Comunicazioni via mail tra uffici giudiziari (e l’indagato è “salvo”)

Nei casi di urgenza, anche relativamente a provvedimenti indicidenti sulla libertà personale, il PM può trasmettere il fascicolo in via informatica al Tribunale del riesame dovendo però rispettare le formalità di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44042/17 depositata il 25 settembre. Il caso. Rilevata la mancata trasmissione degli atti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, nonché dell’ordinanza applicativa, il Tribunale del Riesame dichiarava la perdita di efficacia del provvedimento del GIP emesso a carico di un indagato per furto aggravato. Avverso tale provvedimento ricorre in Cassazione il PM deducendo di aver trasmesso in via informatica i file riproducesti tutti gli atti del procedimento, come peraltro dimostrato dalla produzione in giudizio delle plurime mail di conferma generate dal sistema. Disciplina. In primo luogo, il Collegio individua la disciplina applicabile escludendo il riferimento alle l. nn. 2/2009 e 221/2012 relative alla trasmissione mediante PEC dal cui combinato disposto risulta che la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna è sufficiente per la piena validità della notifica . Il caso di specie, non essendo regolato da un’espressa disciplina, deve essere ricondotto agli artt. 64, comma 4 e 100 disp. att. c.p.p., relativi rispettivamente alla comunicazione di atti tra uffici giudiziari e alla trasmissione di atti in caso di impugnazione. Comunicazioni urgenti. Sul tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che, nei casi di urgenza, è possibile procedere all’inoltro degli atti in via telematica nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo e 150 c.p.p. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice , ferma restando la necessità di ottenere l’attestazione da parte del funzionario di Cancelleria del Giudice che ha emesso l’atto di aver trasmesso il testo originale. Proseguono gli Ermellini affermando che anche nei casi che riguardino la libertà personale la trasmissione di atti in allegato a mail è legittima in quanto inquadrabile nel concetto di mezzi tecnici idonei a garantire la conoscenza dell’atto medesimo, concetto già contenuto nell’art. 150 c.p.p. per le notifiche a persone diverse dall’imputato e richiamato appunto dall’art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p In conclusione, osservando che il PM ha dimostrato che i file inviati erano stati visualizzati dal Tribunale destinatario ma che tale visualizzazione non è idonea a garantire il contenuto della comunicazione, né tantomeno l’effettiva conoscenza da parte del giudice che avrebbe dovuto riceverli e la messa a disposizione delle parti per l’esercizio del proprio diritto di difesa, la Corte esclude ogni censura al provvedimento impugnato e rigetta dunque il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 maggio – 25 settembre 2017, n. 44042 Presidente Vessichelli – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di L’Aquila ha dichiarato, ai sensi dell’art. 309 comma 10 cpp, la perdita di efficacia del provvedimento del Gip, che aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti dell’indagato per il delitto di furto aggravato, avendo rilevato che gli atti a fondamento della richiesta e la stessa ordinanza applicativa della misura non erano stati trasmessi. 1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il PM, che ha dedotto di aver trasmesso informaticamente i files riproducenti tutti gli atti del procedimento, allegando la documentazione di riferimento analiticamente indicata in ricorso. All’odierna udienza il PG, dr Aniello, ha concluso come in epigrafe. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Deve premettersi che il provvedimento impugnato ha dato atto dell’invio da parte del PM attuale ricorrente - solo di una parte del fascicolo, avvenuta con la trasmissione via posta elettronica di due files, puntualizzando che tra essi non vi erano gli atti a sostegno della misura, né il provvedimento applicativo di essa. 1.1 Il Pm ha dato dimostrazione tramite gli allegati al ricorso che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale - tutti i files inviati per posta elettronica erano stati visualizzati dal destinatario, come era chiaro dalla plurime mails di conferma generate dal sistema e pervenute al suo ufficio. 2.Osserva questa Corte che il caso in esame è diverso da quello previsto e disciplinato da normativa ad hoc, di cui alle leggi nr.2 del 2009 e 221 del 2012, di trasmissione mediante posta certificata, per il quale la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario. Così Sez. 4, Sentenza n. 2431 del 15/12/2016 Cc. dep. 18/01/2017 Rv. 268877. In senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 37037 del 29/09/2011 Cc. dep. 14/10/2011 Rv. 251469. 3.La fattispecie in esame, in assenza di una specifica ed espressa disciplina sulla trasmissione degli atti in formato digitale, appare regolabile in base al combinato disposto degli articolo 64/4 e 100 disp att. cpp. 3.1 Su quest’ultima norma, riguardante proprio la trasmissione degli atti in caso di impugnazione di un provvedimento concernente la libertà personale e la precedenza che essa deve avere su ogni altro affare, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, ritenendola applicabile anche al caso della trasmissione di atti in formato digitale infatti, la possibilità di invio anche solo della copia degli atti indicati nell’art 309/5 cpp non vieta che l’inoltro si possa effettuare attraverso la loro trasposizione in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per il giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico presso la Cancelleria del Tribunale investito dell’istanza. Così, Sez 5 Sent 48415 del 20.11.2014 ud 6.10.2014 nr 1324. Rv 261028. 3.2 In proposito già la sentenza della Sez 4 nr 5087 del 2010, dep. 9.2.2010, Rv 246650, aveva affermato la legittimità di invio degli atti al Tribunale del riesame su supporto informatico - nella fattispecie CD rom - a condizione che la difesa potesse chiedere ed ottenere la messa a disposizione di uno strumento informatico idoneo a consultare gli atti ed a trarne copia. 3.3.La seconda regola che viene in rilievo - art 64 disp att cpp - riguarda in genere la comunicazione di atti tra uffici giudiziari, ed al comma terzo disciplina la comunicazione nei casi di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni sulla libertà personale, che è eseguita nelle forme indicate nell’art 149 cpp - oppure, quando lo consigliano circostanze particolari e previo decreto del Giudice in tal senso, mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto, secondo le formalità previste dall’art 150 cpp. 3.4 In proposito questa Corte - in tema di trasmissione di istanza di riesame - ha sancito il principio che nei casi di urgenza l’inoltro in via telematica degli atti è legittimo, col rispetto delle formalità indicate negli articolo 149 e 150 cpp e, quando vengano usati i mezzi tecnici idonei,con l’attestazione da parte del funzionario di Cancelleria del Giudice che ha emesso l’atto, di aver trasmesso il testo originale, adempimento previsto per il caso specifico dall’art 64/4 disp att cpp. Così, Sez 1 Sent nr 17534 del 6.4.2017 ud 21.9.2016 nr 2848 Rv 269818. 4.In base alle precedenti premesse è possibile affermare il principio che nei casi di urgenza o che riguardano la libertà personale, la trasmissione di atti allegati ad e-mail appare legittima, apparendo inquadrabile nel concetto di mezzi tecnici idonei a garantire la conoscenza dell’atto, già contenuto nell’art 150 cpp per le notifiche a persone diverse dall’imputato e richiamato, a proposito della comunicazione di atti tra uffici giudiziari, dall’art 64/3 disp att cpp. 4.1 Tale legittimità appare collegata, da un punto di vista formale,all’attestazione da parte della Cancelleria del Giudice mittente di aver trasmesso il testo originale del provvedimento, ai sensi dell’art 64/4 disp att cpp. In ogni caso l’uso dello strumento celere di comunicazione non deve pregiudicare il diritto della difesa, che deve avere concreta possibilità di esercitarsi nel tempo necessario tramite l’estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti. 5. Applicando i principi e le considerazioni innanzi enunciati al caso in esame, va osservato che il PM ha dato dimostrazione che i files spediti dal suoi Ufficio erano stati visualizzati dal Tribunale destinatario ma la semplice visualizzazione del file sui computers del ricevente, non è idonea né a garantire che il suo contenuto sia venuto ad effettiva conoscenza del Giudice che doveva riceverli - come vorrebbe l’art 150/1 cpp, richiamato dall’art 64/3 disp att cpp - né che siano stati messi a disposizione delle parti per l’esercizio delle facoltà inerenti il diritto di difesa, né tantomeno che gli atti di interesse siano stati depositati in Cancelleria in una data ed ora certa e, dunque, non può costituire prova sicura della loro ricezione da parte della Cancelleria del Giudice ad quem. Va osservato, in particolare e con riferimento al caso in esame, che la mancanza di certezza sulla data e l’ora di ricezione degli atti comporta evidenti riflessi negativi circa l’individuazione dell’inizio della decorrenza del termine dei dieci giorni nel quale deve intervenire la decisione del riesame ai sensi dell’art 309 commi 9 e 10 cpp. Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento del Tribunale appare corretto e privo dei denunziati vizi e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del PM.