Le Sezioni Unite: i termini di redazione delle sentenze non sono soggetti a sospensione feriale

Sconfessata l’ipotesi della Sezione remittente.

Il d.l. n. 132/2014 – che ha ridotto da 45 a 30 giorni l’intervallo di sospensione feriale – non ha incongruamente compresso il diritto al riposo dei magistrati giudicanti, tutelato costituzionalmente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. Accolta la soluzione già adottata dalle Sezioni Unite Civili. Così le Sezioni Unite Penali, n. 42361/2017, dep. il 18 settembre. Il quesito alle Sezioni Unite. Se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti a sospensione feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale delle ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla legge n. 162 del 2014. L’orientamento prevalente previgente. Già nel 1996 – Sezioni Unite, Giacomini -, al fine di dirimere un contrasto sorto per un intervento normativo altrettanto riduttivo delle ferie dei magistrati, s’era precisato che in alcun modo la sospensione in parola avrebbe riguardato il termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, per il distinto binario normativo da riconoscere alla sospensione dell’attività degli avvocati e dei procuratori – rinunciabile dai difensori, ad esempio nel caso dei procedimenti cautelari - e quello dei giudici, diversamente disciplinati. La novella sulle ferie dei magistrati. La modifica normativa – che ha diminuito la sospensione feriale all’intervallo 1° agosto/31 agosto al fine di incrementare l’efficienza degli uffici giudiziari -, secondo la Sezione rimettente, ha sensibilmente ed ingiustificatamente ridotto le ferie dei magistrati, soggette anch’esse a tutela costituzionale ex art. 36 Cost Ragion per cui sarebbe occorso revisionare l’orientamento prevalente che escludeva la sospensione dei termini per la redazione delle sentenze durante il periodo feriale, in ottica protettiva delle esigenze dei giudici giudicanti – risultati sfavoriti rispetto a quelli inquirenti -, secondo la Sezione remittente da obbligare al riposo per ogni incombenza. Non avrebbe inoltre senso la conferma del doppio binario fra difensori e giudicanti durante la decorrenza dei termini durante la sospensione feriale, essendo legato il termine per l’impugnazione delle parti a quello di deposito della sentenza. Si tratterebbe in entrambi i casi di termini processuali, da sottoporre ad identica disciplina. La soluzione delle Sezioni Unite. Vanno in primis esclusi profili di distonia costituzionale ai sensi dell’art. 36 Cost Le Sezioni Unite in commento aderiscono dunque alla soluzione già prevalente in sede civile la sospensione dei termini feriali ex l. cit. non ha a che vedere con i termini di deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, che decorrono autonomamente. Le Sezioni Unite fanno valere il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. ed altri a tutela dell’imputato, che già impediscono alla sospensione feriale di poter intercedere sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare – ai sensi della disciplina composita ex art. 304 c.p.p. - e della prescrizione del reato. Sussistono anche elementari esigenze pratiche, i magistrati – che già possono usufruire di una insindacabile discrezionalità sulla scelta del termine di deposito del provvedimento ai sensi dell’art. 544 c.p.p. e di una regolamentazione ad hoc del CSM volta a garantire l’effettività delle ferie - possono godere delle ferie in tempi diversi, sarebbe illogico fissare rigidamente la sospensione di ogni attività processuale al solo intervallo di sospensione feriale.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 20 luglio – 18 settembre 2017, numero 42361 Presidente Canzio – Relatore Vessichelli Ritenuto in fatto 1. Ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione D.A. avverso l’ordinanza in data 15 luglio 2016 con la quale la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto dallo stesso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Chieti, pronunciata il omissis all’esito del processo celebrato in sua assenza, conclusosi con la condanna per una duplice fattispecie di reato ex art. 95 del T.U. in materia di spese di giustizia d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 . 2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame, interposto dal difensore il 29 ottobre 2015, sul presupposto che il termine massimo per tale incombente fosse già inutilmente scaduto. Il termine per la presentazione dell’appello era, ex art. 585, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , di 45 giorni, per avere il Tribunale fissato quello di 30 giorni per il deposito della motivazione. Essendo stato, quest’ultimo, rispettato, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta al più tardi il 15 ottobre 2015, calcolando i 45 giorni a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo feriale del 31 agosto 2015, mentre era stata proposta, tardivamente, il 29 ottobre successivo. 3. Nel ricorso in esame il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 585 cod. proc. penumero perché il termine di 45 giorni per la proposizione dell’appello avrebbe dovuto essere computato, non solo prescindendo dal tempo effettivamente utilizzato dal giudice per il deposito del proprio provvedimento ove, come nella specie, più breve di quello indicato nel dispositivo , ma anche considerando la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto per il deposito della sentenza di primo grado ossia, conclusivamente, con decorrenza dalla data del 27 settembre 2015, essendo stata, la sentenza di primo grado, pronunciata il omissis . Con la conseguenza che il termine per la proposizione dell’impugnazione doveva ritenersi destinato a maturare l’11 novembre 2015 e cioè dopo la data di effettiva presentazione del gravame. 4. Fissata la trattazione dell’udienza camerale il 14 marzo 2017 dinanzi alla Quarta Sezione, il Procuratore generale aveva, nella sua requisitoria del 10 gennaio 2017, sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. E ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, consolidata sul principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 7478 del 19/06/1996, Giacomini, la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è da ritenere non operativa per il termine di deposito della motivazione della sentenza. Ha aggiunto che il principio non appare superato dal sopravvenuto d.l. numero 132 del 2014, convertito dalla legge numero 162 del 2014, che ha modificato la durata della detta sospensione portandola a 30 giorni, con decorrenza dal 1 agosto al 31 agosto e quindi abbreviandola rispetto allo stato normativo precedente che ne prevedeva la scadenza il 15 settembre si tratta, infatti, di una modifica riguardante esclusivamente la durata del periodo feriale e non anche la disciplina del termine per il deposito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 5. In data 24 febbraio 2017 la difesa aveva fatto pervenire una memoria contenente motivi aggiunti. Rilevava di non condividere il principio espresso nel 1996 dalle Sezioni Unite, le quali, per escludere dalla sospensione il termine di deposito del provvedimento destinato a scadere durante il periodo feriale, avevano dato risalto ad un argomento letterale e cioè quello dell’art. 1, comma 1, seconda parte, legge numero 742 del 1969, che disciplina, nell’ottica della sospensione feriale, i soli termini che abbiano inizio durante tale arco temporale argomento da reputare non decisivo, dal momento che l’accreditamento della tesi della sospendibilità dei termini per il deposito della motivazione durante il periodo feriale si lega necessariamente con la rappresentazione di un termine per l’impugnazione di cui non può dirsi che abbia inizio in tale frangente ma ha una decorrenza procrastinata oltre. Inoltre, la lettera della legge non consentirebbe di distinguere, all’interno del genus dei termini processuali che sono sospesi durante il periodo feriale, quelli previsti per il deposito della sentenza, come ontologicamente diversi rispetto a quelli espressamente indicati come eccettuati. E comunque non consentirebbe la distinzione in base al fatto che si tratti di termini dotati oppure privi di sanzione processuale, considerato, in particolare, che il termine per il deposito della motivazione è strettamente correlato a quello della presentazione dell’impugnazione, il quale è certamente presidiato dalla sanzione processuale della decadenza, in caso di mancato rispetto. In secondo luogo il difensore criticava la detta interpretazione che sfavorirebbe il riposo feriale dei soli magistrati giudicanti, così ingiustamente trattati rispetto alle altre parti e agli stessi colleghi del pubblico ministero. In terzo luogo, poneva in luce che l’interpretazione qui censurata comporterebbe, per le parti e i difensori un particolare aggravio nello svolgimento dell’attività professionale dovuto al fatto che si farebbe decorrere il termine di impugnazione di tutte le sentenze depositate nel periodo feriale, dallo stesso giorno e cioè dal 1 settembre un aggravio asseverato anche dalla abbreviazione del periodo di ferie, per un terzo, e dalla soppressione, dovuta alla legge numero 67 del 2014, della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, incombente che, in un certo numero di casi, aveva l’effetto di procrastinare il termine per l’impugnazione. Conseguentemente, sollecitava la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in considerazione della speciale importanza della questione, ritenendo che l’interpretazione fino ad oggi consolidata fosse in violazione dei diritti costituzionali e dei principi CEDU in tema di effettività della difesa. 6. Con ordinanza del 14 marzo 2017, la Quarta Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite perché decidessero, anche nell’ottica di evitare un potenziale contrasto giurisprudenziale, se il termine per il deposito della motivazione della sentenza dovesse o meno - a seguito delle innovazioni apportate dalla legge numero 67 del 2014 e dal dl. numero 132 del 2014, convertito con modificazioni - ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale. La Sezione rimettente dava atto che la materia risultava costantemente analizzata, dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, Giacomini, tuttavia meritevoli di una riconsiderazione alla luce del novum legislativo. Quella sentenza era stata, invero, determinata dalla necessità di superare il contrasto giurisprudenziale sorto all’indomani di una prima riduzione della durata delle ferie dei magistrati, portata da 60 a 45 giorni dall’art. 8, legge 2 aprile 1979, numero 97 che modificò l’art. 90 Ord. giud In quell’occasione si era affermato che la sospensione di diritto durante il periodo feriale aveva riguardo soltanto ai termini che hanno una sanzione processuale, ciò che ne faceva intendere la necessaria riferibilità alle parti e non anche all’attività del giudice per la redazione delle sentenze. Tuttavia, ad avviso dei giudici rimettenti, doveva tenersi conto che non solo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma anche, direttamente, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Carta di Nizza proclamata nel 2000 ed equiparata ai trattati dal Trattato di Lisbona del 2007, dunque