Riduzione delle sanzioni amministrative accessorie: l’imputato aveva piena disponibilità del veicolo

L’imputato chiede in Cassazione sia rivalutata la decisione del giudice di merito, prendendo in considerazione il fatto che l’automobile utilizzata al momento del fatto era di proprietà della società di cui è socio ed amministratore.

Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 44627, depositata il 27 settembre. Il caso. Il Tribunale, condannando l’automobilista, aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in considerazione della terzietà del veicolo e aveva, inoltre, sostituito la pena principale con quella dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Il condannato ricorre in Cassazione sostenendo che l’auto in cui si trovava il giorno del fatto non era un veicolo che appartiene a persona estranea al reato, in quanto, era della società di cui esso è socio e amministratore. Appartenenza/disponibilità del veicolo. Il ricorrente sostiene in Cassazione che avendo esso piena disponibilità del bene, il Giudice di merito avrebbe potuto bilanciare la sanzione amministrativa erogata con la clausola di salvezza di cui all’articolo 186, comma 9- bis, del codice della strada revoca della confisca e riduzione della metà della sospensione della patente , evitando così conseguenze esistenziali per la sua attività. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, in quanto la Corte d’Appello non ha compiutamente affrontato l’aspetto secondo cui nel caso si rende necessaria una puntale verifica in fatto in ordine all’effettiva appartenenza/disponibilità del veicolo ai fini della corretta applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da applicarsi nel caso concreto, dovendosi tenere conto che, in tema di confisca, non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere sostanziale disponibilità del bene . Per questa ragione la S.C. annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa e rinvia per nuovo giudizio sul punto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 giugno – 27 settembre 2017, n. 44627 Presidente Di Salvo – Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Il difensore di T.G.B. ricorre avverso la sentenza resa dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna nella parte in cui, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo a carico del medesimo per il reato ex art. 186, lett. c , cod. strada, applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due in considerazione della terzietà del veicolo . La pena principale veniva sostituita con quella dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Espone che l’automobile a bordo della quale si trovava l’imputato il giorno del fatto appartiene alla T.G.B. & amp C. S.a.s., di cui il prevenuto è socio accomandatario e amministratore. Deduce, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto irrogare la sospensione della patente per un solo anno essendo evidente nella sentenza la volontà del giudicante di contenere nel minimo la detta sanzione accessoria, stante il richiamo all’incensuratezza, la concessione delle attenuanti generiche e la conversione della pena detentiva ex I. 689/81 , trattandosi di veicolo che non appartiene a persona estranea al reato, atteso che l’imputato ha la sostanziale disponibilità del bene. In tal modo la pur prevista confisca del veicolo sarebbe bilanciata dalla clausola di salvezza di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada revoca della confisca e riduzione della metà della sospensione della patente in caso di positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità . Deduce che l’interesse a ricorrere deriva dal fatto che il prevenuto percorre, prevalentemente per ragioni lavorative, circa 60.000 Km all’anno in automobile, per cui se dovesse scontare la sanzione accessoria residua come determinata dal GIP, ciò avrebbe conseguenze esiziali per la sua attività. 2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni relative alla confisca del veicolo e alla sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata è contraddittoria laddove, in parte motiva, accenna alla confisca del veicolo pur non riportando tale statuizione in dispositivo e nel contempo dispone la sospensione della patente di guida per due anni sul presupposto della non appartenenza del veicolo al prevenuto. In realtà, quest’ultimo aspetto non è stato compiutamente affrontato dal giudice di merito, per cui nel caso si rende necessaria una puntuale verifica in fatto in ordine alla effettiva appartenenza/disponibilità del veicolo ai fini della corretta applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da applicarsi nel caso concreto, dovendosi tenere conto che, in tema di confisca, non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, Cioce e altro, Rv. 24988501 Sez. 4, n. 10912 del 23/2//2012, non mass. . 4. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto dianzi accennato, con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo esame in merito alla eventuale confisca del veicolo e alla durata della sospensione della patente di guida. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa applicata e rinvia al Tribunale di Ravenna, per nuovo giudizio sul punto.