Istanza di ricusazione posta nel corso dell’udienza, quali i termini per la presentazione?

La Corte ha rilevato la distinzione esistente tra i termini per presentare l’istanza di ricusazione, nel caso in cui la causa della stessa attiene ad eventi o atti giuridici esterni all’udienza, e i termini prescritti quando la ricusazione sia divenuta nota, come nel caso di specie, durante il dibattimento.

Sul tema la Suprema Corte con sentenza n. 45544/17, depositata il 3 ottobre. Il caso. Il ricorrente propone ricorso in Cassazione contro l’ordinanza della Corte d’Appello con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione nei confronti di un magistrato che, nel corso del processo in cui era parte lo stesso ricorrente, aveva indebitamente anticipato le proprie valutazioni sugli esiti della decisione finale. La Corte di merito aveva rilevato la tardività dell’istanza, rispetto al termine fissato dall’art. 38 c.p.p. relativo ai termini e forme per la dichiarazione di ricusazione , e la mancanza di documentazione a fondamento della contestazione. Ricusazione divenuta nota nel corso dell’udienza. Secondo la Corte, nel caso in cui la causa di ricusazione sia sorta nel corso dell’udienza, la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza stessa, con la riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termini di 3 giorni previsto dall’art. 38, comma 2, c.p.p., in quanto non può essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione nella cancelleria competente. La Corte, quindi, rilevando una chiara differenza dei termini prescritti per l’istanza di ricusazione posta fuori udienza e quella formulata nel corso del dibattimento, ha voluto temperare la rigorosa disposizione che prescrive di proporre la dichiarazione di ricusazione, ravvisata nel corso dell’udienza, entro il termine dell’udienza stessa. Infatti indipendentemente dalla collocazione della sede del giudice competente a ricevere la dichiarazione di ricusazione, il termine di 3 giorni previsto nella prima parte del secondo comma dell’art. 38 per la formalizzazione dell’istanza possa essere esteso a tale ipotesi, purché la dichiarazione di ricusazione sia formulata dalla parte nella stessa udienza . Per questo la Cassazione ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza della Corte territoriale in quanto ha rilevato che l’istanza di ricusazione stessa era stata presentata 10 mesi dopo l’insorgere della causa di ricusazione ed inoltre non risultava essere stata formulata all’udienza la dichiarazione di ricusazione. Non sussistendo i presupposti per intervenire la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 marzo – 3 ottobre 2017, n. 45544 Presidente Cavallo – Relatore Galterio Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 12.5.2016 la Corte di Appello di Salerno ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta da I.S. nei confronti della dott.ssa P.G. , magistrato in servizio presso il Tribunale di Salerno sia perché tardiva rispetto al termine fissato dall’art. 38 c.p.p. sia perché priva della documentazione a fondamento delle contestazioni svolte. Avverso il suddetto provvedimento l’istante ha proposto, per il tramite del difensore ricorso per Cassazione, articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 111 Cost. e agli artt. 38, comma 2, 41 e 125 c.p.p., di aver ritualmente e tempestivamente proposto l’istanza in esame, avanzata sin dall’udienza del 9.6.2015 con riserva di formulare i motivi dopo aver esaminato le trascrizioni del verbale di udienza materialmente consegnategli solo il 26.4.2016, onde l’istanza depositata in data 29.4.2016 deve ritenersi svolta nei termini di legge il deposito dei verbali era necessario riguardando l’anticipazione di giudizio formulata dal giudice delle eccezioni svolte dalla difesa. 2. Con il secondo motivo lamenta in relazione ai vizi di cui all’art. 606 lett. d ed e c.p.p. l’omessa pronuncia sull’istanza proposta dall’imputato, essendosi il provvedimento impugnato limitato ad esaminare l’istanza articolata dal difensore. 3. Con il terzo motivo contesta in relazione ai vizi di cui all’art. 606 lett. d ed e c.p.p. di aver omesso di presentare la documentazione a sostegno dei motivi posto che la prova del fatto oggetto dell’istanza di ricusazione risultava dal verbale di udienza che doveva essere richiesto dalla Corte di Appello, avendo la difesa potuto esclusivamente allegare i documenti relativi all’istanza di astensione del dott. Pa.Fr. poiché il processo riguardava un PM del soppresso Tribunale di Rossano da costui presieduto. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A differenza dell’ipotesi in cui la causa di ricusazione attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell’udienza dibattimentale ove il termine per la proposizione della dichiarazione di cui all’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la causa di ricusazione medesima sia venuta a conoscenza effettiva e completa dell’interessato, nei suoi termini fattuali e giuridici Sez. 6, n. 30181 del 04/06/2013 - dep. 12/07/2013, Berlusconi e altro, Rv. 255611 , qualora invece, come è accaduto nella fattispecie in esame, la relativa causa sia sorta nel corso dell’udienza, la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente. Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014 - dep. 03/09/2014, Della Gatta e altro, Rv. 260096 . Con tale pronuncia chiarificatrice questa Corte nel suo più ampio consesso ha ritenuto di temperare il rigore derivante dalla disposizione secondo cui, se la causa di ricusazione sia divenuta nota nel corso della udienza, la dichiarazione di ricusazione debba essere proposta in ogni caso prima del termine della udienza , affermando che indipendentemente dalla collocazione della sede del giudice competente a ricevere la dichiarazione di ricusazione, il termine di tre giorni previsto nella prima parte del secondo comma dell’art. 38 per la formalizzazione dell’istanza possa essere esteso a tale ipotesi, purché la dichiarazione di ricusazione sia formulata dalla parte nella stessa udienza. Correttamente pertanto la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 29.4.2016, ovverosia ben dieci mesi dopo l’insorgere della causa di ricusazione consistita nella dichiarazione resa dal giudice nel corso dell’udienza svoltasi in data 9.6.2015 con la quale avrebbe indebitamente anticipato le proprie valutazioni in ordine gli esiti della decisione finale, senza che neppure risulti essere stata formulata all’udienza la dichiarazione con riserva, a nulla rilevando il successivo deposito della trascrizione del verbale di udienza che non incide sulla conoscenza della causa legittimante l’istanza di ricusazione, divenuta nota nel corso della stessa udienza in cui è stata pronunciata la frase censurata. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo a prescindere dal rilievo che essendo il difensore chiamato a svolgere l’attività difensiva in nome e per conto dell’imputato ogni istanza da costui proposta è necessariamente riferita al suo assistito, va in ogni caso rilevato che nessuna istanza risulta essere stata formalizzata in udienza tenuto conto che nello stesso ricorso si menziona una richiesta di ricusazione avanzata in udienza con riserva di formulare i motivi . 3. La stessa sorte segue anche il terzo motivo. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014 - dep. 02/02/2015, Corrado, Rv. 262052 . Immune da censure è pertanto l’ulteriore profilo di inammissibilità rilevato dalla Corte salernitana per mancato deposito della documentazione a sostegno dei motivi addotti, spettando al ricusato e non al giudice l’onere di selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l’intervento di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.