È permesso ad un ergastolano assistere alla nascita di suo figlio?

La nascita di un figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita . Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie siano rispettati i requisiti per la concessione del permesso di necessità ai sensi dell’art. 30 ord. pen., permettendo così al detenuto di assistere alla nascita del figlio.

Così ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 48424/17, depositata il 20 ottobre. La vicenda. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto da un detenuto, condannato all’ergastolo, avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. relativo alla possibilità per l’ergastolano di stare vicino alla moglie in occasione della nascita del figlio. Secondo il Tribunale la nascita del figlio non costituiva evento irripetibile della vita famigliare, idoneo ad integrare la particolare gravità prevista dalla legge per ottenere il permesso, potendo il detenuto vedere il figlio neonato e la moglie dopo il parto in sede di colloqui presso l’istituto penitenziario. Avverso detta decisione ha proposto ricorso in Cassazione l’ergastolano lamentando la violazione dei presupposti di legge per la concessione del c.d. permesso di necessità. L’esperienza umana del genitore detenuto. In primo luogo la Cassazione ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, ord. pen., è prevista la possibilità di concedere ai detenuti il permesso di uscire dal carcere per eventi familiari di particolare gravità. Secondo la Corte la particolare gravità dell’evento deve essere verificata con riguardo alla capacità dello stesso di incidere nella vita del detenuto in modo significativo, senza che si tratti per forza di un evento luttuoso o drammatico. Infatti, in coerenza con la funzione rieducativa della pena, tra i requisiti necessari per legittimare la concessione del permesso è stato ritenuto dalla Cassazione molto rilevante, se non decisivo, l’influenza del contatto con i familiari nell’esperienza umana della detenzione carceraria. Nel caso di specie, secondo la S.C., il Tribunale, confermando il diniego del permesso richiesto dal ricorrente, non si è conformato a detti principi. Infatti erroneamente è stato ritenuto che la nascita del figlio non fosse, per un genitore, un evento irripetibile. Inoltre non può neanche negarsi il carattere eccezionale ed inusuale dell’evento emozionale che rappresenta per un padre la nascita del figlio e l’esperienza umana del genitore detenuto della partecipazione personale e diretta all’evento. In conclusione la Corte ha accolto il ricorso del detenuto con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 maggio – 20 ottobre 2017, n. 48424 Presidente Di Tomassi – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da P.G. , detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per reati ostativi dei benefici penitenziari ex art. 4-bis ord.pen., avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità ex art. 30 ord.pen. emesso dal magistrato di sorveglianza in sede con riguardo all’istanza del P. di fare visita e stare vicino alla moglie in occasione della nascita del figlio, avvenuta a seguito di fecondazione assistita il Tribunale rilevava che - pur non avendo il permesso richiesto dal detenuto natura di trattamento penitenziario, ma quella di rimedio eccezionale destinato a fronteggiare eventi familiari di particolare gravità, così da non trovare una preclusione assoluta nei titoli di reato in espiazione da parte del condannato - la nascita di un figlio non costituiva evento irripetibile della vita familiare, idoneo a integrare la particolare gravità postulata dall’art. 30 ord.pen., potendo in ogni caso il detenuto incontrare sia il figlio neonato che la moglie in sede di colloqui visivi presso l’istituto penitenziario di appartenenza, negli appositi spazi messi a disposizione. 2. Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione P.G. con due distinti atti di impugnazione, l’uno proposto personalmente e l’altro a mezzo del difensore. 2.1. Il ricorso personale del condannato deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 30, 30-bis, 70 e segg. ord.pen. lamenta la violazione dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del permesso c.d. di necessità. 2.2. Il ricorso proposto dal difensore del P. lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 30 ord.pen., censurando la subordinazione della concedibilità del permesso al verificarsi di un evento di esclusiva natura negativa o irripetibile, anziché al suo carattere importante e particolarmente significativo nella vita della persona. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. C onsiderato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 2. L’art. 30 comma 2 ord.pen. prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti e agli internati il permesso di uscire dal carcere, con le necessarie cautele esecutive, per eventi familiari di particolare gravità , analogamente a quanto stabilito dal comma 1 della medesima norma per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del soggetto interessato. In sede di elaborazione giurisprudenziale del portato della norma, questa Corte ha affermato, con orientamento al quale deve essere data continuità, che i requisiti della particolare gravità dell’evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell’evento stesso - da intendersi nella sua accezione di fatto storico specifico e ben individuato - di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell’esperienza umana della detenzione carceraria Sez. 1 n. 15953 del 27/11/2015, Rv. 267210 . In particolare, e in coerenza con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della stessa art. 27 terzo comma Cost. , è stata ritenuta l’incidenza rilevantissima, se non addirittura decisiva, che devono assumere il contatto coi familiari e il ruolo della famiglia nel contesto interpretativo dei requisiti - come sopra individuati - caratterizzanti l’evento che legittima la concessione del permesso c.d. di necessità Sez. 1 n. 52820 dell’11/10/2016, in motivazione . 3. Nel caso di specie, la motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha confermato il diniego del permesso richiesto dal ricorrente non si è confrontata in modo coerente e giuridicamente corretto coi principi di diritto sopra enunciati. L’affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la nascita di un figlio non costituisce, per il genitore, un evento necessariamente irripetibile potrebbe anche apparire fondata dal punto di vista strettamente naturalistico, ma non è condivisibile sotto il profilo - che assume rilevanza dirimente agli effetti della valutazione da compiersi ex art. 30 ord.pen. - della sua concreta incidenza sull’esperienza umana del genitore interessato, per il quale la nascita di ciascun figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita. Non può negarsi, del pari, la natura fortemente coinvolgente dell’evento-parto in sé, anche se destinato ad avvenire con metodi naturali, sotto il profilo della intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute tanto della madre quanto del bambino, concorrendo a conferire quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare gravità dell’evento familiare postulata dall’art. 30 comma 2 ord.pen. anche di tale fondamentale elemento di valutazione il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto adeguato conto, nel giudizio che ha escluso l’importanza, nell’esperienza umana del genitore detenuto, della partecipazione personale e diretta all’evento della nascita del figlio, che non appare surrogabile dalla possibilità assicurata dall’ordinamento penitenziario di ricevere la visita in carcere del neonato e della madre in un momento successivo. 4. Per tali ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che si atterrà ai principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.