Il difensore di fiducia muore: non è un legittimo impedimento

È onere dell’imputato vigilare sull’attività del difensore nominato nel caso in cui il difensore di fiducia deceda, dell’evento deve essere informato il giudice, altrimenti non potendosi censurare la nomina del sostituto d’udienza da questo operata nella mancata consapevolezza dell’assenza non solo temporanea del difensore.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50117/17, depositata il 2 novembre. Il caso. L’imputato in un processo per ricettazione di un assegno rimaneva senza difensore in occasione dell’ultima udienza del processo di primo grado purtroppo un evento irreversibile lo aveva privato del difensore di fiducia che l’aveva seguito nell’assistenza e nella difesa per le precedenti udienze del processo. Tanto avveniva a causa del decesso del difensore. Nessuno, a quanto risulta, aveva avvisato il Tribunale dell’evento che aveva riguardato il difensore, sicché – presumendo un’assenza solo temporanea – era stato nominato un difensore d’ufficio ai sensi del comma 4 dell’art. 97 codice di rito. L’imputato veniva condannato e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello. È da precisare che il difensore di fiducia era deceduto circa un anno prima dell’udienza conclusiva del giudizio di primo grado ma l’evento non era stato comunicato all’autorità giudiziaria né l’imputato aveva provveduto alla nomina di altro difensore di fiducia. Violato il diritto di difesa? Con il ricorso per cassazione si lamenta la violazione della legge processuale con riferimento al diritto di difesa e alle modalità di nomina del difensore d’ufficio e, conseguentemente, alla mancata concessione di un termine a difesa al sostituto d’udienza. In virtù della natura processuale della questione sollevata, al Giudice di legittimità è consentita la disamina degli atti dai quali emerge che l’assistenza del difensore di fiducia per tutte le udienze ad eccezione ovviamente di quell’unica svoltasi successivamente al decesso. Dagli atti emerge altresì che il giudice, ignaro dell’evento, sulla scorta della oggettiva assenza del difensore di fiducia, ritenendola solo temporanea, ha nominato un difensore d’ufficio immediatamente reperibile. Quanto al decreto di citazione a giudizio Il decreto di citazione a giudizio era stato ritualmente notificato al difensore di fiducia quando era in vita, tant’è che si erano svolte le udienze alla sua presenza senza che venisse sollevata alcuna eccezione di nullità. Il contraddittorio era regolarmente costituito, pertanto, nel caso in esame non si versa nell’ipotesi in cui vi sia assenza in giudizio del difensore di fiducia per omessa citazione. quanto all’impedimento assoluto. Neppure è ravvisabile, ad avviso della Suprema Corte, un impedimento assoluto del difensore perché la circostanza del decesso non era nota né comunicata al giudice di merito. L’apparenza di una temporanea assenza. Così stando le cose, il giudice di merito, di fronte ad una situazione avente i connotati di un’assenza temporanea del difensore di fiducia, ha proceduto alla sostituzione con un difensore d’ufficio immediatamente reperibile. Né il giudice ha ritenuto di dover rinnovare la notifica del decreto di citazione attesa l’avvenuta regolare costituzione del contraddittorio. La Suprema Corte riconosce l’apparenza della situazione che ha caratterizzato la decisione del giudice di merito essendo già iniziato il giudizio e non risultando interruzioni del rapporto fiduciario, poteva trovare applicazione la nomina del difensore d’ufficio ai sensi del quarto comma dell’art. 97 c.p.p., nomina riguardante le ipotesi di assenza temporanea e da farsi tra i difensori immediatamente reperibili. L’assenza non era temporanea. Nei casi in cui l’imputato non abbia un difensore di fiducia o ne resti privi – come nel caso del decesso del nominato – è prevista una diversa forma di nomina del difensore d’ufficio, attraverso la designazione di un soggetto da nominarsi secondo una tabella formata dal Consiglio dell’ordine forense d’intesa con il Presidente del tribunale. Questa era dunque la modalità con cui doveva avvenire al nomina del difensore d’ufficio. Tuttavia, come rilevato, il giudice di merito non era stato informato dell’assenza irreversibile del difensore di fiducia. In ogni caso, la violazione delle regole per l’individuazione del difensore d’ufficio non determina nullità perché non incide sul diritto all’assistenza difensiva dell’imputato. Neppure la violazione delle modalità di nomina del sostituto d’ufficio in particolare di un soggetto non iscritto nell’apposito elenco integra un’ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia. Diritto di difesa. Il difensore sostituto d’udienza ex art. 97, comma 4, c.p.p. avrebbe avuto diritto alla concessione di un termine a difesa considerata la cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore. Tuttavia, il giudice di merito, nell’erroneo non colpevole convincimento che la nomina fosse temporanea, non ha ritenuto di concedere il termine a difesa che spetta al difensore nominato a seguito della cessazione definitiva dall’ufficio per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono. Ma anche ammettendo l’applicabilità della disposizione che prevede la concessione del termine a difesa al sostituto d’udienza, il diniego del termine integrerebbe una nullità a regime intermedio perché attiene all’assistenza dell’imputato. Da tale natura deriva che siffatta nullità doveva essere dedotta dal difensore presente subito dopo il compimento dell’atto di diniego. Nel caso di specie, invece, la richiesta del termine di difesa non è stata fatta dal difensore al momento della nomina bensì solo dopo l’assunzione della prova testimoniale e prima della discussione finale. Inesorabilmente tardiva è la deduzione operata per la prima volta nell’atto d’appello. La morte del difensore di fiducia non integra caso fortuito o forza maggiore. Restando nell’area della rimessione in termini dell’imputato, la Suprema Corte precisa che il mancato adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di partecipare al processo non è idoneo ad integrare il caso fortuito né la forza maggiore che legittimano la restituzione in termini ciò indipendentemente dalla causa del mancato adempimento. Grava infatti sull’imputato l’onere di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito. Deficitario rispetto a tale onere è l’imputato nel caso concreto il decesso del difensore di fiducia, infatti, era risalente ad un anno prima dell’udienza in cui è stato nominato il difensore d’ufficio. In sintesi. L’accertamento successivo della morte del difensore non comporta un’invalidità del decreto di citazione regolarmente notificato né impone una sua ripetizione con indicazione del nuovo difensore nominato. A tale difensore spetta però il termine a difesa e il diniego dello stesso integra una nullità a regime intermedio da rilevare tempestivamente. Mancata assunzione dell’esame dell’imputato. Merita segnalarsi, quantomeno per originalità, la censura relativa alla lamentata mancata assunzione di prova decisiva consistente nell’esame dell’imputato. Sul punto la Corte di Cassazione osserva che l’esame dell’imputato non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio la sua mancata assunzione, quindi, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso per cassazione. Di fatto, l’esame dell’imputato si risolve in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito dell’ordinaria dialettica tra le differenti tesi processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 ottobre – 2 novembre 2017, n. 50117 Presidente Davigo – Relatore Filippini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21.10.2015, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 20.10.2014 con la quale Z.C. veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un assegno. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in punto di integrazione della penale responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo della ricettazione e di riapertura dell’istruzione al fine di esaminare l’imputato. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi 2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 97, 107, 175, 177, 178 e 179 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla dedotta assenza del difensore di fiducia, deceduto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente integrazione di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa il decesso deve ritenersi evento integrante un impedimento assoluto e l’omesso rinvio dell’udienza integra ulteriore nullità assoluta argomento dedotto in appello alle pagg. 2 e 3 del relativo atto, ma completamente pretermesso dalla Corte territoriale. 2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 107, 108, 175, 177, 178 e 179 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla violazione del diritto ad ottenere il termine a difesa spettante al difensore di ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, non già ai sensi dell’art. 97 comma 4 bensì ai sensi dell’art. 108 comma 1, cod.proc.pen., questione tempestivamente dedotta a pagina 3 dell’atto di appello. 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva consistente nell’esame dell’imputato, motivo di appello trascurato dalla Corte territoriale. 2.4. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto, nonché travisamento della prova relativa alla circostanza dello smarrimento dell’assegno. 2.5. violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo 8 anni a decorrere dal 5.12.2007, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di appello ma anteriormente allo scadere del termine per il deposito della stessa e alla notifica dell’estratto contumaciale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Così è a dirsi, in particolare, per i primi due motivi di carattere processuale, che possono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione che li caratterizza. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del diritto di difesa per essere l’imputato rimasto privo del difensore di fiducia, deceduto in data 1.12.2013, dunque nel corso del giudizio di primo grado che si è svolto tra il 16.6.2010, data della citazione a giudizio, e il 20.10.2014, data della deliberazione della relativa sentenza . Dalla disamina degli atti, alla quale il Collegio ha potuto procedere in considerazione della natura processuale della questione, risulta che l’imputato in primo grado è stato assistito dal difensore di fiducia per tutte le udienze tenutesi sino al 2013, mentre, nell’unica udienza svoltasi dopo il decesso, e cioè quella del 20.10.2014 tenutasi dunque a quasi un anno di distanza dalla morte , il giudice ha nominato, in considerazione dell’assenza del difensore di fiducia e in mancanza di conoscenza e/o di deduzione dell’evento, un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod.proc.pen 1.1. È ben vero che secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, l’assenza in giudizio del difensore di fiducia, per omessa citazione dello stesso, integra una nullità assoluta insanabile anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente viene sostituito dal difensore di ufficio argomentando da Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614 , tuttavia l’eccezione difensiva, esposta nel primo motivo di ricorso, non centra la vicenda concretamente verificatasi nella fattispecie e dunque evoca un principio non applicabile -, posto che nel caso in esame il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato ritualmente notificato al difensore di fiducia quando era in vita, sicché, in presenza della regolare costituzione del contraddittorio, non occorreva nuova notifica ad alcuno dello stesso decreto si veda, nel senso indicato, Sez. 2, n. 48881 del 26.11.2009 . 1.2. Neppure coglie nel segno l’argomento relativo alla sussistenza dei presupposti per ravvisare un impedimento assoluto del difensore, posto che la circostanza del decesso non risulta essere nota né mai comunicata al giudice procedente. E invece, le previsioni normative in tema di impedimento assoluto del difensore richiedono che questo risulti o sia stato comunicato al giudice, circostanza che nel caso di specie non ricorre e non è stata neppure dedotta. 1.3. Nella descritta situazione, il giudice del primo grado, in presenza di una situazione avente i connotati di una occasionale assenza del difensore di fiducia, ha ritenuto di procedere alla sostituzione con un difensore di ufficio immediatamente reperibile, senza nuova notifica del decreto di citazione a giudizio, proprio sulla scorta dell’avvenuta regolare costituzione del contraddittorio. Ed in effetti, essendo già iniziato il giudizio e già regolarmente costituito il contraddittorio, né risultando interruzioni del rapporto fiduciario, ben poteva trovare applicazione, all’apparenza, la nomina del difensore di ufficio a norma del comma 4 dell’art. 97 cod.proc.pen., tra i legali immediatamente reperibili, relativo proprio all’ipotesi di assenza temporanea del difensore. In realtà, alla fattispecie, per quanto sopra esposto e cioè a causa del decesso del difensore , doveva invece applicarsi l’art. 97 comma 1 cod.proc.pen., che disciplina la nomina di un difensore di ufficio all’imputato che non ne ha nominato uno di fiducia o ne è restato privo, come appunto verificatosi in concreto. E, al riguardo, è noto che il comma 2 del citato articolo di legge prevede una speciale procedura di nomina del difensore di ufficio che, nella specie, come accennato, non è stata seguita, essendosi proceduto -de plano alla nomina del difensore di ufficio a norma del successivo comma 4 dello stesso art. 97 cod.proc.pen., tra i legali immediatamente reperibili. Tuttavia, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell’ordine forense d’intesa con il Presidente del Tribunale, non configura una nullità sussumibile nella previsione dell’art. 178 comma 1, lett. C, cod.proc.pen. cfr. Sez. 3, 4.11.2011, n. 2176 . Invero, la violazione delle regole per l’individuazione del difensore da nominare d’ufficio, non determina nullità, perché non incide sul diritto all’assistenza difensiva dell’imputato cfr. Sez. 3, 11.3.2009. n. 20935 . D’altra parte, il citato art. 97, comma 4, ultimo periodo, cod.proc.pen., prevede che, nel corso del giudizio possa essere nominato come sostituto, solo un difensore iscritto nell’elenco di cui all’art. 29 disp. att. cod.proc.pen., non comminando peraltro la nullità per l’inosservanza di tale obbligo, sicché, per il principio di tassatività vigente in materia, la nomina come difensore di ufficio di un professionista non inserito in detto elenco non può ritenersi affetta da nullità, perché non incide sull’assistenza tecnica che deve essere assicurata all’interessato. Sez. 2, n. 8413 del 2.2.2007 Sez. 3 n. 14742 del 18.2.2004, rv 228528 . 1.4. Tanto premesso, occorre ora considerare che il difensore così nominato, a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, avrebbe avuto diritto alla concessione del termine a difesa Sez. 2, n. 26298 del 5.6.2007 , come in effetti si lamentava già in appello e ora con il secondo motivo di ricorso. Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, che il difensore nominato ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. quale sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono Sez. 2, n. 26298 del 5.6.2007 . Peraltro, quand’anche si ritenesse applicabile anche al sostituto di udienza la disposizione di cui all’art. 108 cit. occorre considerare che la violazione della norma con il diniego del termine ovvero la concessione di un termine inferiore a quello minimo di legge integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. C e art. 180 cod.proc.pen., in quanto attiene all’assistenza dell’imputato, ma non deriva dall’assenza del difensore, sicché deve essere dedotta, ai sensi dell’art. 182 cod.proc.pen., dal difensore presente subito dopo il compimento dell’atto di diniego, essendo soggetta alle preclusioni e sanatorie di cui agli artt. 180 e segg. cod.proc.pen. Sez. 5 del 7 marzo 2003, n. 15098 . E, nel caso di specie, la verifica degli atti ha consentito di accertare, in primo luogo, che la richiesta del termine a difesa non è stata fatta dal difensore di ufficio al momento della nomina, cioè all’inizio dell’udienza del 20.10.2014, ma solo dopo l’assunzione della prova testimoniale e prima della discussione finale. Dunque, non immediatamente dopo il compimento dell’atto viziato. E, quanto al diniego da parte del giudice del termine a difesa, motivato con l’assunto che non è previsto dalle norme, non ha fatto seguito alcuna immediata eccezione, con la conseguente ulteriore operatività della preclusione prevista dall’art. 182, comma 2, cod.proc.pen. per le ipotesi di nullità verificatesi in presenza della parte interessata a dedurle. Di conseguenza, evidentemente tardiva deve considerarsi la deduzione dei profili esposti operata per la prima volta nel contesto dell’atto di appello. Né può farsi questione di caso fortuito o forza maggiore in relazione alla mancata conoscenza dell’evento morte del difensore di fiducia e, dunque, di possibile rimessione in termini dell’imputato per proporre l’eccezione in questione, posto che, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, il mancato adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di partecipare al processo, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, poiché grava sull’imputato l’onere di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito si veda, Sez. 4, n. 20655 del 14.03.2012, Rv. 254072 e molte altre conformi . E, si consideri, nella fattispecie il decesso del difensore risaliva a quasi un anno prima dell’udienza in cui è stato nominato il difensore d’ ufficio. Conclusivamente può affermarsi il seguente principio l’accertamento successivo della morte del difensore non comporta una invalidità del decreto di citazione regolarmente emesso né impone una sua ripetizione con l’indicazione del nuovo difensore nominato. Ne consegue che al difensore di ufficio, nominato nel corso del giudizio, non compete la notifica del decreto di citazione a giudizio. A tale difensore compete il termine a difesa, il cui eventuale diniego integra una nullità a regime intermedio sanabile ai sensi degli artt. 180 e segg. cod.proc.pen. e, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen., avendo il difensore presenziato all’atto. 1.5. Né merita accoglimento la censura relativa al vizio di motivazione per omessa risposta, da parte del giudice di appello, alla eccezione relativa alla mancata concessione, da parte del primo giudice, del termine a difesa al difensore di ufficio. Infatti, esclusa, per le ragioni sopra esposte, la fondatezza della questione relativa alla violazione di legge al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità si veda, tra le tante, Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, Rv. 264273 secondo il quale, nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l’onere di motivare l’interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto nella motivazione del richiamato precedente la Corte ha osservato che le lett. B e C dell’art. 606 cod. proc. pen. si riferiscono all’inosservanza ed all’erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. E, che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione . 2. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Infatti, in primo luogo, neppure si deduce che la prova in questione esame dell’imputato sia stata richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale, come invece previsto dall’art. 606 comma 1 lett. D, cod.proc.pen E comunque, l’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. D, cod. proc. pen. Sez. 2, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013, Rv. 257311 . 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Invero la Corte territoriale ha logicamente affermato che la prova dell’elemento soggettivo è stata raggiunta anche sulla base dell’omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta, conformemente alla condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643 . 4. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo attinente alla prescrizione. Invero, atteso l’operare della interruzione della prescrizione a seguito del rinvio a giudizio, il relativo termine è decennale e dunque l’evento estintivo non opera prima del 31.12.2017. 5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.