La Cassazione ribadisce i requisiti per ritenere integrata la riduzione in schiavitù aggravata dalla transazionalità

La Suprema Corte ritorna su tematiche di diritto sostanziale più volte giunte al vaglio di ultima istanza e che, nella prassi, spesso risultano strettamente correlati.

Più in dettaglio, esamina, per un verso, i connotati del delitto di riduzione in schiavitù e, per l’altro, i presupposti per ritenere integrata la circostanza aggravante speciale di cui all’art. 4, legge n. 146/2006. Al contempo, il Collegio con la stessa sentenza n. 42751 depositata il 19 settembre si preoccupa di sanzionare alcune criticità procedurali dell’operato della difesa, espungendo dal campo argomenti generici, inediti o diretti a demolire elementi di merito intangibili in sede di legittimità. Il caso. Il processo a quo nasce da un’inchiesta particolarmente articolata, durata diversi anni, avente ad oggetto l’operatività, tra la Sicilia e l’Est Europa, di tre distinti sodalizi criminosi, il cui scopo principale era far giungere delle giovani dalla Romania per avviarle all’attività di prostituzione, sfruttarne i proventi e mantenerle in una condizione di soggezione e minorata libertà tale da garantire il perdurare del sistema criminale progettato a monte a margine delle più gravi contestazioni associative, poi, erano ascritti agli imputati alcuni reati satellite, tra i quali la sottrazione di somme, conservate in casa propria da uno dei correi. La Corte d’Assise d’Appello di Messina, confermando integralmente l’opinione del Primo Giudice, condannava l’imputato – futuro ricorrente – alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, per i reati di associazione a delinquere pluriaggravata finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, concorso in riduzione in schiavitù aggravata dalla transnazionalità e furto in abitazione aggravato. Costui proponeva ricorso, quindi, lamentando, con tre distinti motivi violazione di legge riguardo la lettura dell’art. 600 c.p., poiché la Corte territoriale avrebbe basato la condanna per tale delitto su argomentazioni del tutto inconsistenti, stante la provata residua libertà delle ragazze, sempre trovate in possesso, nel corso dei controlli di polizia, dei propri documenti di identità e che, in un caso, avrebbero addirittura dichiarato di essersi allontanate dall’attività di meretricio per poi tornarvi, spontaneamente, a causa di difficoltà economiche error in iudicando e vizio di motivazione circa la ritenuta aggravante della transnazionalità, che non troverebbe sostegno nelle prove assunte in ragione dei contatti del tutto sporadici ed occasionali tra le tre consorterie, finalizzati unicamente, sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, al comune intento di sottrarsi alla sorveglianza degli investigatori e pianificare il furto dei proventi accantonati da uno dei tre promotori violazione di legge ed ulteriori carenze motivazionali, infine, in ordine all’ingiustificato diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, di cui la difesa aveva, sin dal primo momento, chiesto l’applicazione. La Corte – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva insistito per la dichiarazione d’inammissibilità – rigetta l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. L’Estensore descrive partitamente i diversi punti in cui s’articola il ragionamento che conduce alla manifesta infondatezza delle doglianze difensive, dando conto degli indirizzi giurisprudenziali a supporto della propria impostazione e, a margine, ribadendo come non sia indispensabile un’analitica giustificazione di tutte le ragioni che spiegano il diniego del beneficio ex art. 62- bis c.p Non manca di sottolineare, poi, alcune lacune dell’atto introduttivo. Gli aspetti procedurali. Sotto questo profilo, merita d’essere segnalato un orientamento che viene, sebbene laconicamente, ripreso e statuito il difetto di motivazione della pronuncia di secondo grado in relazione a motivi di gravame generici, pur se proposti unitamente ad altri specifici, non può formare oggetto di ricorso di ultima istanza, poiché i primi restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione d’appello non pronunci in concreto tale sanzione in proposito, si cita Cass., Sez. III Pen., n. 3609/2014 . Il delitto di riduzione in schiavitù. Il nodo centrale dell’ iter motivo, tuttavia, è certamente la definizione del perimetro operativo del delitto di riduzione in schiavitù. Su questo piano, la V Sezione elimina ogni equivoco, chiarendo come non sia necessaria un’integrale negazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatrice [] lo stato di soggezione continuativa deve essere rapportato all’intensità del vulnus arrecato all’altrui libertà di autodeterminazione . Nel caso di specie, dunque, risultava del tutto irrilevante che alle vittime restasse la possibilità di compiere singoli atti in autonomia o di allontanarsi temporaneamente dall’organizzazione, prevalendo, invece, la condizione di coartazione psicologica continuativa in cui gli agenti le avevano ridotte, facendo leva, spesso, sulle pessime condizioni economiche