con carattere vincolante, avevano riconosciuto all’art. 31.2 il diritto sociale fondamentale alle ferie annuali retribuite ciò che comportava, per il giudice nazionale, la necessità di una nuova verifica dell’interpretazione della disciplina tesa a garantirne l’effettività, senza possibilità di indebite compressioni. Veniva anche dato atto della delibera del C.S.M. 26 marzo 2015, provocata dalla testuale disposizione dell’art. 16, comma 4, d.l. numero 132 del 2014, che riconosceva la necessità di garantire un periodo feriale mensile effettivo modificando, in tale ottica, la circolare sui criteri per la valutazione di professionalità e specificamente il parametro della diligenza valutato in rapporto al rispetto dei termini deposito di provvedimenti. Inoltre, nell’ordinanza di rimessione si sottolineava la necessità della tutela dello stesso diritto in capo alla classe forense, la cui garanzia è data dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale Corte cost., ord. numero 61 del 1992 . Ed è invece, oggi, di fatto insidiata anche dalla disciplina che ha soppresso l’incombente processuale previsto per il processo contumaciale. 7. Con provvedimento del 29 marzo 2017, il Primo Presidente disponeva la restituzione degli atti alla Sezione rimettente, ai sensi dell’articolo 618 cod. proc. penumero e 172 disp. att. cod. proc. penumero , osservando la mancanza, nell’ordinanza di rimessione, della espressa presa di posizione in favore di una soluzione contraria a quella accolta dalla giurisprudenza, fatta propria peraltro non solo dalle Sezioni Unite ma dalla assoluta maggioranza delle decisioni successive delle diverse sezioni della Cassazione. 8. Il 26 maggio 2017, la difesa dell’imputato depositava nuova memoria ex art. 611 cod. proc. penumero sollecitando la Quarta Sezione a rimettere nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite, pur nella osservanza di quanto rilevato dal Primo Presidente. 9. Con ordinanza del 13 giugno 2017, la Quarta Sezione ha nuovamente rimesso la questione alle Sezioni Unite. Ha posto in evidenza come l’Ordinamento giudiziario del 1865 avesse disciplinato la materia delle ferie dei magistrati ma non anche quella dei termini processuali, così come ulteriore intervento su tale tema fosse quello dovuto al recente d.l. numero 132 del 2014, convertito con modificazioni. Invece la sospensione dei termini processuali originariamente dal 1 agosto al 15 settembre aveva formato oggetto della l. numero 818 del 14 luglio 1965, nata per garantire le ferie degli avvocati, legge sul punto modificata dal più volte citato d.l. numero 132 che aveva anticipato la scadenza del detto termine al 30 agosto. Nel riprendere le già illustrate citazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle fonti Euro-unitarie tra le quali la Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 in tema di organizzazione dell’orario di lavoro , la Quarta Sezione ha posto in evidenza come la durata del periodo di sospensione feriale stia a garantire il diritto alle ferie e dunque debba esservi coincidenza nella durata con le ferie dei magistrati. In secondo luogo ha posto, come criterio per la decisione, il diritto alle ferie degli avvocati riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale Corte. cost., ord. numero 49 del 1990 , garantito ugualmente dalla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, alla quale sfuggono soltanto talune tipologie di processi, come quelli caratterizzati da urgenza ovvero quelli costituzionali un diritto da correlarsi anche al potenziamento del diritto di azione e di difesa dal quale dovrebbe farsi discendere la individuazione del termine processuale da sospendere in qualsiasi caso, senza distinzione di sorta Corte cost., ord. numero 255 del 1987 . Nella stessa prospettiva, il provvedimento impugnato ha citato la ord. numero 268 del 1993 della Corte costituzionale, che ha esteso la portata applicativa dell’art. 1 legge numero 742 del 1969, includendovi alcuni termini non strettamente processuali. Ha osservato poi, ferma la natura processuale del termine per il deposito della sentenza come riconosciuto dalla giurisprudenza Sez. 2, numero 29489 del 2003, Tedoldi, Rv. 22677001 , che esso, come sottolineato anche da Sez. U, numero 155 del 29/9/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 25149501, è strettamente correlato alla individuazione del termine per proporre impugnazione, di diretto di interesse per la difesa argomento dal quale dovrebbe inferirsi la scarsa rilevanza dell’osservazione secondo cui si tratterebbe di un termine privo di sanzione processuale. Non ha mancato, la stessa ordinanza, di ripercorrere le già menzionate innovazioni normative registrate nel 2014, capaci complessivamente di incidere sulla effettività del godimento di un adeguato periodo di riposo da parte dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato. L’ordinanza ha dato atto delle sentenze della Cassazione adesive, anche di recente, all’orientamento delle Sezioni Unite Sez. 2, numero 12305 del 2016, dep. 2017, Raele Sez. 3, numero 40363 del 2016, Cestaro rilevando la mancanza, nelle stesse, di un esame critico del rinnovato quadro normativo ha citato poi la sentenza Sez. 5, numero 1838 del 2017, Clivio, che ha ribadito gli stessi principi dando atto che le ferie dei magistrati e degli avvocati sono disciplinate dalla legge e quelle dei magistrati anche da provvedimenti che le rendono fruibili in periodi diversi da quelli della sospensione feriale inoltre ha evocato la circolare del C.S.M. in data 10 marzo 2015 sul godimento delle ferie e altresì la deliberazione del 2011 dello stesso Organo di autogoverno dalle quali si dovrebbe evincere la necessità di una coincidenza fra il periodo di sospensione dei termini feriali e il monte ferie spettanti ad ogni magistrato. 10. Con decreto del 15 giugno 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per la odierna udienza camerale. 11. Il 28 giugno 2017 il Procuratore generale ha depositato un’integrazione della precedente requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha aggiunto la irrilevanza dell’argomentazione riguardante la effettività del godimento delle ferie posto che, per quanto concerne i magistrati, l’art. 16, comma 4, del d.l. numero 132 del 2014 ha previsto che gli organi di autogoverno delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato adottino misure organizzative conseguenti alla riduzione del periodo feriale, disposizione che è stata eseguita. In riferimento, invece, alle ferie degli avvocati e al prospettato vulnus che deriverebbe dalla conferma dell’orientamento delle Sez. U Giacomini a fronte del nuovo quadro normativo, ha osservato che l’abbreviazione del periodo feriale non ha a che vedere direttamente con la decorrenza del termine per l’impugnazione, comunque protratto sino alla fine del periodo feriale. Il Procuratore generale ha posto in evidenza, altresì, la non conducenza dell’argomento rappresentato dalla abolizione dell’estratto contumaciale e della sua notificazione, trattandosi di istituto non finalizzato a differire il termine per impugnare, come dimostrato anche dal fatto che la detta notificazione poteva avvenire durante il periodo feriale e non era soggetta alla sospensione dei termini. 12. Nelle date del 5 e del 12 luglio 2017, per l’odierna udienza dinanzi alle Sezioni unite, il difensore ha fatto pervenire nuove memorie contenenti l’auspicio di un mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema in discussione. Considerato in diritto 1. La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è la seguente Se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. numero 132 del 2014, conv. con modif. dalla legge numero 162 del 2014 . 2. La formulazione del quesito rende evidente che la rilevanza del tema in esame è venuta di recente in considerazione, a seguito della entrata in vigore del d.l. 12 settembre 2014, numero 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, numero 162 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile . Il nuovo testo normativo prevede, all’art. 16, commi 1 e 2, sia la modifica dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, numero 742, in materia di durata della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, sia la integrazione, con l’art. 8-bis, della legge 2 aprile 1979, numero 97, sullo stato giuridico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato. Tale duplice innovazione, mirante ad interventi per razionalizzare i tempi processuali e incrementare l’efficienza degli uffici giudiziari v. Relazione illustrativa di presentazione al Senato per la definizione dell’arretrato nella tendenziale attuazione del principio della ragionevole durata del processo, riduce, da un canto, la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali, portandola dalla previsione allora vigente, riferita al periodo compreso fra il 1 agosto e il 15 settembre, a quello invece intercorrente fra il 1 e il 31 agosto di ciascun anno, e, dall’altro, introduce nella legge numero 97 la previsione di un periodo di ferie annuo di trenta giorni. La formulazione definitiva avvenuta in sede di conversione, peraltro, era stata preceduta, nella stesura del decreto-legge, da una disposizione che prevedeva la durata del termine di sospensione dal 6 al 31 agosto. È rimasta ferma in entrambi i testi l’attribuzione, agli organi di autogoverno e di governo delle categorie interessate, del potere di adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle suddette disposizioni art. 16, comma 4 . Ebbene, proprio in considerazione degli effetti di tali modifiche normative, sostanzialmente ritenute, dalla Sezione rimettente, convergenti nel ridurre in maniera sensibile e incongrua, sia per i magistrati che per gli avvocati dello Stato e del libero foro, il godimento del periodo di ferie che costituisce diritto soggetto a tutela costituzionale art. 36 Cost. , la stessa Sezione ha reputato maturate le condizioni per una revisione dell’orientamento giurisprudenziale ad oggi consolidato nell’escludere l’applicabilità della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale anche a quello previsto per il deposito delle sentenze. Ha cioè ritenuto che il principio in tal senso espresso dalla sentenza delle Sez. U, numero 7478 del 1996, Giacomini, Rv. 205335, fosse, a seguito degli interventi normativi del 2014, da superare mediante un mutamento di interpretazione giurisprudenziale. 