Alla ricerca dell’imputato (prima dell’emissione del decreto di irreperibilità)

Le nuove ricerche dell’imputato previste dall’art. 159, comma 1, c.p.p., prima dell’eventuale emissione del decreto di irreperibilità, devono essere disposte unicamente in Italia qualora non risulti che egli abbia spostato la propria residenza o dimora all’estero.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47921/17, depositata il 18 ottobre. Il caso. A seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio di un imputato per mancanza delle ricerche dello stesso nel luogo di nascita estero prima della dichiarazione di irreperibilità, il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione per la violazione degli artt. 157 Prima notificazione all’imputato non detenuto , 159 Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità e 169 Notificazioni all’imputato all’estero c.p.p Ricerche. Le nuove ricerche dell’imputato previste dall’art. 159, comma 1, c.p.p., prima dell’eventuale emissione del decreto di irreperibilità, devono essere disposte unicamente in Italia qualora non risulti che egli abbia spostato la propria residenza o dimora all’estero. Tale obbligo è però condizionato dalla sua praticabilità oggettiva, limite logico di ogni garanzia processuale. Nel caso di specie l’imputato risultava residenza in Italia e dagli non emergeva alcun indizio di un successivo trasferimento all’estero. L’ordinanza impugnata viene dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 18 ottobre 2017, n. 47921 Presidente Fiale – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo con provvedimento 10 marzo 2016, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio di R.P.S. in quanto il decreto dichiarativo dell’irreperibilità non era stato preceduto dalle ricerche, nel luogo di nascita all’estero dell’imputato. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Violazione di legge, art. 157, 159 e 169, cod. proc. pen Le nuove ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen. devono essere svolte esclusivamente in Italia qualora non risulti che l’imputato abbia residenza o dimora all’estero. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta fondato poiché l’imputato risultava residente in omissis e dagli atti non risultava un suo successivo trasferimento all’estero. In tema di notificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen., prima dell’eventuale emissione del decreto di irreperibilità è condizionato alla sua oggettiva praticabilità, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno all’epoca dei fatti, non dedito ad attività lavorativa rilevabile dagli atti e nato in paese con il quale non vi era alcuna convenzione di assistenza giudiziaria, legittimamente il giudice dell’esecuzione avesse emesso il decreto di irreperibilità sulla sola base delle informazioni di polizia, attestanti l’assenza di notizie circa l’attuale luogo di residenza dell’interessato, dopo il suo trasferimento dal luogo in cui era vissuto durante il giudizio . Sez. 2, n. 9815 del 05/12/2001 - dep. 11/03/2002, Lu Zhong Q, Rv. 22152101 vedi anche Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015 - dep. 08/07/2015, Ben Khelifa, Rv. 26410401 e Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010 - dep. 15/07/2010, Loncaric e altro, Rv. 24771901 . L’ordinanza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.