delle famiglie dalle quali provenivano, oltre che sulla costante minaccia di rappresaglie sui familiari ancora in patria. L’aggravante della transnazionalità. Analogo esito ottiene il secondo dei motivi dedotti. Ad avviso degli Ermellini, invero, esiste un ampio filone giurisprudenziale che ha statuito come, affinché sussista la circostanza in parola, non sia affatto necessaria una stabile organizzazione tra criminali interconessa fra più Stati, ma basti che la commissione di qualsiasi reato in ambito nazionale sia stata anche solo agevolata parzialmente dall’intervento di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività delittuose in più di uno Stato dirimente, in questo senso, il parere del Massimo Consesso, vd. Cass., SS. UU. Pen., n. 18374/2013 . Conclusioni. L’arresto in commento esprime in modo convincente la posizione condivisibile del Collegio di ultimo grado, descrivendo in modo organico e con la giusta dose di sintesi gli istituti coinvolti. Potrà dunque costituire un buon punto di riferimento per ottenere un’interpretazione aggiornata delle norme invocate, fornendo, altresì, un utile monito alla redazione di motivi di gravame dettagliati in vista di una potenziale riproposizione dei temi giuridici dinanzi al Supremo Collegio .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 maggio – 19 settembre 2017, n. 42751 Presidente Zaza Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/6/2016, la Corte di Assise di Appello di Messina confermava la sentenza del G.u.p. del locale Tribunale del 21/1/2014, con la quale S.V. era stato condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui all’articolo 416, commi 1, 2, 3, 5, e 6 c.p. capo 1 perché si associava con altre persone allo scopo di commettere più delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ex artt. 3 e 4 della L. n. 58 del 1975, nonché di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù e tratta di persone ex artt. 600 e 601 c.p. di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 5 c.p. capo 2 perché, insieme ad altri, si impossessava del denaro che P.N. deteneva nella sua abitazione di di cui all’articolo 416, commi 1, 2, 3, 5 e 6 c.p. capo 14 perché, in un diverso contesto, si associava con altre persone allo scopo di commettere più delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ex artt. 3 e 4 della L. n. 58 del 1975, nonché di riduzione e mantenimento in schiavitù e tratta di persone ex artt. 600 e 601 c.p. di cui agli artt. 81, 110, 112 comma 1, n. 1 e 600 commi 1, 2 e 3 c.p. e 4 della l. n. 146 del 2006 capo 15 , perché, in concorso con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, esercitava su un gruppo di circa venti donne di origine rumena, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, consistenti in atti di compravendita delle stesse, riducendo e mantenendo le medesime in uno stato di soggezione continuativa, costringendole a prestazioni sessuali, o comunque a prestazioni che ne comportavano lo sfruttamento, con l’aggravante della c.d. transnazionalità, visto che le associazioni per delinquere di cui ai capi 1 e 14 erano impegnate in attività criminali in più di uno stato Romania e Italia dando il loro contributo alla commissione dei reati in questione di cui agli artt. 81, 110, 112 comma 1 c.p., 3 nn. 1, 4, 5, 8 e 4 comma 1 nn. 1 e 7 L. n. 75 del 1958 e articolo 4 L. n. 146 del 2006 capo 16 perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, reclutava donne rumene al fine di far esercitare loro l’attività di meretricio, le induceva alla prostituzione, ne favoriva e ne sfruttava la prostituzione, incassando i compensi derivanti dall’attività di meretricio, con l’aggravante della c.d. transnazionalità, visto che le associazioni per delinquere di cui ai capi 1 e 14 erano impegnate in attività criminali in più di uno stato Romania e Italia , dando il loro contributo alla commissione dei reati in questione. 1.2 La sentenza impugnata dava atto che le imputazioni a carico di S.V. erano scaturite da una più complessa attività di indagine avviata nel 2007 attraverso controlli di polizia, all’esito della quale erano stati individuati tre gruppi criminali attivi nella città di , dediti allo sfruttamento della prostituzione e non confliggenti tra loro, con a capo rispettivamente tali B.M. , P.N. e Pe.Do. , aventi un comune schema operativo di gestione della prostituzione, sovrintendendo con ronde e passaggi, mantenendo costanti contatti telefonici dall’attività di indagine emergeva, inoltre, un più ristretto sodalizio, la c.d. omissis capo 1 dell’imputazione una sorta di holding della prostituzione consistente in un’associazione di livello superiore avente struttura piramidale della quale facevano parte i vertici delle associazioni indicate, svolgente attività di controllo delle comuni attività di prostituzione, nonché compiti di coordinamento e collegamento dei gruppi sopra descritti con altri soggetti, di nazionalità romena, operanti in Romania, procacciatori di giovani donne o impiegati nel riciclaggio e/o nell’impiego dei proventi dell’attività di prostituzione. 1.3. I giudici di merito riconoscevano la responsabilità dell’imputato per aver fatto parte sia della c.d. omissis capo 1 , sia dell’ associazione capeggiata dal Pe.Do. capo 14 . Dal materiale captativo emergeva, in particolare, che il S. era inserito nell’organigramma associativo con funzioni di assegnazione delle prostitute ai posti sui marciapiedi, distribuzione delle stesse nelle abitazioni prese in affitto, ricerca di nuove prostitute attraverso programmati viaggi in Romania e controllo sulle prostitute protette, al fine di spingerle a realizzare il maggiore guadagno possibile con l’attività di meretricio. Le donne, costrette a prostituirsi per le condizioni di estrema miseria in cui vivevano le rispettive famiglie in patria, venivano requisite di gran parte del ricavato della loro attività, dissuase con la violenza dalla eventuale intenzione di troncare il rapporto lavorativo con la fuga e sottoposte ad un clima di costante intimidazione, dopo essere state comprate in Romania. 2. Avverso la sentenza la predetta sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina l’imputato ha proposto ricorso a mezzo del suo difensore di fiducia affidato a tre motivi, lamentando -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b c.p.p. per violazione di legge con riferimento all’articolo 600 c.p. in particolare, il Giudice di secondo grado ha fornito una motivazione generica circa la sussistenza del reato di cui all’articolo 600 c.p., omettendo per giunta qualsiasi spiegazione in ordine all’elemento specializzante della privazione totale della capacità di autodeterminazione delle vittime anzi, le persone offese, sentite nella fase delle indagini preliminari, confermavano che, pur vivendo in un ambiente particolarmente pesante, non avevano mai subito alcuna privazione nel senso anzidetto, ciò, tra l’altro, evincendosi dal contenuto di conversazioni intercettate e da controlli su strada effettuati da militari, durante i quali le ragazze fermate venivano sempre trovate in possesso dei propri documenti di identità per giunta, la stessa Po.Il.St. , ovvero una delle donne costrette all’attività di prostituzione, sentita in due occasioni nella fase delle indagini preliminari, aveva fatto riferimento a diversi episodi di allontanamento volontario e rientro spontaneo, determinato, più che dal comportamento minaccioso del S. , da necessità economiche che non le consentivano di trovare alternativa all’attività di meretricio né può trascurarsi il dato che la maggior parte delle persone offese svolgeva attività di prostituzione, sia in Romania, che in Italia, e che pertanto erano assolutamente consapevoli delle condizioni di vita che le attendevano -con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p., con riferimento all’articolo 4 L. n. 146 del 2006, non potendosi applicare al caso di specie l’aggravante della c.d. transnazionalità invero, gli elementi che hanno portato i giudici di merito a sostenere l’affermazione di responsabilità del S. in riferimento all’associazione per delinquere di cui al capo 1, cozzano con l’effettiva sussistenza di un gruppo organizzato di proporzioni superiori a quelle delle singole compagini associative, atteso che non può ritenersi validamente ed effettivamente costituita una associazione o addirittura una holding sulla base delle intercettazioni di conversazioni intercorse tra B.M. , P.N. e Pe.Do. rispettivamente capi del primo, del secondo e del terzo gruppo criminale , aventi ad oggetto semplicemente il momento di crisi registrato nel settore della prostituzione, ovvero reciproche confidenze e consigli per scongiurare l’arresto da parte delle forze dell’ordine, o la programmazione e realizzazione di un unico reato, quale quello del furto in abitazione contestato al capo 2 della rubrica per giunta, l’altro rilievo a sostegno della inesistenza della c.d. OMISSIS sta nel fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto in sentenza una modifica rispetto al capo di imputazione il numero 1 così come contestato, variando il numero e l’identità dei soggetti ritenuti correi del Pe. ci si riferisce in particolare alla posizione della F.E. , che in questo processo è addirittura ritenuta persona offesa dal reato di cui agli artt. 3 e 4 l. n. 75 del 1958, e alla posizione di C.S. , nei cui confronti non è mai stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio per il reato associativo, ma che è stato ritenuto esclusivamente favoreggiatore della prostituzione -con il terzo motivo, la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p. con riferimento all’articolo 62 bis c.p., dato l’illegittimo e immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale l’imputato ripropone in questa sede la questione dell’insussistenza degli elementi caratterizzanti il reato di cui all’articolo 600 c.p., è infondato. A prescindere dagli indubbi profili di genericità della doglianza proposta, non confrontandosi peraltro l’imputato con l’ampia e corretta motivazione in punto di diritto della Corte territoriale circa gli elementi caratterizzanti il reato in questione, occorre evidenziare come la lettura effettuata dal ricorrente delle risultanze probatorie acquisite si presenti del tutto parziale e frammentaria. 