3. Il ricorso non può essere accolto. Appare utile ripercorrere le ragioni storiche e gli argomenti giuridici posti a fondamento dell’orientamento fino ad oggi consolidato, per far emergere come non sia apprezzabile e non possa comunque condurre alla conclusione auspicata la ragione ispiratrice della richiesta del ricorrente sostenuta dalla Sezione rimettente e cioè la prospettazione, per effetto delle citate novelle, di una ingiustificata quanto concreta manomissione del diritto costituzionale ad un periodo di riposo congruo, derivante dalla necessità di far fronte anche in periodo feriale allo smaltimento del lavoro arretrato o di quello da preparare per le scadenze successive al termine. Merita al riguardo anticipare come la giurisprudenza amministrativa Tar Lazio, numero 6544 del 10/05/2017 Tar Lazio numero 9305 del 10/07/2015, alle quali, invero, si contrappone un diverso parere del Consiglio di Stato, il numero 448 del 18/01/2017, della Adunanza della Seconda Sezione, tuttavia non utile al dibattito in quanto meramente assertivo e non motivato si sia già espressa nel senso di escludere profili di illegittimità costituzionale, relativamente al parametro rappresentato dall’art. 36 Cost., della novella che, riducendo le ferie dei magistrati, le ha equiparate a quelle degli altri impiegati civili dello Stato, fondando il proprio ragionamento sul rilievo che la normativa stessa contiene la previsione degli strumenti organizzativi necessari a garantire la effettività del godimento di quelle ad oggi spettanti strumenti che costituiscono un vero e proprio obbligo dal momento che non può essere ignorato che i magistrati, a differenza degli altri impiegati dello Stato, sono tenuti a scrivere e depositare i provvedimenti anche in periodo feriale. 4. La sentenza delle Sez. U Giacomini del 1996 era già intervenuta per dirimere un contrasto giurisprudenziale apertosi sul tema del possibile assoggettamento del termine per il deposito della sentenza alla disciplina sulla sospensione nel periodo feriale un contrasto originato dalla sopravvenienza dell’art. 8 legge numero 97 del 1979, norma con cui era stato ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 60 a 45 giorni, mediante la corrispondente modifica dell’art. 90, primo comma, Ord. giud. r.d. 30 gennaio 1941, numero 12, già una prima volta modificato con legge 28 luglio 1961, numero 704 e la previsione che la individuazione di detto periodo avvenisse con decreto ministeriale, anno per anno. Invero, la riformulazione dell’art. 90 ad opera della legge del 1979 aveva prodotto l’effetto, da un lato, di non ripetere la previgente previsione secondo cui nei primi quindici giorni avrebbero dovuto essere definiti gli affari e gli atti in corso, e dall’altro, quello di determinare di fatto, per la prima volta, una equiparazione nella durata, tra il periodo feriale con sospensione dei termini processuali definita dai commentatori ferie degli avvocati e quello delle ferie dei magistrati e delle altre categorie richiamate. E, proprio dalla situazione normativa venutasi a determinare, una parte minoritaria della giurisprudenza di questa Corte Sez. 1, numero 5193 del 22/03/1995, Mancuso, Rv. 201874 aveva dedotto che l’intervento legislativo avesse inteso sancire implicitamente che il periodo di ferie così ridotto dovesse essere inteso rigidamente dedicato al riposo conclusione la cui effettività veniva collegata alla necessaria applicazione, anche al termine per la redazione dei provvedimenti giudiziari, della sospensione dei termini processuali cui alla legge numero 742 del 1969. Le Sezioni Unite, con la sentenza Giacomini, avevano tuttavia disatteso tale prospettazione osservando che la disciplina del 1969 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale manifestava il proprio significato alla luce dell’analisi letterale e sistematica del proprio disposto, da riferirsi ai termini previsti per gli atti di parte, ed era destinata a rimanere immune da rivisitazioni che fossero fatte derivare, al di fuori di un esplicito intervento normativo, da modifiche di sistemi normativi distinti e autonomi da essa, quale quelli riguardanti l’Ordinamento giudiziario e le ferie dei magistrati. 5. Ritengono le Sezioni Unite che non vi siano i presupposti per i quali tale impostazione di fondo, peraltro recepita dalle Sezioni Unite civili Sez. U civ., numero 7527 del 26/02/2013 debba essere abbandonata, neppure alla luce del più recente intervento legislativo che, pur incidendo contestualmente e in una ottica funzionale unitaria sui diversi temi delle ferie dei magistrati nonché degli avvocati dello Stato, con decorrenza per tutti dal 2015 e della durata della sospensione dei termini processuali, non offre spunti per il riconoscimento della necessaria interdipendenza tecnica delle due materie e comunque non induce, neppure da una visuale di respiro normativo sovranazionale, ad un riordino della interpretazione dell’art. 1, prima parte, legge numero 742 del 1969, nel senso di includere, tra i termini processuali soggetti la sospensione, quello del deposito del provvedimento giudiziario. In tal senso, peraltro, si è espressa unanimemente la giurisprudenza di questa Corte sia precedente sia successiva alle riforme del 2014 per quest’ultima, v., oltre alle numerose sentenze non massimate sul punto, Sez. 5, numero 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 Sez. 4, numero 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 263144 . 5.1. Il tema posto dalla questione rimessa non è quello del mutamento di interpretazione letterale del precetto di rilievo art. 1, comma 1, prima parte, legge numero 742 del 1969 , che è rimasto immutato nella struttura e chiaro nella portata semantica. Le Sezioni Unite penali, nel 1996, hanno condivisibilmente posto in risalto che la normativa in questione disciplina la sospendibilità di diritto dei termini processuali posti alle parti e non di quelli posti al giudice, tanto desumendosi in primo luogo dal fatto che essa è stata concepita con la finalità, espressa negli atti parlamentari v. Proposta di legge dell’8 settembre 1968 , di concedere un periodo di effettivo riposo agli avvocati ed ai procuratori durante il periodo feriale . È utile ricordare che anche il primo disegno di legge riguardante la materia numero 1789, presentato al Senato il 13 luglio 1951 era denominato Ferie degli avvocati e procuratori . La Corte costituzionale ha reiteratamente affermato da ultimo con sent. numero 222 del 2015 che l’ambito di applicazione e la finalità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali . è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa art. 24 Cost. sent. numero 255 del 1987 , cui deve essere accordata tutela, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto sentenza numero 49 del 1990 . I termini processuali regolati dal legislatore del 1969, al comma primo dell’art. 1, erano e sono da intendere, pertanto, quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, con le eccezioni previste dalla normativa stessa. Si tratta, cioè, di norma, quella dell’art. 1, che seppure di fatto applicata agli atti processuali della parte pubblica per evidenti ragioni di simmetria procedimentale, non può ritenersi portatrice di un precetto di carattere generale, come si desume anche dal fatto che, in alcuni casi specificamente previsti dalla legge e relativi a procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, è prevista la rinunciabilità alla sospensione nel periodo feriale, riconosciuta all’imputato e al difensore legge numero 742 del 1969, art. 2, primo comma . 5.2. Ma anche procedendo alla interpretazione sistematica del precetto - nella specifica ottica della tutela del diritto ad un congruo riposo dei difensori - sfugge alla logica la prospettazione di una frizione non tollerabile fra tale tutela e il mantenimento della interpretazione che sostiene il dovere del deposito del provvedimento giudiziario nel periodo feriale, pur dopo la contrazione di quest’ultimo. La sua anticipata cessazione non comporta infatti - al di là del merito della scelta di politica legislativa, finalizzata allo smaltimento dell’arretrato giudiziario - una ingiustificabile erosione di ferie ma, come in passato, l’inizio o la ripresa della decorrenza di termini, rispettivamente, scaduti durante o prima dell’inizio del periodo feriale, termini che sono riconosciuti nella loro effettiva fruibilità e portata dilatoria proprio per la preparazione adeguata della attività processuale interessata da essi. E se è vero che tale evenienza viene anticipata, è vero altresì che, specularmente, più ristretto è il periodo feriale in cui può avvenire il deposito e correlativamente minore è il numero delle sentenze la cui impugnazione può contribuire all’aggravio del lavoro professionale al rientro dalle ferie. In tale ottica appare chiaro come l’uso dell’argomento che vorrebbe rendere il termine per il deposito della sentenza partecipe della natura di atto processuale di parte propria della impugnazione, appare funzionale, più che ad un dibattito di natura interpretativa cogente per il pericolo di violazione di principi costituzionali e sovranazionali, ad una visione critica sul merito della opzione politica di ridurre il periodo feriale critica che, pur legittima, non potrebbe che avere luogo nelle sedi a ciò preposte. Del tutto improprio appare del resto il ricorso all’argomento della avvenuta abrogazione, per effetto della legge 28 aprile 2014, numero 67, assieme all’intero processo contumaciale, della norma art. 548, comma 3, cod. proc. penumero che, in tema di deposito della sentenza, prevedeva l’obbligo della notifica di questa all’imputato dichiarato contumace. La circostanza cioè che, nella vigenza del nuovo processo in assenza , il termine per impugnare sia solo quello collegato al tempestivo deposito della sentenza o, in mancanza di questo, alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza al solo difensore e non anche alla notifica all’imputato, non gioca alcun ruolo diretto sulla configurazione di una erosione del diritto al riposo del primo. La notifica dell’estratto contumaciale non era stata infatti concepita con tale finalità ma per ragioni tutte interne alla effettività della conoscenza del provvedimento giudiziario per una congrua valutazione, anche da parte dell’imputato, della opportunità della impugnazione. 6. La conclusione non cambia neppure analizzando la questione dalla angolazione della tutela costituzionale delle ferie delle magistrature e corpi equiparati. 6.1. Ancora una volta merita di essere segnalato che il tema apprezzabile, alla luce delle istanze giurisdizionali segnalate nella ordinanza di rimessione, non è quello della riduzione delle ferie da 45 a 30 giorni, con evidente accostamento alla durata di quelle degli impiegati pubblici - essendo stato esso devoluto allo scrutinio della giurisprudenza amministrativa che, ad oggi, ha prodotto i condivisibili esiti sopra ricordati -, bensì quello della effettiva fruibilità di esso ed in particolare della compatibilità dell’esercizio di tale diritto con la natura e qualità della attività propria del magistrato, tenuto a depositare le sentenze secondo le cadenze previste dai codici di rito e a svolgere, anche subito dopo la cessazione del periodo feriale, attività ad esempio udienze che richiedono un congruo periodo di tempo per la preparazione. 