“Scusi, per il riesame deposito qui?”

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state investite ordinanza del 14 marzo 2017 della sezione III Penale della questione riassunta nel quesito di diritto che è stato così formulato se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’articolo 324 c.p.p. debba essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori .

Come è noto in punto esistevano due orientamenti del quale l’uno sosteneva la tesi, restrittiva, della possibilità di procedere al deposito della richiesta esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, e l’altro, certamente connotato da minor rigidità che indicava come detto atto fosse depositabile anche presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace presso cui si trovavano le parti od i loro difensori. A sostegno della prima e della seconda tesi, strano a dirsi, veniva invocato dagli Augusti interpreti, il disposto dell’art. 324, comma 2, del codice di rito. La norma. L’art. 324 c.p.p. recita La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6 in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9, 9-bis 3 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240, comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro . Evidente che il dilemma nasca dalla interpretazione che deve darsi al secondo comma, comma che fa riferimento alla necessità che la richiesta sia presentata con le forme previste dall'articolo 582 . Quali forme? Gli Ermellini si sono dunque interrogati su quali fossero le forme cui detto comma faceva riferimento. Secondo il primo orientamento, ovvero quello restrittivo, dette forme coinciderebbero con quelle utilizzate per redigere l’impugnazione non estendendosi, in forza dell’esplicito contenuto dei commi 1 e 5 dell’art. 324 c.p.p., a luoghi differenti rispetto a quelli che il Legislatore ha inteso indicare. Quindi le forme previste sono da rilevarsi esclusivamente con riferimento a quanto previsto dall’art. 582, comma 1 del codice di rito. Secondo altro orientamento invece il richiamo alle forme previste dall’art. 582 c.p.p. sarebbe da intendersi quale richiamo integrale a quanto disposto in detto articolo con la conseguenza di rendere possibile il deposito dell’atto anche presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui la parte o i suoi difensori si trovino. La soluzione. Le Sezioni Unite rilevano come la richiesta riesame in tema di misure cautelari reali debba, al pari di quella prevista dall’art. 309 c.p.p. in tema di misure personali, costituisca mezzo di impugnazione assoggettato alla disciplina generale per essi dettata dal codice di rito. Disciplina di cui è parte l’art. 582 c.p.p Gli artt. 324 e 309 c.p.p. descrivono discipline giuridiche del tutto analoghe, giacché in entrambe le ipotesi vi è l’indicazione, principale, dell’ufficio di cancelleria presso l’autorità giudiziaria investita della competenza funzionale per la decisione , entrambe le norme vengono poi completate con il richiamo all’art. 582 del c.p.p. attraverso allocuzioni del tutto simili. Osservano altresì come in tema di rapporti tra l’art. 309 e l’art. 582 le SS.UU. abbiano affermato principio di diritto ai sensi del quale il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’art. 309, comma 4, c.p.p. fa alle forme dell’art. 582 c.p.p. comprende anche il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero – omissis . Alla luce di quanto osservato le SS.UU. osservano come il comma secondo dell’art. 324 c.p.p. effettui un richiamo all’art. 582 c.p.p. nella sua integralità, dovendosi dunque considerarlo esteso ad ogni modalità procedurale indicata e contenuta nella norma di riferimento. Il Legislatore dunque ha voluto indicare, attraverso le indicazioni contenute nell’art. 324 c.p.p. quale fosse l’organo definitivo destinatario dell’istanza e non quello al quale necessariamente detta istanza debba essere in un primo momento presentata. Ragioni d’urgenza, connesse ai termini previsti per l’impugnazione, potrebbero costringere le parti private od i loro difensori, ad effettuare depositi presso cancelleria differenti rispetto a quelle indicate nell’art. 324 considerare detti depositi quali effettuati in difformità alla legge violerebbe il favor impugnationis con evidente, ed intuitive, implicazioni di incostituzionalità per violazione dell’art. 24 della Carta fondamentale. In conclusione ai densi dell’art. 324 del c.p.p., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero . Ovvero la disciplina delle impugnazioni avverso le misure cautelari personali o reali è, come forse poteva intuirsi dalla lettura sistematica del codice, identica.