1.1. Ai fini di un corretto inquadramento della questione, richiamando comunque l’ampia e corretta premessa in diritto effettuata nella sentenza impugnata, occorre in ogni caso evidenziare che più volte questa Corte ha messo in risalto come il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù sia a fattispecie plurima, risultando integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la reificazione della vittima, ne comporta ex se lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell’ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima Sez. 5, n. 10426 del 09/01/2015 . Il reato in questione, come delineato dall’articolo 1, Legge 11 agosto 2003, n. 228, si pone in rapporto di continuità normativa con quello originariamente configurato dall’articolo 600 cod. pen., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla abolizione della schiavitù, rispettivamente del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con il R.D. 26 aprile 1928 n. 1723, e del 7 settembre 1956, ratificata ed resa esecutiva in Italia con la Legge 20 dicembre 1957, n. 1304 Sez. 3, n. 50561 del 08/10/2015 . Per la configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù non è necessaria un’integrale negazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatrice. Pertanto, lo stato di soggezione continuativa richiesto dall’articolo 600 cod. pen. deve essere rapportato all’intensità del vulnus arrecato all’altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato Sez. 5, n. 25408 del 05/11/2013 Sez. 5, n. 49594 del 14/10/2014 . In particolare, l’evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste, nella privazione della libertà individuale cagionata con minaccia, violenza, inganno o profittando di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità e in tale fattispecie è previsto che l’agente debba ricorrere alternativamente a violenza o a inganno o ad approfittamento di uno stato di inferiorità o di una situazione di necessità o, infine, a promesse di vantaggi a chi eserciti autorità sulla persona Sez. 5, n. 12574 del 29/01/2013 . 1.1.1. Ciò premesso in punto di diritto, occorre evidenziare che la Corte territoriale correttamente ha messo in risalto come spesso la linea di demarcazione tra lo sfruttamento continuato della prostituzione con l’aggravante della violenza o della minaccia e la riduzione in schiavitù o servitù ex articolo 600 c.p. non sempre risulti agevole da cogliere, ma nella fattispecie in esame gli elementi emergenti dall’attività di intercettazione e dai controlli di polizia danno conto sufficientemente della ricorrenza del reato in questione. Ed invero, a prescindere dalla ontologica differenza tra un reato contro la libertà e la personalità individuale e reati nei quali l’interesse tutelato è quello di garantire il bene giuridico del buon costume e della pubblica moralità posti in pericolo da ogni forma di prossenetismo organizzato, al di là della tutela realizzata con l’incriminazione delle singole condotte Sez. 1, n. 11748 del 28 febbraio 2012 , la Corte territoriale ha logicamente motivato in merito alla sussistenza di una situazione di fatto eccedente il normale rapporto di meretricio . Infatti nella sentenza impugnata è stato evidenziato come gli sfruttatori in alcuni casi acquistavano le donne in Romania nel senso che le reclutavano facendo leva direttamente o per mezzo di interessati mediatori sulle condizioni di miseria delle famiglie garantendo alle ragazze viaggio, sistemazione alloggiativi e protezione sul posto di lavoro, pretendendo poi di decidere a loro piacimento per un tempo illimitato quale fosse la quota dei guadagni da concedere spesso riducendola a poco più della sussistenza e di qualche aiuto alle famiglie d’origine, dissuadendo con la violenza le ragazze dalla eventuale intenzione di troncare il rapporto. 1.1.2.Emblematica in tal senso risulta la conversazione oggetto di captazione riportata alle pg. 10 e ss. nel corso della quale a tale N. , che si era allontanata dal gruppo, veniva prospettata la possibilità di un male diretto nei suoi confronti ovvero nei confronti della madre in qualunque tempo a Bucarest. In tale contesto è stato correttamente evidenziato che il fatto che le giovani rumene potessero uscire per recarsi nel luogo del meretricio e rientrare senza una assillante scorta e che fossero dotate di telefoni cellulari non esclude l’asfissiante controllo sulle prestazioni e sui tempi di intrattenimento dei clienti. Tale situazione, nonché la forzatura ad orari sempre più pesanti e la requisizione immediata delle somme in vista di una improbabile futura ripartizione, danno conto di una connotazione della soggezione delle ragazze più psicologica , che fisica, nel senso che le occasioni per fuggire o rinunciare a quella vita potevano verificarsi a condizione però di rischiare la vendetta degli sfruttatori e rinunciare anche a quel modestissimo introito assicurato dal prostituirsi e dalla possibilità di vivere in Italia in condizioni più favorevoli. Correttamente, inoltre, è stato evidenziato che l’espropriazione di gran parte del ricavato della prostituzione risulta tale da sfuggire a qualunque prospettazione di prostituzione consensuale per l’assistenza assicurata alla prostituta con un guadagno personale inoltre, in molti casi le vittime erano costrette a prostituirsi per le condizioni di estrema miseria in cui vivevano le rispettive famiglie in patria e la speciale debolezza sul piano economico e sociale ha consentito di asservire le donne in modo che va ben al di là di un accordo per la gestione comune della prostituzione. Questa Corte, invero, con riguardo al segmento della vicenda relativo alla posizione del coimputato B.M. , giudicato separatamente, ha avuto modo di evidenziare che la coesistenza dei reati di riduzione in schiavitù e di sfruttamento della prostituzione è spiegata con l’illustrazione delle condotte poste in essere nei confronti delle vittime e degli effetti da esse derivanti condotte caratterizzate da cinismo e brutalità, che ponevano le malcapitate private dei documenti, dei guadagni, della libertà di movimento, della dignità e della facoltà di autodeterminazione in una situazione di soggezione assoluta, fino all’annichilimento della personalità cfr. Sez.V n. 24314/2015 . 2. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso relativo alla insussistenza dell’aggravante della transnazionalità di cui all’articolo 4 L. n. 146 del 2006 contestata in relazione ai reati fine di cui ai capi di cui ai capi 15 e 16. Ed invero a prescindere dal rilievo che la doglianza in questione si presenta inammissibile in questa sede, non avendo costituito oggetto delle censure proposte in appello, come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, secondo cui la questione non ha formato oggetto di doglianza in ogni caso le deduzioni svolte si presentano del tutto generiche non confrontandosi con il ragionamento logico dei giudici d’appello, circa la sussistenza dell’aggravante in parola, che ricorre quando nella commissione dei reati abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. 2.1. Secondo i giudici d’appello l’aggravante della c.d. transnazionalità, contestata soltanto per i reati fine e non per quelli associativi, è data dal fatto che i gruppi criminali operavano con apprezzabili sinergie, sia in Romania che in Italia, in costante raccordo per la realizzazione dei delitti di sfruttamento della prostituzione in particolare, in Romania avveniva il reclutamento delle donne e veniva programmato non solo il viaggio in Italia, ma anche i termini economici per ripartire i futuri guadagni con percentuali per i mediatori ed i procacciatori. In tale valutazione la Corte territoriale risulta aver fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, prevista dall’articolo 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016 , tutti elementi questi evidenziati nella sentenza impugnata. In sostanza l’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’articolo 4 della l. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 . Peraltro, la speciale aggravante della transnazionalità, di cui all’articolo 1 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi anche ai reati fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti a un’associazione per delinquere, pur se rispetto a quest’ultima l’aggravante non sia configurabile per essere il gruppo criminale organizzato transnazionale coincidente con tale associazione Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015 in ogni caso, tale aggravante, può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un’associazione per delinquere anche nell’ipotesi di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016 . Inoltre, questa Corte ha evidenziato come in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ricorre la circostanza aggravante della transnazionalità di cui all’articolo 4 l. n. 146 del 2006, ove l’attività illecita abbia riguardato anche paesi diversi dall’Italia quanto a modalità di reclutamento, viaggi di accompagnamento delle prostitute e guadagni da queste ottenuti. 2.2. Alla luce dei suddetti principi, le deduzioni del ricorrente, circa l’inconsistenza degli elementi per configurare le associazioni e comunque la cd. OMISSIS , coniugate a considerazioni in fatto, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, si presentano del tutto generiche, siccome avulse dalle argomentazioni ampiamente presenti nella sentenza impugnata, in relazione anche al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, dalle quali è dato cogliere tutti gli elementi dei reati associativi in contestazione. 3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito al diniego di concessione delle attenuanti generiche, ricavandosi dal tenore complessivo della sentenza impugnata le ragioni di tale diniego, essendo stata messa in risalto la gravità delle condotte attribuite all’imputato. Più volte questa Corte ha evidenziato come il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 . Peraltro, il giudice di merito, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 . 4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.