Gratuito patrocinio e redditi dei familiari: decisivo il periodo di convivenza

Riprende la richiesta di un uomo finalizzata all’ammissione al beneficio. Per i giudici va tenuto presente che egli ha vissuto col padre solo 3 mesi e con la madre per il resto dell’anno. Da rifare quindi i calcoli relativi alla somma dei redditi dell’uomo e dei suoi genitori.

Gratuito patrocinio a rischio, alla luce della convivenza del richiedente – detenuto agli arresti domiciliari – col padre. Ma i calcoli relativi alla somma dei rispettivi redditi vanno fatti con attenzione, tenendo presente l’effettivo periodo di tempo vissuto sotto lo stesso tetto. Cassazione, sentenza n. 43527/2017, Sezione Quarta Penale, depositata il 21 settembre 2017 . Sommatoria. In prima battuta Tribunale e Agenzia delle Entrate hanno condiviso i dati relativi ai redditi del richiedente il gratuito patrocinio. In sostanza, è stato accertato che per i periodi d’imposta 2013-2014 l’uomo ha vissuto col padre che, quindi, ha fatto parte del suo nucleo familiare . Di conseguenza, sommando i redditi prodotti da entrambi, si è arrivati a quasi 22mila euro sia per il 2013 che per il 2014, cioè sopra il limite massimo consentito per l’ottenimento del beneficio . Logica, quindi, la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato . Frazione. I numeri proposti dall’Agenzia delle Entrate e fatti propri dal Tribunale vengono però messi seriamente in discussione in Cassazione. Il legale dell’uomo pone in evidenza il fatto che il suo cliente, detenuto agli arresti domiciliari , era sì stato ospitato dal padre ma solo dal 1 gennaio al 13 aprile del 2013, mentre dal 14 aprile fino alla fine del 2013 aveva vissuto dalla madre. Ciò significa, sempre secondo il legale, che per stabilire il reddito del richiedente il gratuito patrocinio , tenendo presenti i familiari conviventi , i giudici avrebbero dovuto computare 3/12 del reddito annuo 21.770 euro del padre e 9/12 del reddito annuo 6.864 euro della madre, e cioè l’importo corrispondente ai periodi di effettiva convivenza . Calcolatrice alla mano, la somma dei redditi dell’uomo – pari a circa 200 euro annui per compenso di attività svolta nel periodo di detenzione – e quelli dei suoi genitori porta a una cifra inferiore al limite di legge e tale, quindi, da consentire il riconoscimento del gratuito patrocinio . Ebbene, la visione proposta dall’avvocato è ritenuta corretta dai giudici della Cassazione. In sostanza, il cumulo dei redditi è collegato alla situazione di convivenza , e ciò significa che se essa si protrae per un periodo limitato di tempo, non può essere preso in considerazione l’intero reddito prodotto nell’anno dal familiare convivente, ma solo la frazione corrispondente al periodo di effettiva convivenza . Questa nuova prospettiva dovrà ora essere applicata dai giudici del Tribunale alla vicenda in esame, e, se confermate le cifre indicate dal legale, condurrà alla conferma del gratuito patrocinio .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 maggio – 21 settembre 2017, n. 43527 Presidente Blaiotta – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 28\9\2016 il Tribunale di Macerata revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso in favore dell'imputato Gi. Pa Invero l'Agenzia delle Entrate aveva accertato che per i periodi di imposta 2013-2014 Vi. Pa., padre dell'imputato, aveva fatto parte del nucleo familiare di quest'ultimo in ragione di ciò il reddito complessivo familiare ammontava ad Euro 21.733,00 per il 2013 ed ad Euro 21.830,00 per il 2014, somme di superiori al limite massimo consentito per l'ottenimento del beneficio. Su richiesta dell'Agenzia, pertanto, l'ammissione veniva revocata. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso l'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge. Evidenziava il ricorrente che, detenuto agli arresti domiciliari, era stato ospitato dal padre dal 1\1\2013 al 13\4\2013 successivamente, presso altro domicilio, dalla madre dal 13\4\2013 alla fine dell'anno. Pertanto, per stabilire il reddito dei familiari conviventi, il Tribunale avrebbe dovuto computare 3\12 del reddito annuo del padre Euro 21.770,00 e 9\12 del reddito annuo della madre Euro 6.864,00 e cioè l'importo corrispondente ai periodi di effettiva convivenza. La somma di tali redditi, nonché dei suoi pari a circa Euro 200,00 annui per compenso di attività svolta nel periodo di detenzione era di gran lunga inferiore al limite di legge e consentiva il riconoscimento del gratuito patrocinio. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dispone il secondo comma dell'art. 76 del D.P.R. 115 del 2002, che ai fini della determinazione del reddito del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, detto importo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Si evince dalla disposizione che il cumolo dei redditi è collegato alla situazione di convivenza. Pertanto se la stessa si protrae per un periodo limitato di tempo, ai fini della sua determinazione non può essere preso in considerazione l'intero reddito prodotto nell'anno dal familiare convivente, ma solo la frazione corrispondente al periodo di effettiva convivenza. Il Tribunale, nel disporre la revoca, non ha tenuto conto della limitazione temporale della convivenza del Pa., prima presso il domicilio del padre e, successivamente, presso quello della madre. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Macerata che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata.