Le polizze con finalità non previdenziali sono assoggettabili a sequestro conservativo

Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario.

Così la Cassazione con la sentenza n. 47012/17, depositata il 12 ottobre. Il caso. Il Tribunale del Riesame confermava il provvedimento del Tribunale che disponeva il sequestro conservativo di una polizza vita assicurativa, sottoscritta dal ricorrente e da lui riscattata, argomentando che per questa via si è prodotto il pericolo del venire meno delle garanzie patrimoniali relative alla pena pecuniaria e alle ingenti spese processuali. Avverso tale provvedimento l’imputato ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento del decreto deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione per aver, il Tribunale, erroneamente disconosciuto che il contratto sottoscritto dal ricorrente rientra nell’alveolo delle polizze assicurative sulla vita e non costituisce una forma di investimento in strumenti finanziari, con la conseguente impossibilità di assoggettarlo a sequestro conservativo. Riscatto polizza assicurativa. La Corte afferma che le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario . Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento non può ritenersi omessa, infatti, la Cassazione osserva che la polizza è collegata a un fondo di gestione mirante a massimizzare il rendimento e che la sua finalità previdenziale della previsione di un indennizzo al verificarsi di alcuni sinistri risulta fortemente ridimensionata da un’ampissima facoltà di riscatto anticipato concessa all’assicurato ad nutum dal pagamento di 3 annualità di premio, a fronte di una scadenza naturale del contratto fissata in 25 anni . Sulla base di tali considerazioni la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 settembre – 12 ottobre 2017, n. 47012 Presidente Carcano Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 2/03/2017, il Tribunale del riesame di Lecco ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Lecco ha disposto il sequestro conservativo di una polizza vita assicurativa, sottoscritta da N.M. già condannato, in primo grado, per partecipazione a associazione a delinquere di stampo mafioso e da lui riscattata, argomentando che per questa via si è prodotto il pericolo del venire meno delle garanzie patrimoniali relative alla pena pecuniaria e alle ingenti spese processuali. 2. Nel ricorso di N. si chiede l’annullamento del decreto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere erroneamente disconosciuto che il contratto sottoscritto dal ricorrente rientra nell’alveo delle polizze assicurative sulla vita e non costituisce una forma di investimento in strumenti finanziari, con la conseguente impossibilità di assoggettarlo a sequestro conservativo per la sua finalità previdenziale non caducata dall’avvenuto riscatto perché questo non costituisce una mera restituzione dei premi versati ma la corresponsione seppure in misura ridotta della originaria prestazione assistenziale della assicurazione sulla vita. 3. La Procura generale chiede che il ricorso sia rigettato osservando che il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la natura prevalentemente finanziaria e non previdenziale della polizza vita stipulata dal ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse ex art. 324 cod. proc. pen. fra le quali quella del Tribunale che decide ex art. 318 cod. proc. pen. sulla richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro conservativo è ammesso solo per violazione di legge e in questa nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia vizi della motivazione così radicali da rendere l’argomentazione a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari per rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 Sez. 3, n. 4670 del 07/11/1990, dep. 1991, Rv. 186137 . 2. Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Rv. 266703 . Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato non soltanto non può ritenersi omessa ma, anzi, pagg. 3-5 osservando che la polizza è collegata a un fondo di gestione mirante a massimizzare il rendimento e che la finalità latu sensu previdenziale della previsione di un indennizzo al verificarsi di alcuni sinistri risulta fortemente ridimensionata da un’amplissima facoltà di riscatto anticipato concessa all’assicurato ad nutum dal pagamento di tre annualità di premio, a fronte di una scadenza naturale del contratto fissata in venticinque anni , ha fornito una congrua spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto legittima la misura ablativa Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Rv. 267592 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali.