Il giudice deve spiegare perché ha deciso di non sostituire la pena detentiva con la libertà controllata

In materia penale, la motivazione del provvedimento del giudice deve assolvere all’onere di chiarire se e come la regola generale e astratta sia stata esattamente applicata al caso concreto evitando che essa possa radicarsi in una volontà diversa da quella della legge.

Questo è il principio che ha portato la Corte di Cassazione alla pronuncia della sentenza n. 42893/17 depositata il 20 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 171- ter l. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio . La sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione per vizio di motivazione. La Corte d’Appello ha infatti respinto la richiesta di conversione della pena detentiva in libertà controllata con la motivazione tenuto conto della personalità dell’imputato e delle condizioni economiche dello stesso , viziata secondo il ricorrente da apparenza. Una motivazione insondabile . Il Collegio condivide la censura sollevata e richiama il contesto normativo di riferimento. In particolare, secondo l’art. 53, comma 1, l. n. 689/1981 il giudice può sostituire la pena detentiva determinata in misura inferiore a due anni con quella della semidetenzione o con la libertà controllata se inferiore ad un anno. Ciò posto la sostituzione, prosegue la norma, ha luogo secondo i criteri dell’art. 57 della medesima legge. In particolare, il giudice, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. Gravità del reato valutazione agli effetti della pena , deve scegliere la pena sostituiva più idonea al reinserimento sociale del condannato e non può procedere alla sostituzione nel caso in cui sia presumibile l’inottemperanza del condannato alle relative prescrizioni. In ogni caso, devono essere specificamente indicati i motivi della scelta. Applicando tali principi alla sentenza impugnata risulta evidente l’insufficienza della motivazione che non spiega quali siano state le ragioni del rifiuto. La formulazione testuale utilizzata dalla Corte territoriale infatti nasconde ragioni insondabili che sfuggono al doveroso controllo del modo con cui il giudice esercita le sue prerogative in tema di trattamento sanzionatorio . L’omessa o insufficiente motivazione viene definita dagli Ermellini come l’abdicazione del giudice al suo dovere principale, è la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è una porta chiusa frapposta ad ogni tipo di controllo che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto esaminato . In conclusione, la sentenza viene annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e sul punto rinviata alla Corte d’Appello di Catania.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 17 agosto – 20 settembre 2017, n. 42893 Presidente Petruzzellis – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. B.C. ricorre per l’annullamento della sentenza del 30/09/2016 della Corte di appello di Catania che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena diminuita per il rito e condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione e 3.000,00 Euro di multa inflitta dal Tribunale di quello stesso capoluogo con sentenza del 13/07/2010, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 171-ter, comma 1, lett. c , e comma 2, lett. a , legge n. 633 del 1941, commesso in Catania il 10/03/2010. 1.1.Con unico motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena da detentiva in libertà controllata. Lamenta, in particolare, che la Corte di appello ha respinto la richiesta con la seguente motivazione tenuto conto della personalità dell’imputato e delle condizioni economiche dello stesso . Si tratta di una motivazione apparente, che non spiega cosa si debba evincere dalla sua personalità , da quali elementi di conoscenza la Corte abbia tratto la conclusione che le condizioni economiche sono ostative ad una misura che colpisce la libertà personale del condannato, non le sue risorse economiche. Motivi della decisione 2. Il ricorso è fondato. 3.A norma dell’art. 53, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente . La sostituzione della pena detentiva - recita il comma secondo - ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57 . I successivi artt. 58 e 59 stabiliscono i criteri in base ai quali il giudice deve attenersi nell’esercizio del suo potere discrezionale ed i limiti all’esercizio di tale potere. Recita il primo 1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. 2. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 3. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata . Stabilisce il secondo 1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. 2. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere sostituita a nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole b nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell’articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà c nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 . 3.1.Le ragioni del rigetto della richiesta dell’imputato di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, illustrate nei termini indicati nella premessa, sono decisamente criptiche e non fanno buon governo dei principi ai quali il giudice si deve attenere nell’esercizio del suo potere discrezionale. In primo luogo non è chiaro a cosa voglia far riferimento la Corte di appello quando spiega il rifiuto con la personalità dell’imputato , se, cioè, intenda riferirsi all’esistenza di condizioni soggettive preclusive alla sostituzione ovvero ad un giudizio prognostico negativo sulla osservanza delle prescrizioni ovvero ancora alla inadeguatezza della sanzione a garantire la finalità rieducativa della pena o, ancora, all’inopportunità di eliminare il beneficio della sospensione condizionale della pena come richiesto dall’imputato in caso di positivo accoglimento della richiesta. Insomma, dietro quel tenuto conto della personalità dell’imputato si nascondono ragioni insondabili che sfuggono al doveroso controllo del modo con cui il giudice esercita le sue prerogative in tema di trattamento sanzionatorio. Sotto altro profilo, invece, il richiamo alle condizioni economiche dell’imputato appare incongruo con il tipo di sanzione richiesta dall’imputato, concorrendo, anche per questa via, a rendere oscuro il ragionamento che presiede alla decisione impugnata. 3.2.Soggezione dei giudici soltanto alla legge art. 101, comma 2, Cost. , esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti artt. 102, 104 e 106 Cost. , attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge art. 111, comma 1, Cost. , obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali art. 111, comma 6, Cost. , controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali art. 111, comma 7, Cost. , sono valori che qualificano, sul piano processuale, il quomodo della giurisdizione, e che sono posti, sul piano sostanziale, a presidio e garanzia del principio di legalità e, con specifico riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge art. 25, comma 2, Cost. , nonché dell’inviolabilità della libertà personale art. 13 Cost. , del domicilio art. 14 Cost. , della libertà e segretezza della corrispondenza art. 16 Cost. , del diritto di difesa art. 24 Cost. . 3.3.In questo contesto, la motivazione assolve all’onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta la legge, in senso lato sia stata esattamente applicata al caso concreto e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che essa non affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto essa assolve all’onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l’esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto. 3.4.L’omessa o insufficiente motivazione è l’abdicazione del giudice al suo dovere principale, è la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è una porta chiusa frapposta a ogni tipo di controllo, che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto esaminato. 3.5.Ne consegue che, impregiudicata l’irrevocabile affermazione della responsabilità dell’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilità.