La reiterazione della violenza sessuale è incompatibile con l’attenuante di casi di minore gravità

La Corte afferma che ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p. vada effettuata una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 45582/17, deposita il 4 ottobre. Il caso. Un bidello, in servizio presso una scuola primaria, approfittando del proprio ruolo e della propria funzione, seguiva ripetutamente delle fanciulle nel bagno, violando la loro intimità e approfittando di tali circostanze appartate, per compiere atti di violenza sessuale con toccamenti e palpazioni . Le condotte erano state, inoltre, lungamente reiterate per almeno sei mesi e nei confronti di numerose fanciulle. Il GUP del Tribunale riqualificava il fatto, a lui inizialmente ascritto, escludendo la configurabilità del art. 609 -quater Atti sessuali con minorenne c.p., ritenendo configurabile il reato di cui all’art. 609 -bis Violenza sessuale e 609 -ter Circostanze aggravanti c.p Avverso tale pronuncia ricorreva in Cassazione la Procura Generale delle Repubblica, lamentando l’erronea applicazione dell’attenuante dei fatti di minore gravità di cui all’art. 609 -bis , comma, 3, c.p Casi di minore gravità. La Cassazione accoglie il ricorso, riconoscendo che, nel caso di specie, non possa applicarsi l’attenuante in esame. L’imputato, infatti, ha compiuto la condotta a lui contestata in modo reiterato e su più vittime, non potendo così configurare l’attenuante di cui al comma 3. La Corte afferma, infatti, che ai fini dell’applicazione dell’attenuante vada effettuata una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età. Al contrario, per negarne la sussistenza, basta la sussistenza di un solo elemento di conclamata gravità. Nel caso di specie, la sola valutazione dei fatti come di limitata invasività da parte del Tribunale, non basta a configurare l’attenuante, al contrario la reiterazione della condotta basta al escluderla. Per questo motivo la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta attenuante ex art. 609 -bis, comma 3, c.p.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 gennaio – 4 ottobre 2017, n. 45582 Presidente Savani – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 aprile 2016 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, giudizio abbreviato, condannava C.C. alla pena di anni 2 di reclusione ritenuta l’ipotesi del comma 3, dell’art. 609 bis cod. pen. prevalente sull’aggravante, con le pene accessorie di legge imputato di 4 episodi - capi A, B, C e D, ex art. 81, 609 quater, comma 1, numero 1,609 bis e 609 ter n. 1 cod. pen. Commessi in omissis dall’ omissis . Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze riqualificava il fatto escludendo la configurabilità dell’art. 609 quater, ritenendo configurabile il reato di cui agli art. 609 bis e 609 ter, cod. pen 2. La Procura Generale della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Erronea applicazione della legge penale, art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. mancanza o contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale nella sentenza impugnata ha ritenuto di concedere l’attenuante del comma 3, dell’art. 609 bis cod. pen. tenuto conto della limitata invasività sessuale degli atti, consistiti soltanto in fugaci toccamenti e palpazioni. Il giudice deve tener conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi di valore aggiuntivo indicati dall’articolo 133 cod. pen L’imputato nel caso di specie ha lungamente abusato del suo ruolo di bidello, in servizio presso la scuola primaria ove sono avvenuti gli atti sessuali, approfittando di condizioni di tempo di luogo di persona tali da agevolare la sua condotta. Ripetutamente ha seguito le vittime nel bagno, violando l’intimità delle fanciulle o approfittato di luoghi appartati per consumare i reati, approfittando inoltre delle mansioni che gli erano state affidate e che gli garantivano contatti con le fanciulle. Le condotte sono state lungamente reiterate per almeno sei mesi, rivolte verso numerose fanciulle a dimostrazione della pervicacia dell’imputato e della sua personalità morbosa, che lo spingeva a violare la libertà sessuale delle fanciulle e, in definitiva, della sua specifica pericolosità sociale. Le condotte inoltre sono state messe in atto con metodi invasivi e modalità violente e costrittive infine i toccamenti non sono stati fugaci o superficiali, avendo l’imputato ripetutamente toccato direttamente gli organi genitali. I fatti sono stati oggettivamente gravi e non poteva riconoscersi nessuna attenuante, tantomeno con giudizio di prevalenza. Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi. In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. - Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la reiterazione degli abusi nel tempo, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, possa essere compatibile con la minore gravità del fatto - Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 - dep. 22/02/2016, P.G. in proc. D, Rv. 266272. Inoltre la minore gravità deve escludersi con la reiterazione delle condotte su più vittime In tema di violenza sessuale, l’attenuante speciale della minore gravità, di cui all’art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo - Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015 - dep. 22/05/2015, T., Rv. 263749 -. Nel caso di specie, come risulta dall’imputazione, e dalla motivazione della decisione impugnata, le vittime sono numerose 4 ragazze e i comportamenti reiterati nel tempo inoltre doveva valutarsi anche la particolare posizione del ricorrente bidello e l’abuso del ruolo. La sentenza impugnata si limita a ritenere un solo aspetto della vicenda l’invasività sessuale degli atti , senza completa ed adeguata analisi di tutti gli aspetti dei fatti. La motivazione, quindi, deve ritenersi non adeguata, mancante. La sentenza deve pertanto annullarsi, limitatamente alla ritenuta attenuante dell’art. 609 bis, comma 3, cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta attenuante ex art. 609 bis, comma 3, cod. pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.