Quali conseguenze in caso di notifica effettuata in un luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato?

La nullità derivante dalla notifica di un atto eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto o dichiarato ha natura intermedia e può dunque essere sanata.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48952/17, depositata il 25 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello di Ancona riformava la sentenza di prime cure limitatamente al beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale pronuncia ricorre l’imputato in Cassazione dolendosi per essere stati notificati sia l’estratto contumaciale che il decreto di citazione per il giudizio d’appello presso lo studio del difensore di fiducia nonostante egli abbia in precedenza modificato il domicilio eletto con quello della propria residenza anagrafica. Luogo della notifica. Il ricorso risulta fondato ma, ricordano gli Ermellini, la notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato non è equiparabile all’omessa notificazione. Le Sezioni Unite sentenza n. 119/04 hanno infatti affermato che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, invece che presso il domicilio eletto, non integra un’ipotesi di omissione” ex art. 179 c.p.p. sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile . Inoltre, prosegue il Collegio, la nullità derivante dalla notifica di un atto eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto o dichiarato ha natura intermedia e può dunque essere sanata nei casi in cui risulti dimostrato che il vizio della notifica non abbia impedito all’imputato di venire a conoscenza dell’atto ed esercitare il proprio diritto di difesa, oltre che nei casi in cui non sia tempestivamente dedotta. Notifica dell’atto di citazione in appello. Tornando alla vicenda, la Corte rileva in conclusione l’intempestività dell’eccezione di nullità per erronea notificazione dell’estratto contumaciale perché non rilevata nell’atto di appello, mentre per la nullità del decreto di citazione in appello sottolinea la necessità di valutare la peculiarità del caso concreto sulla base di due diversi orientamenti giurisprudenziali. Mentre infatti in alcuni precedenti è stato ritenuto sufficiente il mero rilievo della tempestività della proposizione dell’eccezione, in altre sentenze veniva richiesto all’imputato di dimostrare di non aver avuto conoscenza dell’atto. Sul tema è intervenuta la S.C. a Sezioni Unite ed ha chiarito che, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 settembre – 25 ottobre 2017, numero 48952 Presidente Blaiotta – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, subordinata alle condizioni di legge ad alla prestazione di attività non retribuita, la pronuncia con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato D.M.S. colpevole del reato previsto dall’articolo 186, commi 2 lett.c e 2-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, numero 285, commesso in Valle Castellana il 21 dicembre 2012. 2. D.M.S. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata con un primo motivo per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per vizio di motivazione in quanto sia l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sia il decreto di citazione per il giudizio di appello sono stati notificati presso lo studio del difensore di fiducia nonostante egli avesse, in precedenza, modificato l’elezione di domicilio sostituendo lo studio del difensore con la propria residenza anagrafica. Il difensore ha sollevato l’eccezione di nullità con memoria depositata il 7 gennaio 2015 e l’ha reiterata in udienza, ma la Corte di Appello ha omesso ogni esame di tale eccezione. Con un secondo motivo deduce violazione dell’articolo 62 bis cod. penumero e vizio di motivazione per avere la Corte negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su un dato travisato in particolare, nella sentenza si è fatto riferimento ad un precedente specifico mentre l’imputato aveva patteggiato la pena nel 1992 per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre ricordare, in relazione al primo motivo di ricorso, come la notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato non sia per ciò solo equiparabile all’omessa notificazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex articolo 179 cod. proc. penumero , sempre che non appaia in astratto o, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’articolo 179, comma 1, cod. proc. penumero , rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo Sez. U, numero 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229540 . 2.1. In secondo luogo, posto che in base alla Relazione al decreto-legge 21 febbraio 2005, numero 17 la disposizione di cui all’articolo 157 comma 8-bis cod. proc. penumero , che prevede la notifica mediante consegna al difensore di fiducia, si applica solo nell’ipotesi di notifica successiva a quella eseguita ai sensi dell’articolo 157, comma 8, cod.proc.penumero ma non nell’ipotesi in cui l’imputato abbia precedentemente dichiarato il domicilio ex articolo 161 cod. proc. penumero Sez. 2, numero 41735 del 22/09/2015, Casali, Rv. 26459401 contra Sez.3, numero 6790 del 09/01/2008, Salvietti, Rv 238364 , è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale la nullità derivante dalla notifica di un atto eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 157, comma 8-bis, cod.proc.penumero invece che presso il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato sia di ordine generale a regime intermedio, da ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183, alle regole di deducibilità di cui all’articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’articolo 180 cod. proc. penumero Sez. 4, numero 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753 . 2.2. Nel caso concreto, dunque, va rilevata l’intempestività dell’eccezione di nullità inerente alla notificazione dell’estratto contumaciale in quanto non sollevata nell’atto di appello depositato in data 11 luglio 2014 ma dedotta per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 121 cod.proc.penumero in data 7 gennaio 2015. 2.3. Passando ad esaminare la questione inerente alla nullità del decreto di citazione in appello, tempestivamente dedotta, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha adottato soluzioni diversificate, a ben vedere per la necessità di modulare ogni pronuncia in relazione alle peculiarità del caso concreto, in merito al tenore dell’eccezione che il difensore è tenuto a sollevare a norma dell’articolo 182 cod.proc.penumero onde evitare la sanatoria generale prevista dall’articolo 183 cod.proc.penumero In alcune pronunce si era ritenuto sufficiente il mero rilievo della tempestività dell’eccezione semplicemente proposta Sez. 5, numero 4828 del 29/12/2015, dep.2016, Ciano, Rv. 26580301 Sez. 2, numero 41735 del 22/09/2015, Casali, Rv. 26459401 la cit. Sez.4, numero 18098 del 1/04/2015, Crapella Sez. 5, numero 8108 del 25/01/2007, Landro, Rv. 23652201 in altra pronuncia si era richiamato un principio affermato dalle Sezioni Unite Sez.U, numero 119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539 per escludere che l’imputato possa limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, ritenendosi che debba anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell’atto, eventualmente avvalorando tale affermazione con elementi che la rendano credibile Sez.4 numero 44132 del 9/09/2015, Longoni, non massimata sul punto . È, quindi, intervenuta in data 22 giugno 2017 la recente pronuncia delle Sezioni Unite ric. Tuppi, notizia di decisione che, dirimendo il suindicato contrasto, ha dato risposta negativa al quesito se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. 2.4. Sulla base di tale pronuncia, il motivo di ricorso in esame deve, dunque, ritenersi fondato. 3. Il secondo motivo di ricorso è, conseguentemente, assorbito e la sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Perugia per l’ulteriore corso.