Nel giudizio di legittimità non vi è eccedenza nella nomina del terzo difensore

Gli Ermellini pronunciandosi sull’inammissibilità di un ricorso, relativo alla richiesta di revisione del processo, riaffermano il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità la nomina di un terzo difensore per la presentazione del ricorso non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi .

Così il Supremo Collegio con sentenza n. 50191/17, depositata il 2 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione del processo, definito con sentenza della Corte di legittimità, proposta dal condannato. Il condannato affermava che non fosse stata rilevata in giudizio l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo i Giudici di merito, però, la circostanza dedotta non rientra nelle ipotesi previste all’art. 630 c.p.p. per richiedere la revisione del processo. Eccedenza della nomina del difensore. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto l’omissione della declaratoria di prescrizione nel giudizio non può essere fatta valere come causa di revisione della sentenza. Inoltre la Cassazione ha precisato che non debba attribuirsi alcun rilievo al fatto che il ricorrente abbia nominato contestualmente alla proposizione del ricorso due nuovi difensori senza revocare il precedente nominato per l’istanza di revisione. Infatti è principio consolidato della S.C. che la disposizione generale, secondo cui la nomina di un difensore eccedente rispetto al numero consentito non ha effetto finché non vi è la revoca dei difensori precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell’art. 613, comma 2, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 ottobre – 3 novembre 2017, n. 50191 Presidente Fiandanese – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14/03/2017, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza, proposta da A.P. , di revisione del processo definito con sentenza della Corte di cassazione in data 04/02/2016, all’esito del quale l’A. aveva riportato condanna per il delitto di estorsione. La Corte territoriale ha osservato che la circostanza dedotta dal condannato mancata rilevazione, nel corso del giudizio, dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non rientra in alcuna delle ipotesi in cui è possibile richiedere la revisione del processo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen., e che la documentazione allegata non era comunque idonea a comprovare la sussistenza di cause di proscioglimento. 2. Ricorre per cassazione l’A. , lamentando la violazione dell’art. 630 cod. proc. pen. per essere il termine prescrizionale di dieci anni, in vigore dal 2005, decorso prima della irrevocabilità della sentenza, e tuttavia per errore non rilevato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. È opportuno precisare, anzitutto, che nessun rilievo può attribuirsi al fatto che l’A. abbia nominato, contestualmente alla proposizione del ricorso per cassazione, due nuovi difensori avvocati Egidio Romagna e Maurizio Romagna, il primo dei quali cassazionista e destinatario dell’avviso relativo all’odierna udienza senza revocare il precedente difensore, nominato in occasione dell’istanza di revisione. È infatti applicabile, alla fattispecie in esame, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui la disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell’art. 613, comma secondo, cod. proc. pen., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi Sez U, n 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, Di Cecca, RV. 252028 . 3. Per ciò che riguarda il motivo di ricorso, assume rilievo preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato principio secondo cui l’omissione della declaratoria di prescrizione in sede di giudizio di appello non può essere fatta valere come causa di revisione della sentenza in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile con la conseguenza che, in tal caso, in assenza di elementi di novità, la richiesta di revisione è inammissibile. Sez. 5, n. 37268 del 15/06/2010, Caruson, Rv. 248636 in senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010, P., Rv. 248726 . 4. Dalla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500,00 millecinquecento a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.