La presenza del bidello nella scuola non basta per escludere l’aggravante per l’auto danneggiata

L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede deve intendersi come volta ad apprestare una maggiore tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua.

Così ha deciso la Suprema Corte con la sentenza numero 45311/17, depositata il 2 ottobre. Il caso. La Corte d’appello conferma la decisione del Tribunale, disponendo la condanna dell’imputato per il reato di danneggiamento aggravato, ai danni di una vettura. Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva in Cassazione, lamentando tra le doglianze la violazione di legge con riguardo alla ritenuta competenza per materia del Tribunale monocratico invece che del Giudice di Pace. Il ricorrente lamenta, infatti che i Giudici abbiano erroneamente reputato sussistente l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nonostante l’autoveicolo in contestazione fosse posteggiato all’interno di un edificio scolastico con accesso controllato. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. In relazione a tale doglianza, la Cassazione afferma che sia giurisprudenza consolidata dei Giudici di Legittimità, quelle di ritenere che l’aggravante ex art. 625 numero 7 c.p. si configuri anche in caso di oggetto sottoposto a sorveglianza saltuaria. La ratio della disposizione, infatti, deve intendersi come volta ad apprestare una maggiore tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua. Sulla scorta di tale valutazioni si è ritenuta sussistente l’aggravante in esame, anche nella specie di furto consumato in un sistema di videosorveglianza che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Per cui potrà ritenersi sussistente l’aggravante solo nel caso in cui il furto avvenga in presenza di un sistema specificatamente efficacie nell’impedire la sottrazione del bene. Ne deriva che tale ratio dovrà trasporsi anche nel caso di specie, in cui la presenza del bidello all’ingresso dell’istituto scolastico non può ritenersi volta alla tutele delle auto, ma ad altre funzioni. Per questo motivo la Cassazione ritiene sussistente l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 settembre – 2 ottobre 2017, n. 45311 Presidente Diotallevi – Relatore De Santis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto il B. colpevole del delitto di danneggiamento aggravato ai danni dell’autovettura di proprietà di T.R. , condannandolo alla pena di mesi uno di reclusione ed accordando i doppi benefici di legge, con subordinazione della sospensione al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato nella misura di Euro quattromila. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo 2.1 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta competenza per materia del tribunale monocratico invece che del giudice di pace. La difesa del ricorrente assume che erroneamente i giudici di merito abbiano reputato sussistente l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nonostante l’autoveicolo in contestazione fosse posteggiato all’interno di un istituto scolastico il cui accesso era controllato 2.2 la violazione dell’art. 165 cod.pen. in quanto la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado nel punto relativo alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno senza valutare le condizioni economiche dell’imputato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Invero, il primo motivo revoca in dubbio, quale presupposto dell’eccezione di incompetenza per materia, la sussistenza nella specie dell’esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 cod.pen. dell’autoveicolo danneggiato. La tesi, come già concordemente rilevato dai giudici di merito, non ha pregio. Per costante e condivisibile avviso della giurisprudenza di legittimità la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell’aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua Sez. 2, n. 561 del 09/12/2008, Bacconi e altri, Rv. 242716 Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, Felici, Rv. 263258 Sez. 2, n. 12880 del 05/03/2015, Meduri, Rv. 262779 . Si è, pertanto, ritenuta integrata la circostanza anche in presenza, nel luogo in cui si consuma il delitto di furto, di un sistema di videosorveglianza che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, giacché soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Scalambrieri, Rv. 265808 . La saltuaria presenza per le esigenze di istituto di un bidello all’ingresso non è suscettibile di vanificare la ratio della circostanza, trattandosi di soggetto cui non è funzionalmente demandata la vigilanza sugli autoveicoli posteggiati nel cortile dell’edificio scolastico. A tanto consegue che correttamente il reato è stato contestato e ritenuto in forma aggravata, secondo la previgente formulazione della norma, e della sua cognizione è stato investito il Tribunale in composizione monocratica. 4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al secondo motivo giacché in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352 Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, 267134 Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, Fanella, Rv. 266873 . Nella specie, il ricorrente risulta dipendente statale, in servizio presso l’istituto scolastico diretto dalla parte civile e, quindi, percettore di un reddito fisso idoneo a far fronte alla condizione apposta e ha omesso in sede di gravame l’alligazione di circostanze eventualmente ostative che avrebbero fatto insorgere in capo alla Corte territoriale l’obbligo di motivato apprezzamento. 6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che, in considerazione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1500,00. Al ricorrente fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa della parte civile nell’odierno grado, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile T.R. liquidate in 3.510,00 oltre accessori di legge,