Rapina aggravata dalla presenza di più persone, anzi no, il palo non era “presente”

La circostanza aggravante speciale prevista per i delitti di estorsione e rapina relativa alla presenza di più persone riunite, sussiste laddove sia accertata la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 42520/17 depositata il 18 settembre. La vicenda. A seguito della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che confermava la condanna di prime cure per il reato di concorso in rapina aggravata, l’imputato ricorre in cassazione. Delle diverse doglianze sollevate, risulta fondata solo quella relativa alla sussistenza dell’aggravante speciale delle più persone riunite di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p Il ruolo del palo”. Sul tema della sussistenza della circostanza aggravante speciale prevista per i delitti di estorsione e rapina e relativa alla presenza di più persone riunite, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare la necessità della presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, non essendo invece necessario che la persona offesa abbia percepito la presenza di tale secondo soggetto. Nel caso di specie, risultando che il complice dell’attuale ricorrente non si trovava all’interno del locale rapinato ma in strada, la Corte territoriale non ha adeguatamente applicato il principio richiamato, ragione che porta all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante in parola e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio sul punto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 aprile – 18 settembre 2017, n. 42520 Presidente Davigo – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza emessa in data 14 maggio 2015 dal GUP del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato l’imputato D.B.D. , in atti generalizzato, colpevole di concorso in rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie. Contro tale provvedimento, l’imputato con l’ausilio di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - violazione dell’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e mancanza di motivazione lamenta difetto di motivazione quanto alla dedotta inconfigurabilità dell’aggravante delle più persone riunite la Corte d’appello non avrebbe considerato che, nel caso in esame, difettava la simultanea presenza di più persone sul luogo e nel momento in cui ebbero luogo la violenza e/o minaccia costitutive della contestata rapina, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza con la sentenza n. 21837/12 delle Sezioni Unite, poiché il complice dell’autore materiale della condotta tipica era in strada, non all’interno del locale rapinato II/III/IV - violazione degli artt. 99, comma 5 - 62, comma 1, n. 4 - 62-bis c.p. lamenta la mancata esclusione della recidiva, ritenuta obbligatoria la riduzione immotivatamente minima di pena operata per la riconosciuta attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 c.p. l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche . All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Considerato in diritto Il ricorso dell’imputato è fondato limitatamente alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., ed è nel resto inammissibile. 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Questa Corte Sez. un., sentenza n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 ha già chiarito che, per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione e per quello di rapina , è necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, non anche che la persona offesa abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto Sez. 2, sentenza n. 50696 del 19/11/2014, Rv. 261324 . 1.2. Di tale principio non può allo stato ritenersi essere stata fatta corretta applicazione nel caso di specie dalla Corte di appello, la quale ha omesso di considerare che, in realtà, secondo la prospettazione difensiva - non adeguatamente confutata - difettava la simultanea presenza di più persone sul luogo e nel momento in cui ebbero luogo la violenza e/o minaccia costitutive della contestata rapina, poiché il complice dell’autore materiale della condotta tipica non era all’interno del locale rapinato, bensì era in strada, ovvero in luogo diverso. Trattasi di elemento non acriticamente superabile in dichiarata adesione ad un precedente giurisprudenziale Sez. II, n. 50696/14 cit. così a f. 4 della sentenza impugnata che avrebbe esaminato il medesimo caso, ma che, in realtà, si era pronunciato unicamente in riferimento ad una doglianza riguardante l’asserita mancata percezione, da parte della vittima di una rapina, della presenza del palo, superandola in considerazione della pacifica irrilevanza della percezione che la p.o. in ipotesi abbia, o meno, della compresenza in loco di più rapinatori riuniti, non anche in diretto riferimento alla questione posta dal ricorrente, che postula il richiamo di un elemento di natura squisitamente fattuale, ed in diritto riguarda, a ben vedere, la configurabilità o meno dell’aggravante in parola nel caso in cui uno dei rapinatori cooperanti agisca unicamente all’esterno del locale all’interno del quale sia perpetrata la condotta tipica di violenza o minaccia costitutiva della rapina. 2. Le altre doglianze sono del tutto generiche, perché formulate in modo esclusivamente assertivo in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal valutati nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, perché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni ff. 4 s. della sentenza impugnata, espressamente qualificando la contestata recidiva come facoltativa incensurabilmente valorizzando i plurimi e gravi precedenti penali, omogenei rispetto al reato giudicando, e le gravi modalità di quest’ultimo, in difetto di ulteriori elementi in ipotesi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, e pervenendo ad una pena finale estremamente mite, in quanto ben lontana dai possibili limiti massimi. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che andrà operato conformandosi al principio di diritto affermato sub § 1.1. e tenendo conto delle considerazioni espresse sub § 1.2. di queste Considerazioni in diritto. 3.1. Il ricorso è nel resto inammissibile. 3.2. Ai fini della corretta applicazione delle norme giuridiche vigenti, appare doveroso ricordare che - in caso di concorso tra circostanze aggravanti, per la meno grave opera la disciplina di cui all’art. 63, comma 4, c.p. al contrario, il GUP, dopo aver quantificato la pena base per il reato di rapina aggravata peraltro considerando solo una delle due aggravanti speciali ritenute , ha operato un aumento per la recidiva nella misura di un mezzo della pena base, in violazione della misura massima dell’aumento facoltativo - fino ad un terzo - indicata dal citato art. 63, comma 4, c.p. - in caso di concorso tra circostanze eterogenee aggravanti ed attenuanti , occorre procedere al bilanciamento nei modi previsti dall’art. 69 c.p., non essendo consentito come fatto dal GUP - operare contestualmente un aumento per le circostanze aggravanti bilanciabili nel caso in esame, la recidiva ed una riduzione per le circostanze attenuanti a loro volta bilanciabili nel caso in esame, quella di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 c.p. . Invero, l’unica tra le circostanze ritenute sottratta al bilanciamento era quella di cui all’art. 628, comma 1, n. 3-bis c.p. le altre andavano bilanciate . P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.