6.2. Non vengono nemmeno in discussione, infatti, il complesso apparato normativo ed il livello di elaborazione giurisprudenziale che evidenziano, con presidi di rango costituzionale art. 36 Cost. e successivamente di livello sovranazionale Direttiva 2003/88/CE, art. 7 , immediatamente precettivi per i primi, v. l’affermazione del principio in Corte cost., sent. numero 616 del 1987 per i secondi, Corte giustizia, 20/07/2016, Maschek 24/01/2012, Dominguez 12/06/2014, Bollacke , come il diritto alle ferie annuali retribuite sia per ogni lavoratore non solo riconosciuto ma anche irrinunciabile come gli Stati debbano garantire al lavoratore ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane Direttiva 2003/88/CE, art. 7 come, infine, il principio contenuto nella direttiva Europea menzionata rappresenti un risultato da raggiungere anche mediante la interpretazione, ad esso conforme, del diritto interno ad opera dei giudici nazionali, i quali danno così applicazione al disposto dell’art. 288, comma 3, T.F.U.E. 6.3. Il pericolo, avvertito già nella fase dei lavori parlamentari, che la drastica riduzione delle ferie di fatto vanifichi l’effetto, legittimato dalla disciplina di settore, di godere del periodo minimo previsto dalla normativa Euro-unitaria necessariamente intervallato da ineliminabili giornate lavorative dedicate alla motivazione e al deposito di sentenze in scadenza o attività similari - rendendolo spendibile entro un periodo complessivamente più ampio, quale era quello dei 45 giorni previsti dalla normativa modificata, non può dirsi ignorato dal legislatore il quale, seppur aveva fatto registrare due appositi emendamenti al testo del decreto legge, finalizzati a formalizzare la sospensione, nel periodo feriale, del termine per il deposito dei provvedimenti giudiziari non urgenti, ha optato per una soluzione diversa, volta al medesimo scopo, che era quello di contemperare il diritto al godimento effettivo dell’intero periodo annuale di ferie con le necessità del servizio giudiziario. La soluzione è quella che si rinviene nell’art. 16, comma 4, d.l. numero 132 del 2014, relativa alla previsione di misure organizzative con carattere di normazione secondaria. Una soluzione che ha presupposto un implicito giudizio negativo sui detti emendamenti, dovendosi considerare che la pur realizzata modifica del decreto legge, in sede di conversione, sulla decorrenza iniziale del periodo feriale induce a ritenere che una valutazione di merito sulle varie modificazioni proposte sia stata fatta, con esiti differenziati, non impedita dalla apposizione della questione della fiducia sulla approvazione del decreto stesso. È indubbio, infatti, che agire sul termine di deposito delle sentenze, sospendendolo, era una delle opzioni in campo che tuttavia si poneva in una linea di contrapposizione con diritti fondamentali dipendenti dal processo penale, mentre il processo civile e quello amministrativo rimanevano sostanzialmente poco sensibili al tema in questione, non essendo in essi previste immediate conseguenze in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio in questione. Ci si riferisce essenzialmente al valore della libertà personale dell’imputato ma anche a quello della ragionevole durata del processo Cost., artt. 13, primo comma e 111, secondo comma , i quali, già coinvolti nel bilanciamento con le esigenze organizzative del magistrato e dell’ufficio dagli artt. 304 cod. proc. penumero e 159, comma 1, cod. penumero , avrebbero dovuto registrare un nuova compressione nel bilanciamento con un diritto - quello alle ferie del magistrato - tutelabile altrimenti. È appena il caso di rimarcare, al riguardo, che, posto che nel sistema processuale penale durante il tempo fissato per la redazione della sentenza, ai sensi dell’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. penumero , non decorrono i termini di durata della custodia cautelare e della prescrizione del reato, il prolungamento di tale periodo di tempo per effetto della sospensione nel periodo feriale andrebbe a procrastinare da un lato la durata del termine di fase interessato e dall’altra i termini di prescrizione del reato. È l’art. 304, comma 1, lett. c e c-bis , cod. proc. penumero , infatti, a prevedere che durante la pendenza dei termini per la stesura della sentenza sono sospesi quelli previsti dall’art. 303, salvo il limite insuperabile fissato al comma 6 a sua volta, l’art. 159, primo comma, cod. penumero , sancisce la sospensione automatica del corso della prescrizione per effetto della sospensione dei termini di custodia. 7.1. Ciò posto, appare ragionevole la individuazione della soluzione al problema non già in un agganciamento stretto fra le ferie dei magistrati e la sospensione di talune cadenze processuali, quanto piuttosto in una disciplina attuativa specifica delle prime le quali, se di regola vengono fatte cadere, con scelta organizzativa del Ministro della Giustizia, in coincidenza con il rallentamento della attività processuale, nel detto periodo feriale, per non pochi magistrati presentano decorrenze differenziate, dipendenti da esigenze dell’Ufficio o, in casi peculiari, degli stessi interessati che non creino occasione di disservizi. In una situazione così variegata, costituirebbe peraltro una irragionevole disparità di trattamento riconoscere la sospensione del termine per il deposito dei provvedimenti al magistrato che goda delle ferie nel periodo di sospensione di diritto e non anche a quello che goda del riposo in un periodo diverso. 7.2. D’altra parte, la relazione di incompatibilità che si vorrebbe delineare tra la fruibilità effettiva delle ferie e la persistenza nell’ordinamento di una disciplina sulla necessità del deposito dei provvedimenti anche in periodo feriale non è in realtà configurabile. Il termine di deposito dei provvedimenti è, di regola, ordinatorio fanno eccezione talune specifiche ipotesi fra le più numerose delle quali va annoverata quella riguardante il deposito della motivazione di ordinanze di riesame, introdotto con legge numero 47 del 16 aprile 2015, comunque prorogabile fino a 45 giorni. Nel processo penale in generale, il termine di deposito è modulabile in modo differenziato e tale da sottolineare non solo la opportunità di decisioni contestuali nei casi semplici che lo consentano, ma anche la possibilità per il giudice di assegnarsi termini conformi alla complessità della motivazione, fino a 90 giorni dalla pronuncia. Il comma 3-bis dell’art. 544, e il comma 4-bis dell’art. 154 disp. att. cod. proc. penumero , introdotti dall’art. 4, commi 2 e 2-bis, d.l. 24 novembre 2000, numero 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, numero 4, inoltre prevedono il raddoppio per talune specifiche ipotesi concernenti reati particolarmente gravi o processi complessi. La giurisprudenza di legittimità ha del resto reiteratamente riconosciuto che la determinazione del tempo richiesto per detta redazione è rimessa alla discrezionalità esclusiva del giudice, la cui valutazione è insindacabile e non modificabile neanche da parte del giudice di grado superiore Sez. U, numero 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, e Sez. U, numero 5878 del 30/04/1997, Bianco, entrambe non massimate sul punto Sez. 2, numero 8358 del 30/01/2007, Venosa, Rv. 235833 Sez. 2, numero 35324 del 16/05/2007, Bianco, Rv. 237851 Sez. 1, numero 74 del 18/12/2008, dep.2009, Minardi, Rv. 242579 . Il mancato rispetto di tale termine, peraltro, è specificamente regolamentato dall’art. 548, comma 2, cod. proc. penumero , con un rimedio l’avviso di deposito al p.m. e la notifica alle parti private legittimate alla impugnazione che riconduce tale eventualità alle disfunzioni fisiologiche dell’apparato processuale, salva la ipotesi del carattere non occasionale e grave del ritardo, eventualmente apprezzabile in sede disciplinare. 7.3. A ciò va aggiunto che il punto di equilibrio fra effettivo godimento del diritto alle ferie dei magistrati e abbreviazione oggettiva del periodo di riposo è stato individuato dal legislatore del 2014 nell’obbligo, fatto gravare sugli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo direttivo dell’Avvocatura dello Stato, di adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni precedenti. E il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto a dettare misure organizzative per orientare l’intero corpo della magistratura nella programmazione delle ferie, con riferimento alla finalità in questione. In particolare, con la espressa finalità di assicurare il principio di effettività delle ferie, da destinare, cioè, al recupero delle energie psicofisiche del magistrato e non alla attività di studio o di redazione di provvedimenti, con la delibera del 26 marzo 2015 sono state apportate modifiche alla Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie Circolare numero P. 10588 del 22 aprile 2011 Delibera del 21 aprile 2011 e alla circolare riportante Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, numero 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario numero 20691 dell’8 ottobre 2007 e succ. modifiche, con la previsione che nelle ipotesi in cui il magistrato durante il periodo feriale debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti, caratterizzati da urgenza ad esempio provvedimenti di natura cautelare o nei confronti di imputati detenuti , possa richiedere formalmente al dirigente con almeno sette giorni di anticipo, se possibile di essere richiamato in servizio. Ma soprattutto con la risoluzione del 20 aprile 2016, l’Organo di autogoverno ha affermato il principio secondo cui deve essere assicurato sia agli uffici giudicanti, sia a quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie da dedicare al deposito di provvedimenti ed atti e all’esaurimento delle attività in corso c.d. periodo di distacco ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l’adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate c.d. periodo di rientro . I dirigenti dell’ufficio sono tenuti a determinare un periodo di tal genere che risulti congruo e commisurato alle funzioni esercitate in concreto dal singolo magistrato, dovendosi osservare, in aggiunta, che l’omesso o incongruo adempimento di tale obbligo d’ufficio non potrebbe risultare esente da sindacato dell’organo di autogoverno. Nella medesima risoluzione del 2016 il Consiglio Superiore ha, infatti, puntualizzato l’impegno profuso nell’esercitare un attento e penetrante controllo sulle concrete applicazioni della normativa consiliare in sede di approvazione delle tabelle feriali adottate nei singoli uffici giudiziari, al fine di vedere garantito il principio di effettività. In tale prospettiva, infatti, è stata negata l’approvazione, con invito alla rivisitazione, di quei provvedimenti organizzativi che non garantivano un periodo congruo, ovvero una adeguata organizzazione dei periodi di distacco e rientro. Inoltre si è inciso, modificandolo, anche sul parametro della diligenza , laddove esso è riferito al rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti ovvero per il compimento di attività giudiziarie. Con la modifica alla circolare numero 20691 dell’8 ottobre 2007 è stato introdotto il correttivo secondo il quale, ai fini dell’apprezzamento di detto indicatore, sarà da tenere in considerazione la circostanza che i riferiti termini comprendano o vadano a scadere proprio nel periodo feriale, per assicurare l’effettività della fruizione delle ferie e di ogni altra forma di assenza giustificata. 8. In conclusione può affermarsi il seguente principio di diritto Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. numero 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, numero 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale . 9. Sulla base di quanto rilevato, il provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione del principio qui enunciato, non merita censura. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.