione che conduce a una condanna per detenzione di droga destinata ad essere messa in commercio Cassazione, sentenza n. 50742/17, sez. VI Penale, depositata oggi . Consumo. La linea di pensiero seguita in Tribunale prima e in Corte d’Appello poi viene condivisa e fatta propria ora dai giudici della Cassazione. Respinta definitivamente, difatti, l’obiezione difensiva secondo cui l’uomo, trovato in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 52 grammi e 21 grammi di marijuana , aveva semplicemente deciso acquistare la sostanza per una propria scorta personale. Significativo, in questa ottica, anche il quantitativo rinvenuto dalle forze dell’ordine i 73 grammi di marijuana corrispondono a 362 dosi . Questo dato corrisponderebbe, viene osservato dai giudici, al consumo di dieci canne al giorno per oltre un mese , se davvero ci si trovasse di fronte a una scorta personale . Ma, viene aggiunto subito, è difficile ipotizzare un tale ritmo per un soggetto che, secondo la documentazione sanitaria acquisita, solo sporadicamente consumerebbe marijuana . Da non trascurare, infine, il fatto che l’uomo fermato abbia un reddito modesto , non compatibile quindi con l’acquisto unitario del quantitativo sequestrato al solo fine di uso personale . Logico, quindi, trarre dagli elementi a disposizione la conclusione che la droga rinvenuta era destinata a una attività di cessione .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 settembre – 7 novembre 2017, n. 50742 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza n. 458/2016, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Udine a Ma. D’Os. ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per illecita detenzione di marjuana in due involucri di grammi 52 e 21, corrispondenti a 362,7 dosi medie singole . 2. Nel ricorso di D’Os. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo a violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. n. 309/1990 per avere ritenuto provata la detenzione illecita della droga basandosi soltanto sul dato ponderale b eccesso di potere ex art. 606, comma 1, lett. a cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 5 D.P.R. n. 309/1990 per avere creato analogicamente una norma simile all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 ma differente perché prevede la condanna anche nel caso in cui non sia presente l'elemento della finalità della detenzione della sostanza stupefacente per la cessione a terzi c vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere erroneamente escluso, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, che D’Os. continui a consumare sostanze stupefacenti, ritenendo implausibile che egli potesse essere consumatore della sostanza rinvenutagli. 3. I tre motivi del ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. Nel sistema della normativa in materia D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche non è la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente che costituisce causa di non punibilità, ma, al contrario, è la destinazione della sostanza allo smercio elemento costitutivo del reato di illecita detenzione. Pertanto, non sta alla difesa dimostrare la destinazione all'uso personale della droga detenuta, ma è l'accusa che, secondo i principi generali, deve fornire la prova, in sede di giudizio, o i gravi indizi di colpevolezza, nel richiedere una misura cautelare, della detenzione della droga per un uso diverso da quello personale Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Rv. 255165 Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468 . Tuttavia, nella fattispecie i Giudici di merito, con valutazioni e conclusioni fra loro convergenti hanno attribuito rilevanza a dati fattuali non implausibilmente indicativi della non esclusiva destinazione della droga all'uso personale con argomentazioni che hanno tenuto conto delle tesi difensive e in relazione alle quali il ricorso in esame non sviluppa nuove controdeduzioni. In particolare la Corte di appello ha puntualmente osservato che, sebbene non decisivo, il dato ponderale costituisce indizio rilevante per la valutazione di un uso non esclusivamente personale e che la detenzione di 362, dosi di marjuana presupporrebbe il consumo di dieci canne al giorno per oltre un mese da parte di un soggetto che, secondo la documentazione sanitaria acquisita, solo sporadicamente consumerebbe marjuana e il modesto reddito del quale non è compatibile con l'acquisto unitario del quantitativo sequestrato al solo fine di uso personale . Per questo la decisione impugnata non risulta fondata soltanto sulla valutazione del dato ponderale ma anche su ulteriori elementi contrastanti con la posizione difensiva peraltro non concretizzantesi in una compiuta ricostruzione alternativa in base ai quali viene affermata la prospettiva di un modesto consumo personale e di un'ulteriore attività di cessione, anche ai fini di autofinanziamento . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende.