Diverbio tra automobilisti: la banalità dei motivi impedisce di considerare l'offesa “particolarmente tenue”

La norma che consente di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto impone di tenere in debito conto le concrete modalità con cui si è svolta la condotta antigiuridica, nonché le conseguenze dalla stessa prodotte. La valutazione – di merito – sulla sussistenza dei requisiti di particolare tenuità di un fatto di reato deve, quindi, essere assistita da idonea motivazione.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza n. 48352 depositata il 20 ottobre 2017. La precedenza” negata dal codice della strada a quello penale. L'invenzione dell'automobile ha sicuramente rivoluzionato la vita dell'uomo ne ha accelerato gli spostamenti, ha alimentato l'economia industriale, eccetera. Insieme all'automobile, però, l'uomo ha anche generato la necessità di regolare il traffico veicolare, ormai notoriamente congestionato e ha parimenti dimostrato di non saperci riuscire. Ecco, quindi, che la circolazione stradale è diventata spesso occasione di contrasto interprersonale passo prima io o passi prima tu? La vicenda che sta alla base della sentenza in commento muove i suoi passi proprio da un diverbio tra l'imputato e un padre di famiglia” con famiglia al seguito la negazione della precedenza faceva sì che il primo si inalberasse e che, dopo aver superato perigliosamente il secondo, ne arrestasse la marcia. Quindi, disceso dall'auto, l'imputato si sarebbe sfogato contro lo specchietto retrovisore del proprio contraddittore, mandandoglielo in frantumi. Processato per danneggiamento e violenza privata, con sentenza predibattimentale veniva dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela rispetto alla prima imputazione e, con riferimento alla seconda, per particolare tenuità del fatto poiché l'offesa sicuramente è innegabile” che fosse di modestissima portata. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che chiede e ottiene l'annullamento della sentenza impugnata. Una rapida panoramica sulla novità più controversa del codice penale. L'istituto - introdotto nel 2015 - della non punibilità per particolare tenuità del fatto non smette di costringere gli Ermellini a continui interventi esplicativi. Prima di cassare” la sentenza di proscioglimento, la Suprema Corte ci ricorda brevemente che i cosiddetti indici-criteri” della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento devono essere congiuntamente presenti. Per stabilire la speciale tenuità dell'offesa, poi, bisogna verificare – positivamente – la ricorrenza di due indici-requisiti” modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo. Se tutte queste condizioni sono rispettate, come insegna la Cassazione sin dagli albori dell'introduzione della norma in esame e cioè dal 2015 , potrà affermarsi che quel fatto non è punibile. Sembrerebbe un giudizio quasi automatico nulla di più lontano dal vero. I giudici di Piazza Cavour, infatti, spiegano che quei criteri di valutazione non sono tassativi e che la ricorrenza di variabili d'ogni genere – ad esempio la inflizione di una condanna ad una pena maggiore del minimo edittale – possono impedire la pronuncia liberatoria. La delicatezza della valutazione è innegabile, anche per la sua rivoluzionaria portata in fondo, si tratta di non punire un fatto che – formalmente – sarebbe pienamente sanzionabile perché tipico, antigiuridico, colpevole. L'obbligo di motivazione sulla sussistenza del requisito della tenuità dell'offesa. Fatta questa premessa – della serie repetita iuvant – occorre non dimenticare che il giudizio di tenuità è pur sempre una valutazione di merito. Come tale, deve essere sorretta da adeguata motivazione. Nel caso di specie la laconica affermazione sicuramente è innegabile la tenuità dell'offesa” risulta, ovviamente, non espressiva del percorso logico-valutativo seguito dal giudice di merito. Ma v'è di più uno degli indici-criteri” - e cioè la non abitualità del comportamento – non risulta, nel caso di specie, sussistente. I Supremi Giudici, infatti, rilevano che oltre al reato di violenza privata, l'imputato si era reso responsabile di danneggiamento. Poco importa, per quest'ultimo, che la querela sia stata ritirata il difetto della condizione di procedibilità non equivale a far venire meno il fatto storico sovrapponibile con la norma incriminatrice di riferimento e poi, costante giurisprudenza di legittimità, formatasi proprio in tema di abitualità del comportamento, ha stabilito – l'ultimo precedente noto è del 2016 – che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera nel caso di più reati avvinti dal nesso della continuazione. La nozione di abitualità del comportamento, quindi, è più estesa dell'abitualità nel reato prevista nel codice penale. Insomma chi ha concepito l'istituto in esame aveva certamente immaginato di aver trovato una brillante soluzione per la deflazione del contenzioso penale. A giudicare dalla alluvionale giurisprudenza, e dalle numerosissime questioni generate dalla particolare tenuità”, si direbbe che il bersaglio non sia stato per nulla centrato!

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 maggio – 20 ottobre 2017, n. 48352 Presidente Bruno – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Padova ex art. 469 del codice di rito. Il giudice di merito ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.V. - quanto ad un reato di violenza privata, in ragione della particolare tenuità del fatto - quanto ad un contestuale addebito di danneggiamento, per intervenuta remissione di querela. I fatti si riferiscono a un diverbio verificatosi tra il M. unitamente ad una persona non identificata, che viaggiava a bordo dell’auto da lui condotta e tale C.M. , per questioni di circolazione stradale dopo reciproche intemperanze a causa di una mancata precedenza, l’imputato aveva tagliato la strada alla vettura condotta dal C. che si trovava in compagnia della moglie e dei tre figli minori , quindi - stando ai termini della contestazione, come formulata in rubrica - era sceso dalla propria auto ed aveva sferrato un calcio su uno specchietto retrovisore del mezzo della controparte, rompendolo. Nel frattempo, l’uomo rimasto ignoto si era posizionato davanti all’auto del C. , impedendogli di compiere manovre di sorta. Preso atto della remissione della querela da parte della persona offesa, e della conseguente accettazione del M. , il Tribunale ha evidenziato come il C. , escusso in udienza in via preliminare, avesse chiarito che i comportamenti violenti erano stati tenuti dal presunto concorrente dell’imputato il soggetto non identificato non aveva soltanto limitato le possibilità di movimento del querelante, ma anche danneggiato in prima persona lo specchietto. Esaminati quindi i presupposti di legge per poter ravvisare un fatto di particolare tenuità, ha segnalato che la fattispecie contestata rientra nei limiti edittali dei 5 anni di cui all’art. 131-bis cod. pen. sicuramente è innegabile la tenuità dell’offesa. L’imputato è incensurato. La prognosi di astensione futura dalla commissione di ulteriori reati è favorevole. La persona offesa, pur regolarmente citata, non era presente . Con l’odierno ricorso, il P.M. lamenta la violazione ed erronea applicazione del citato art. 131-bís, nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, la laconica affermazione che l’offesa sarebbe, nel caso di specie, sicuramente innegabile , rivela che sono state ingiustificatamente sottovalutate le modalità della condotta, concretizzatasi in un crescendo di azioni aggressive, intimidatorie e violente. Va ricordato che l’imputato, in concorso ed unione con altro individuo che non è stato possibile identificare, per un banale diverbio stradale ha compiuto una manovra di sorpasso azzardata e pericolosa, chiudendo la strada all’autovettura antagonista tanto da collidere con essa quindi, mentre il complice si poneva col proprio corpo avanti all’altrui vettura impedendone il movimento, egli, incurante della presenza nella macchina del C. non solo della di lui moglie, ma soprattutto dei tre figli minori, ha sfogato la propria incontrollabile rabbia sferrando un violento calcio allo specchietto retrovisore esterno destro della vettura, spaccandolo. È intuibile il terrore che tali gesti, potenziale premessa di altre ben più gravi violenze, debbono aver provocato nei tre bambini . Ad avviso del P.g. territoriale, perciò, la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sarebbe tutt’altro che modesta, ed è indifferente che del nuovo istituto siano astrattamente sussistenti gli altri presupposti, perché tutte le condizioni previste dall’art. 131-bis devono ricorrere congiuntamente, cosicché il difetto anche di uno soltanto dei c.d. indici-requisiti previsti dalla norma determina l’inapplicabilità della disciplina . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L’art. 131-bis cod. pen., la cui rubrica recita esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto , stabilisce al primo comma che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale . Ai fini della determinazione della pena detentiva da riguardare, in vista dell’applicazione della norma de qua, soccorrono i criteri dettati dal successivo quarto comma, secondo cui non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale con la precisazione che, in quest’ultimo caso, non può rilevare il giudizio di comparazione fra circostanze di segno contrario, disciplinato dall’art. 69 cod. pen. . Il secondo comma chiarisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona . La nozione di non abitualità si ricava invece, a contrario, dalla previsione del comma successivo, secondo cui il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate . 2.1 In una delle prime occasioni nelle quali questa Corte ha avuto modo di affrontare le tematiche sottese alla novella, si è precisato che la rispondenza ai limiti di pena rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che infatti richiede congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli indici-criteri così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo appena indicati particolare tenuità dell’offesa si articola, a sua volta, in due indici-requisiti sempre secondo la definizione della relazione , che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa . Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due indici-requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen., comma 1, sussista l’ indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità Cass., Sez. III, n. 15449 dell’08/04/2015, Mazzarotto . Va chiarito, peraltro, che nulla autorizza a ritenere tassative le elencazioni di cui al primo e secondo capoverso dell’art. 131-bis cod. pen. già il rilievo che ci si trova dinanzi a indici-criteri rende evidente che si tratta di ipotesi tipizzate dal legislatore, dove sono esclusi margini di discrezionalità nella valutazione del giudice, da intendersi vincolata e da realizzare attraverso un’attività di mero accertamento. Tuttavia, quelli ivi contemplati non possono considerarsi gli unici casi di condotte recanti offese non tenui, ovvero di comportamenti abituali. Sarà dunque precluso ex lege ritenere di particolare tenuità un reato in cui il soggetto attivo sia stato animato da motivi abietti o futili, ovvero commesso da chi si trovi nella condizione per vedersi contestare la recidiva specifica ma potrà senz’altro escludersi l’applicabilità della norma sia stata essa valutata o meno in precedenti gradi di giudizio laddove risulti inflitta una condanna a pena che si discosti dal minimo edittale, od in ipotesi nelle quali le circostanze attenuanti generiche, seppure concesse, debbano intendersi minusvalenti rispetto ad eventuali circostanze di segno contrario v. Cass., Sez. V, n. 44387 del 04/06/2015, Trischitta . 2.2 È da ricordare altresì la previsione del quinto comma dell’art. 131-bis, secondo cui l’istituto trova applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante . Ciò comporta che un fatto, da considerare attenuato in ragione della modestia del danno arrecato intuitivo ed immediato si palesa, ad esempio, il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. , dunque meritevole di una pur meno rigorosa sanzione, ben può ritenersi caratterizzato da modesta offensività all’esito di una valutazione complessiva, sì da non giustificare - malgrado ci si trovi al cospetto di un fatto che integra illecito penale - alcuna risposta sanzionatoria. La previsione del quinto comma dell’art. 131-bis cod. pen. rende già evidente la necessità di una chiarificazione preliminare un conto è discutere di tenuità del danno stricto sensu, che - segnatamente laddove evocata per descrivere le conseguenze di una condotta criminosa sul piano patrimoniale - si esaurisce in una connotazione del fatto ben altro è invece affrontare il problema della sussistenza e dell’eventuale tenuità dell’offesa, che involge problemi di tipicità e di qualificazione giuridica. Il fatto offensivo - di beni giuridici di rango costituzionale - è comunque un fatto tipico, anche nelle ipotesi in cui l’offesa si riveli particolarmente tenue e, mentre la dimensione quantitativa del danno può individuarsi soltanto all’esito di una indagine di merito, l’individuazione di un minimum di offesa attiene alla ricerca degli elementi necessari per sussumere la fattispecie concreta sub judice nel disegno astratto contemplato da una norma incriminatrice attività cui è certamente chiamato anche il giudice di legittimità . Ad ogni modo, con l’entrata in vigore della norma de qua deve rilevarsi che per la prima volta il legislatore consente che un fatto tipico, antigiuridico e colpevole ma tale da presentare un quantum di lesività di consistenza modestissima sfugga alla risposta sanzionatoria penale, perché non proporzionata a quel grado di offesa e dunque non giustificata viene così in rilievo la cosiddetta concezione gradualistica del reato, non solo in senso quantitativo come già autorizzavano a ritenere le previsioni analoghe all’art. 62 n. 4 cod. pen. , ma altresì in senso qualitativo, sul piano di una valutazione complessiva del disvalore da ricollegare alla condotta ed all’evento cagionato. In tale prospettiva, la norma in esame assume una portata speculare a quelle che, nella medesima parte generale del codice penale, svolgono funzione estensiva, come gli artt. 56 o 110 in base a queste ultime previsioni, condotte altrimenti atipiche perché non realizzative della fattispecie astratta disegnata dalla norma incriminatrice, ma solo connotate da idoneità ed inequivocità verso la commissione di un delitto, ovvero consistenti in forme di partecipazione materiale o psicologica al fatto tipico posto in essere da altri divengono passibili di sanzione penale l’art. 131-bis, al contrario, presiede ad una funzione che sul piano sostanziale potrebbe definirsi riduttiva, non consentendo che la sanzione penali operi in ordine a condotte che sarebbero - e rimangono - tipiche. In altri termini, la norma in esame, ove correlata a tutte le disposizioni di legge che ne rendano possibile l’applicazione in ragione delle previsioni sanzionatorie edittali, ne viene a tracciare - in punto di tipicità - una linea di confine inferiore, che la dottrina ha già avuto modo di definire quale limite tacito della norma penale . 2.3 Tanto premesso, sul piano delle previsioni edittali va subito chiarito che non si rinvengono ostacoli all’applicazione dell’istituto in argomento al caso di specie, come ritenuto dal giudice di merito il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. è infatti sanzionato fino ad un massimo di quattro anni di reclusione. Quanto ai requisiti di carattere soggettivo, non può dubitarsi che l’imputato fosse effettivamente incensurato, così escludendosi - avuto riguardo alla vita anteatta del M. - che quel tipo di comportamenti fosse per lui abituale. La norma che descrive la causa di esclusione della punibilità, tuttavia, impone di tener conto delle modalità concrete della condotta tenuta e delle conseguenze prodotte, richiamando - come già ricordato in precedenza - i parametri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen. e, con riferimento a tali indici-requisiti , appare innegabile l’assoluta carenza motivazionale in cui risulta incorso il Tribunale di Padova, limitatosi ad affermare in termini apodittici che sicuramente è innegabile la tenuità dell’offesa . Non è stato considerato, in particolare, che il M. si rese protagonista di prevaricazioni gratuite ed obiettivamente gravi, sia per l’estrema banalità delle ragioni del dissidio con il soggetto passivo occasionato da questioni di viabilità , sia per il protrarsi del comportamento aggressivo iniziato già quando l’imputato si trovava alla guida dell’auto , sia infine per avere egli insistito nel medesimo atteggiamento pur al cospetto della moglie e dei figli minori del querelante. Elementi, questi, di cui il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso dare contezza, quanto meno al fine di confutarne la rilevanza nella prospettiva della ricostruzione del quantum di offesa arrecata. Analogamente, il giudice di merito non ha valutato che l’imputato commise due delitti anche il concorso nel danneggiamento, a prescindere dalla successiva remissione della querela da parte del C. reati, in ipotesi, avvinti da identico disegno criminoso, con la conseguente necessità di prendere atto che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale - l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non opera in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di comportamento abituale , ostativa al riconoscimento del beneficio v. Cass., Sez. III, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv 264034 v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 4852/2017 del 14/11/2016, De Marco, e Cass., Sez. II, n. 1/2017 del 15/11/2016, Cattaneo . Né possono intendersi dirimenti le argomentazioni, comunque offerte dal Tribunale nella ricostruzione in fatto, circa il tono più aggressivo che sarebbe stato utilizzato dall’ignoto passeggero del M. , cui si dovrebbe imputare anche la rottura dello specchietto retrovisore in vero, non solo rimane comunque pacifico che i due agirono in concorso nell’ultima fase degli accadimenti, l’uno agevolando seppure con il solo scendere dall’auto il fare violento e intimidatorio dell’altro, ma è innegabile che la prima e più evidente condotta qualificabile ex art. 610 cod. pen. consisté nella manovra con cui l’auto del C. fu sorpassata, con tanto di collisione tra i due mezzi. E non è posto in dubbio da alcuno che la vettura antagonista rispetto a quella della persona offesa fosse condotta dal M. . Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’addebito ex art. 610 cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova, per il giudizio.