Dopo il passaggio in giudicato, non è possibile dedurre vizi processuali nell’incidente di esecuzione

Una volta che, con la sentenza definitiva, il processo è pervenuto al suo stadio conclusivo, gli eventuali vizi di atti o decisioni assunte nel corso dello stesso devono ritenersi superate avendo esaurito il loro potenziale dirimente .

Così la Cassazione con sentenza n. 49791/17, depositata il 30 ottobre. Il caso. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza di restituzione in termini, proposta dall’attore in sede di esecuzione, per impugnare la sentenza definitiva sulla base di vizi processuali. Secondo i Giudici di merito i vizi processuali denunciati dall’interessato a fondamento della domanda, in merito alla mancata notifica al difensore di fiducia degli avvisi di udienza e l’irrituale nomina di un difensore di ufficio ai sensi del art. 97, comma 4, c.p.p., andavano denunciati dall’imputato con l’impugnazione della sentenza prima della formazione del giudicato definitivo. Avverso la decisione dei Giudici di merito ricorre in Cassazione l’interessato, lamentando che i vizi denunciati hanno inciso sul diritto di difesa e per questo avrebbe dovuto ritenersi fondata la domanda di restituzione dei termini. Vizi non denunciabili nell’incidente di esecuzione. Secondo la Cassazione l’incidente di esecuzione non può essere usato per far valere vizi processuali afferenti al procedimento di cognizione ed alla sentenza passata in giudicato, in quanto la cosa giudicata si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta. Di conseguenza, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, che integra in ogni caso nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p., così come l’irrituale designazione del difensore d’ufficio, non sopravvive al giudicato il quale opera con efficacia di sanatoria generale , entrambe le deduzioni, quindi, rimangono coperte dal giudicato medesimo. Inoltre la Corte ribadisce che non è possibile attribuire al giudice dell’esecuzione, avente competenza funzionale limitata, il potere di accertare e dichiarare vizi verificatisi in un momento processuale anteriore alla pronuncia della sentenza definitiva in quanto ciò costituirebbe attribuzione del potere di invalidare detta sentenza. Per questi motivi la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 settembre – 30 ottobre 2017, n. 49791 Presidente Cortese – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2016 il Tribunale di Benevento rigettava l'istanza proposta da Sc. Sa. di restituzione in termini per impugnare la sentenza n. 586/2016 deliberata dal Tribunale di Benevento ovvero poter richiedere eventuale rito alternativo. A sostegno della decisione il tribunale osservava che il vizio denunciato dall'interessato e posto a fondamento della domanda in executivis, la mancata notifica al difensore di fiducia in ordine alle udienze celebratesi nel corso di detto procedimento , andava comunque denunciato dall'imputato ovvero dal difensore di ufficio, nominatogli ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p., con la impugnazione della sentenza, di guisa che il giudicato ormai formatosi aveva reso definitiva la decisione anche in costanza dei vizi denunciati, compresa la illegittima nomina del difensore di ufficio. 2. Avverso l'ordinanza detta ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone la illegittimità per violazione degli artt. 666 e 670 c.p.p., anche in relazione all'art. 175 c.p.p Deduce in particolare la difesa ricorrente, dopo una diffusa quanto ultronea descrizione della vicenda processuale in esame e di altra concomitante, che i vizi denunciati, ovverosia la mancata notifica degli avvisi di udienza al difensore di fiducia e l'irrituale nomina di un difensore di ufficio ai sensi del quarto comma dell'art. 97 c.p.p., hanno inciso sul diritto di difesa, irrilevante dovendosi ritenere la presenza fisica dell'imputato alle udienze, e che questo renderebbe fondata la domanda rigettata. 3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. di udienza ha concluso per la inammissibilità cd. in subordine, per il rigetto della domanda, pienamente condividendo la motivazione del giudice territoriale. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. 4.1 Non dubita la Corte che, come statuito da Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo . 4.2 Cionondimeno, l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 3370 del 13/12/2011, Rv. 251682 . Tale preclusione, pertanto, rende improponibile e irricevibile la deduzione di violazione di legge per la omessa notifica al difensore di fiducia degli avvisi di udienza, al pari di quella della irrituale designazione di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 4, posto che, i vizi denunciati non sopravvivono al giudicato, il quale opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimangono coperti. 4.3 D'altra parte, come annotato opportunamente dal P.G. in sede e come ribadito da Sez. 1, n. 3370/11 citata, attribuire al giudice dell'esecuzione, dotato di una competenza funzionale limitata essendo la sua giurisdizione una proiezione ridotta di quella esercitata in sede cognitiva, il potere di accertare e dichiarare vizi verificatisi in un momento processuale anteriore alla pronuncia della sentenza definitiva, equivarrebbe a riconoscergli la potestà di invalidarla, in aperto contrasto con un sistema che, se pure contempla eccezioni al principio di intangibilità del giudicato, non consente, però, in ogni caso che, attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sul procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo. 4.4 Una volta, pertanto, che, con la sentenza definitiva, il processo è pervenuto al suo stadio conclusivo, gli eventuali vizi di atti o decisioni assunte nel corso dello stesso devono ritenersi superate, avendo esaurito il loro potenziale dirimente. 5. Va infine annotato che la difesa ricorrente non si è per nulla confrontato con tale principio di diritto sul quale il giudice territoriale ha fondato la sua decisione, di guisa che l'impugnazione in esame va dichiarata inammissibile, con le conseguenziali condanne, contemplate dall'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le ammende, somma che il Collegio stima equo determinare in Euro 2000,00. P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 2000,00 alla Cassa per le ammende. Roma, addi 26 settembre 2017