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 22 giugno – 13 ottobre 2017, n. 47374 Presidente Canzio – Relatore Bonito Ritenuto in fatto 1. F.G.M. , quest’ultimo nella qualità di terzo interessato, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lagonegro, proponevano richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo di un terreno, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in danno di F.G. , imputato del reato di cui agli artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il G.i.p. trasmetteva gli atti al Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, per le determinazioni di competenza, richiamando le disposizioni di cui all’art. 324, commi 1 e 5, cod. proc. pen 2. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 6 settembre 2016, dichiarava la inammissibilità della richiesta di riesame proposta al Tribunale di Lagonegro, giacché presentata, in violazione dei commi 1 e 5 dell’art. 324 cod. proc. pen., a giudice incompetente, atteso che, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. 3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 324 e 582, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo che l’istanza di riesame, ancorché depositata presso la cancelleria degli uffici giudiziari di Lagonegro, doveva ritenersi utilmente e legittimamente proposta che l’interpretazione restrittiva delle norme richiamate da parte del giudice potentino si risolveva in una limitazione della effettività della tutela giurisdizionale che analoga disciplina in materia di misure personali riceveva letture ermeneutiche contrarie a quella accreditata dal giudice della sede distrettuale che una differenziazione interpretativa delle due discipline, in materia reale ed in quella personale, risultava contrastata da un preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità. 4. Con ordinanza del 14 marzo 2017 la Terza Sezione penale, investita del ricorso, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’art. 324 cod. proc. pen., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori , contrapponendosi in materia due precisi orientamenti. 4.1. Secondo un primo orientamento, in tema di riesame delle misure cautelari reali deve essere valorizzato il rinvio contenuto nell’art. 324, comma 2, alle forme previste dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento richiamo in forza del quale, una volta presentata la richiesta di riesame in tali uffici nel termine di dieci giorni dalla esecuzione del sequestro, è irrilevante che l’atto pervenga o meno nel medesimo termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Si evidenzia che la formulazione letterale dell’art. 324 è analoga a quella dell’art. 309 cod. proc. pen., là dove, al comma 1, è stabilito che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5 e cioè quella del tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ed al comma 2 viene richiamata la disciplina di cui all’art. 582 cod. proc. pen. Di conseguenza, secondo questo orientamento, risulta irragionevole adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella ormai consolidata in materia di misure cautelari personali all’esito del pronunciamento di Sez. U., n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922. 4.2. Secondo il contrapposto orientamento, la richiesta di riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ed è inammissibile il gravame depositato presso la cancelleria di un diverso tribunale. Le pronunce che hanno assunto tali conclusioni ermeneutiche valorizzano, innanzitutto, il tenore letterale della norma richiamata ed il limite, ivi contenuto, al comma 2, del riferimento alla sole forme del citato art. 582, anche al fine di corrispondere ad esigenze di semplificazione ed accelerazione del procedimento. 5. Il Primo Presidente, con decreto del 2 maggio 2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio. 6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza di inammissibilità della richiesta di riesame, con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per la decisione sulla impugnazione. A sostegno di tali conclusioni osserva, innanzitutto, che la richiesta di riesame è un mezzo di impugnazione, sicché trova applicazione ogni norma sulle impugnazioni in generale, tra le quali l’art. 582 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, che, nella materia affine delle misure cautelari personali, l’art. 309 prevede una disciplina analoga a quella di cui all’art. 324, ed entrambe non possono che avere una identica lettura, per una imprescindibile esigenza di uniformità di discipline coinvolgenti garanzie in materia di diritti di rango costituzionale. Va poi valorizzato il principio del favor impugnationis, particolarmente vulnerabile, nella fattispecie, tenuto conto dei tempi brevi previsti dall’ordinamento per la tutela disciplinata dalla norma di riferimento. Considerato in diritto 1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero . 2. Sulla lettura dell’art. 324 cod. proc. pen., come annotato dalla Sezione rimettente, si contrappongono due orientamenti interpretativi, nessuno dei quali replicato in termini tali da consentirne la individuazione come maggioritario, in egual misura annoverandosi pronunce in un senso ovvero nell’altro. 