Il decesso dell’avvocato di fiducia non è causa di nullità del procedimento

Il fatto che il difensore, dopo aver ricevuto regolare notifica del decreto che ha disposto il giudizio o dell’avviso di udienza, non abbia poi potuto esercitare il proprio mandato in giudizio perché deceduto, non inficia la validità del procedimento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44222/17 depositata il 26 settembre. La vicenda. A seguito di alcune contestazioni in materia di edilizia ed urbanistica, l’imputato veniva condannato sia in primo che in secondo grado. La sentenza d’appello viene impugnata in Cassazione dalla difesa che deduce come unico motivo di ricorso la lesione del proprio diritto di difesa in quanto il giudizio d’appello si sarebbe svolto nella contumacia dell’imputato ed in assenza del difensore di fiducia deceduto a pochi dalla celebrazione dell’udienza. Decesso del difensore. La doglianza non trova condivisione da parte del Collegio che osserva come, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non integra alcuna nullità del procedimento il fatto che il difensore, dopo aver ricevuto regolare notifica del decreto che ha disposto il giudizio o dell’avviso di udienza, non abbia poi potuto esercitare il proprio mandato in giudizio perché deceduto nel frattempo. In tal caso viene riconosciuta la necessità di nominare un difensore d’ufficio che può richiedere all’organo giudicante la concessione di un termine a difesa. La notifica del decreto di citazione a giudizio non dovrà infatti essere rinnovata. Nel caso in esame però non risulta che il difensore d’ufficio nominato abbia formulato richiesta di differimento della celebrazione del giudizio e dunque nessuna nullità o vizio del procedimento può essere rilevata. In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 gennaio – 26 settembre 2017, n. 44222 Presidente Savani – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 4 giugno 2015 la Corte di appello di Palermo, in accoglimento della impugnazione proposta dal locale Procuratore generale e rigettando contestualmente la impugnazione proposta, ancorché con diverse finalità, anche dall’imputato, ha riformato la sentenza con la quale il precedente 17 dicembre 2013 il Tribunale di tale medesima sede aveva condannato F.S. , concesse al medesimo le attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda, avendolo riconosciuto responsabile delle contravvenzioni in materia edilizia ed urbanistica di cui al capo di imputazione a lui contestato, unificate le medesime sotto il vincolo della continuazione. In particolare la Corte territoriale, disatteso come detto l’appello del prevenuto, ha, invece, accolto quella della pubblica accusa nella parte in cui era stata contestata la legittimità della concessione delle attenuanti generiche in ragione della sola pregressa incensuratezza dell’imputato escluse, pertanto, le dette attenuanti la pena inflitta al F. era stata elevata a mesi 4 di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza il F. , assistito dal proprio difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze ad un solo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto, si intende sotto il profilo della violazione di legge, la nullità della sentenza per lesione del diritto alla difesa. Ha, infatti, riferito il ricorrente che il giudizio di fronte alla Corte di appello si è svolto in assenza del suo difensore di fiducia, ed in sua contumacia, in quanto alla data di celebrazione dell’udienza di fronte alla Corte di appello, cioè il 4 giugno 2015, il detto difensore fiduciario era deceduto da soli 9 giorni. Ha aggiunto il ricorrente che, a causa della prossimità fra tale evento e la celebrazione del giudizio, egli non era ancora conoscenza della scomparsa del suo difensore evento di cui avrebbe avuto contezza solo il successivo 13 luglio 2015 e, pertanto, non aveva provveduto a nominare un nuovo patrono. Alla luce della precedenti argomentazioni e richiamando anche l’art. 6, paragrafo 3, lettera c , della CEDU, il quale prescrive che, onde salvaguardare il diritto di difesa, deve essere data la possibilità all’individuo di essere assistito durante tutto l’ iter procedimentale da un difensore di propria scelta, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Considerato in diritto Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato il motivo posto a suo sostegno, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, non integra alcuna ipotesi di nullità del procedimento il fatto che, essendo stato regolarmente notificato al difensore di fiducia il decreto con il quale è stato disposto il giudizio ovvero l’avviso di udienza, questi non abbia potuto esplicare il suo mandato in quanto deceduto nell’intervallo di tempo fra la predetta notificazione e la data di celebrazione del giudizio. D’altra parte ad una situazione del genere descritto, potenzialmente tale da comportare una lesione del diritto di difesa lesione, tuttavia, non preventivamente ovviabile non potendo certo rientrare nel novero delle conoscenze dell’organo giudicante l’avvenuto decesso del difensore di fiducia dell’imputato nell’intervallo di tempo sopra indicato , il legislatore e la giurisprudenza hanno posto rimedio per un verso disponendo la necessità, ove il prevenuto sia privo di un’attuale difesa tecnica, quale che ne sia la ragione, della nomina di un difensore di ufficio e nella possibilità data a questòultimo di richiedere all’organo giudicante che lo ha investito del compito difensivo, in considerazione della particolarità della fattispecie, la concessione di un termine a difesa. Come, infatti, questa Corte ha puntualizzato, al difensore di ufficio nominato nel corso del giudizio a seguito del decesso del difensore di fiducia al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio o comunque che sia informato regolarmente della pendenza del giudizio, non spetta la rinnovazione della citazione ma la concessione, ovviamente a sua richiesta, di un termine di difesa, il cui eventuale diniego integra una nullità a regime intermedio Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 dicembre 2013, n. 48817 . Nel caso in esame, non risultando che il difensore di ufficio del prevenuto abbia formulato alcuna richiesta di differimento della celebrazione del giudizio onde consentire all’imputato di procurarsi, ove lo avesse ritenuto, un altro difensore fiduciario, nessuna nullità o comunque vizio del procedimento si è determinato, essendo comunque stata assicurata la difesa tecnica al F. nel corso della intera fase processuale. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed a ciò consegue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.