«Ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia». Non basta dirlo, va verbalizzato

L’avvertimento all’inquisito, al momento dell’arresto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sostituisce validamente la mancata documentazione dell’avvertimento di farsi assistere da un difensore in ordine alla perquisizione personale e al sequestro.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47587/17 depositata il 16 ottobre. Il fatto. La Corte d’Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, confermava la decisione di primo grado con cui l’imputato era stato condannato a 1 mese di arresto e 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 1, 2, lett. b , 2- bis e 2- sexies d.lgs. n. 285/1992 Guida sotto l’influenza dell’alcol . L’imputato impugna la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi, oltre che per l’omessa osservanza della pronuncia rescindente sull’utilizzabilità dell’alcoltest a fini probatori, per la ritenuta dimostrazione – sulla base della mera prova testimoniale della PG - del compimento del formale avviso di farsi assistere da un avvocato che non risultava verbalizzato. Avviso. Premettendo che la documentazione dell’attività procedimentale svolta dalla polizia giudiziaria è infungibile, la Corte precisa che l’avvertimento all’inquisito, al momento dell’arresto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sostituisce validamente la mancata documentazione dell’avvertimento di farsi assistere da un difensore in ordine alla perquisizione personale e al sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 Perquisizioni e 356 Assistenza del difensore c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p Sulla base di tale principio, il ricorso non risulta manifestamente infondato ma la Corte rileva l’intervenuta prescrizione del reato e annulla dunque la decisione impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 febbraio – 16 ottobre 2017, n. 47587 Presidente Amoresano – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano, del 29 settembre 2015, in sede di giudizio di rinvio per l’annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione con decisione n. 7962/2015 della sez. 4, si confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato C.M. alla pena di mesi 1 di arresto ed C 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lettera B , 2 bis e 2 sexies d.lgs. 285 del 1992 tasso alcool riscontrato di 1,24 g/l . In omissis . 2. C.M. propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen La Cassazione aveva annullato la precedente decisione e quindi l‘alcoltest non poteva più essere preso in considerazione. La questione di diritto dell’omesso avviso al difensore, era stata eccepita nei termini dalla difesa, quindi la prova dell’alcoltest era fuori dal processo, definitivamente. La decisione della Cassazione vincolava il giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen 2.2. Mancanza di motivazione violazione di legge, art. 192 cod. proc. pen Al contrario di quanto ritenuto nella decisione impugnata non è sufficiente la prova testimoniale della PG per ritenere compiuta la formalità dell’avviso di farsi assistere dal difensore, ma è sicuramente necessaria la verbalizzazione dell’avviso. La mancanza di qualsiasi verbalizzazione rende invalido nullo l’accertamento come già ritenuto dalla Cassazione nella sentenza di annullamento. Inoltre la veridicità della testimonianza di P.G., Cusumano, non può desumersi dalle dichiarazioni del teste T. . Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata. 2.3. Con successiva memoria si rappresentava la prescrizione del reato per il decorso del termine massimo di 5 anni dal commesso reato. Considerato in diritto 3. Il ricorso non risulta manifestamente infondato sulla necessità o no della verbalizzazione dell’attività di polizia giudiziaria, che avvisa il soggetto da sottoporre ad alcoltest della facoltà di farsi assistere dal difensore art. 114 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. pen. . Poiché la documentazione dell’attività procedimentale della polizia giudiziaria - tanto più quando essa debba essere trasfusa in un processo verbale - è infungibile, non vale a sostituire validamente la mancata documentazione dell’avvertimento all’inquisito del diritto di farsi assistere da un difensore in ordine alle operazioni di perquisizione personale e di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e 356 cod. proc. pen. e 114 delle norme di attuazione, l’avvertimento all’inquisito, al momento dell’arresto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sez. 6, n. 2705 del 09/12/1993 - dep. 04/03/1994, Severini, Rv. 19823901 vedi anche Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016 - dep. 08/06/2016, Palma, Rv. 26682501, sulla non idoneità dell’avvertimento generico nel verbale di sequestro notiziata dei propri diritti di legge . Tuttavia alla data odierna il reato ascritto all’imputato risulta prescritto 8 aprile 2016 , per decorso dei termini massimi di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. proc. pen. quindi deve annullarsi la decisione impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.