2.1. Secondo un primo orientamento, teso a riferire alla norma in esame contenuti restrittivi, l’art. 324 cod. proc. pen., per il tenore letterale dei commi 1 e 5, contiene una previsione specifica del luogo ove deve essere presentata la richiesta di riesame della misura cautelare reale la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Previsione questa la quale prevale, pertanto, sulla norma di carattere generale di cui all’art. 582 cod. proc. pen., che al secondo comma prevede la possibilità di presentare l’atto di impugnazione anche in luoghi diversi, facendo salva peraltro, al comma 1, la possibilità di disposizioni in deroga al principio generale salvo che la legge disponga altrimenti . Di qui l’ulteriore conseguenza che il riferimento, pur contenuto nel comma 2 dell’art. 324 cod. proc. pen., alla norma generale di cui all’art. 582 cod. proc. pen., va interpretato come relativo esclusivamente alle forme con le quali la richiesta va presentata e non già al luogo di presentazione. Si valorizza infine, a favore della tesi in esposizione, la circostanza che l’obbligo di presentazione della domanda presso l’ufficio competente meglio favorirebbe le esigenze di semplificazione ed accelerazione del sistema. Sono espressione del riferito orientamento, in epoca recente, Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Lococo, Rv. 266375 Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Borghi, Rv. 264189 Sez. 2, n. 18281 del 29/01/2013, Bacharm, Rv. 255753 ed in tempi meno recenti, Sez. 4, n. 33337 del 19/07/2002 Cannavacciuolo, Rv. 222663 Sez. 5, n. 2915 del 22/05/2000, Fontana, Rv. 216655. 2.2. Secondo il contrario orientamento, viceversa finalizzato a fornire la norma di più ampi contenuti applicativi, il rinvio compiuto dall’art. 324, comma 2, all’art. 582, norma generale in materia di impugnazioni, consente il deposito della richiesta di riesame di misure cautelari reali anche nei luoghi in essa indicati eppertanto, visto il comma 2, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, con l’ulteriore corollario che è tempestivo il deposito dell’impugnazione nel termine di dieci giorni se entro tale termine la richiesta sia depositata presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’art. 582. Applicano tale lezione interpretativa, tra le più recenti, Sez. 2, n. 2664 del 21/12/2016, dep. 2017, Visconti, Rv. 269111 Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Schena, Rv. 266822 Sez. 3, n. 1369 del 27/05/2015, dep. 2016, Moscoloni, Rv. 265963 Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265462 Sez. 2, n. 45341 del 04/11/2015, De Petrillo, Rv. 2648721. Secondo le richiamate pronunce militano a favore della interpretazione estensiva della norma processuale in esame plurime ragioni. Innanzitutto il confronto dell’analoga disciplina in tema di misure cautelari personali, là dove sia l’art. 309 che l’art. 324 cod. proc. pen. fanno riferimento, come luogo di deposito della relativa richiesta, agli uffici del giudice competente e là dove entrambe le norme richiamano le forme di cui all’art. 582 cod. proc. pen., di guisa che sarebbe incongruo differentemente applicare le due discipline in considerazione del rilievo che, sull’art. 309 cod. proc. pen., le Sezioni Unite, già con sentenza n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922, ebbero ad accreditare la soluzione ermeneutica più ampia. Il riferimento, inoltre, alle forme di cui all’art. 582 contenuto nell’art. 324, comma 2, secondo tale lezione interpretativa, deve essere inteso a tutto l’articolo, in quanto regolatore di una disciplina generale, e non già al solo comma 1, in coerenza peraltro col principio, anch’esso di valenza generale, del favor impugnationis. 3. Ritiene la Corte che, tra le prospettate opzioni interpretative, di maggiore coerenza sistematica, logica e testuale sia quella da ultimo rappresentata, di più ampia potenzialità applicativa. 3.1. Appare opportuno prendere le mosse da un argomento sistematico. La richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all’art. 324, al pari di quella di cui all’art. 309 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, costituisce un mezzo di impugnazione e ad essa è pertanto applicabile la disciplina generale sulle impugnazioni prevista dal codice di rito Libro IX e l’art. 582 cod. proc. pen. è norma compresa nel Titolo I, recante, appunto Disposizioni generali . 3.2. Ancora richiamando la coerenza sistematica dell’ordinamento, non può non rilevarsi che gli artt. 324 e 309 cod. proc. pen., norme regolatrici, rispettivamente, delle misure cautelari reali e di quelle personali, quanto alla ricezione dell’atto di impugnazione, descrivono discipline del tutto analoghe, giacché in entrambe le ipotesi vi è l’indicazione, principale, dell’ufficio di cancelleria presso l’autorità giudiziaria investita della competenza funzionale per la decisione il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nella fattispecie disciplinata dall’art. 324, commi 1 e 5 il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, nella ipotesi regolata dall’art. 309, commi 4 e 7 . In entrambe le norme, poi, la indicazione principale si completa con il richiamo all’art. 582 cod. proc. pen. l’art. 324, al comma 2, recita infatti La richiesta è presentata nelle forme previste dall’art. 582 mentre l’art. 309 dispone, nel secondo periodo del comma 4 Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583 . 3.3. Sul rapporto tra gli artt. 309 e 582 cod. proc. pen., sono intervenute le Sezioni Unite, affermando il seguente principio Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’art. 309, comma 4, cod. proc. pen. fa alle forme dell’art. 582 stesso codice comprende anche il comma 2 del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al comma 3 dell’art. 309 cod. proc. pen., è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del tribunale indicato nel comma 7 dello stesso art. 309 cod. proc. pen. Sez. U., n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922 . Appare utile richiamare gli argomenti sviluppati a sostegno del principio di cui alla massima appena evocata, giacché la soluzione restrittiva è affidata esclusivamente al dato testuale della norma, dal quale si è voluto dedurre che dal successivo richiamo all’art. 582 siano esclusi i diversi uffici indicati nel comma 2 dello stesso articolo il dato testuale richiama però le forme previste dall’art. 582 nella loro globalità e senza limitazioni che il legislatore, ove avesse inteso porre, avrebbe formulato esplicitamente sotto tale aspetto non è vano il rilievo che, in genere e salvo particolari limitazioni, il rinvio operato da una norma alle forme previste da altra disposizione, non è limitato ai meri requisiti formali di un atto, ma si estende ad ogni modalità procedurale della norma alla quale il rinvio viene operato l’apparente contrasto fra l’esplicita indicazione della cancelleria del tribunale di cui al comma 7 dell’art. 309 ed il successivo generico richiamo alle forme di cui all’art. 582 che potrebbe far ritenere come da quel richiamo sia esclusa la possibilità della presentazione dell’atto in diversi uffici può essere spiegato nel senso che il legislatore abbia voluto indicare l’organo definitivo destinatario dell’istanza e non quello al quale necessariamente questa deve essere in un primo momento presentata le allegate ragioni d’urgenza potrebbero compromettere proprio l’attuazione di quel diritto che si pretende con esse di assicurare ancor più rapidamente una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con quel favor impugnationis cui è indubbiamente ispirato il sistema processuale, con intuitive possibilità di implicazione costituzionale, in relazione all’art. 24 Cost., che già di per sé stesse portano a preferire l’interpretazione più aderente alla salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito. 4. A fronte delle ragioni sin qui offerte, appare quindi debole l’argomento, pure sviluppato a sostegno della interpretazione restrittiva, volto a valorizzare esigenze di semplificazione e di celerità procedimentale, sia perché subvalente siffatta ragione rispetto a quelle di rilievo giuridico e sistematico innanzi richiamate, sia perché comunque illogico e contraddittorio, là dove si consideri che la rapidità procedimentale si risolve nel restringimento delle possibilità di tutela, per i tempi contenuti assegnati alla difesa della parte privata. Appare poi utile rimarcare che l’argomento valorizzato dalla pronunce assertive della soluzione restrittiva, secondo cui l’incipit della norma ex art. 582 cod. proc. pen. Salvo che la legge disponga altrimenti la confermerebbe, si presta a considerazioni opposte, perché l’inciso è coerente con una disciplina generale e non con una disciplina derogatoria a quella generale contenente il richiamo della norma generale l’art. 582 cod. proc. pen., appunto . Non può, infine, rimanere estraneo alla soluzione ermeneutica l’argomento che la tesi restrittiva esclude, di fatto, la possibilità di tutela dei residenti all’estero. 5. Alla stregua delle esposte considerazioni va dunque enunciato il seguente principio di diritto Ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero . 6. Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza in scrutinio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti perché presentata al Tribunale di Lagonegro, diverso da quello individuato ai sensi dell’art. 324, commi 1 e 5, cod. proc. pen., vale a dire il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nella specie il Tribunale di Potenza. L’ordinanza confligge col principio di diritto innanzi formulato, in applicazione del quale si palesa rituale la presentazione della richiesta di riesame ad un tribunale diverso da quello competente per la decisione, ovverosia, tornando al caso portato all’esame della Corte, il Tribunale di Lagonegro. Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice territoriale per la decisione sulla richiesta di riesame. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio di riesame.