Lo splendore dei supplizi: inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull'aggravante dell'alterazione da alcool e stupefacenti

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che incrimina l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione alcolica o da stupefacenti, nonché è irrilevante quella relativa alla norma che impone la prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti la Consulta, infatti, non può entrare nel merito delle scelte dosimetriche se non quando venga leso il principio di ragionevolezza del trattamento punitivo.

E’ quanto emerge dall’ordinanza del GUP di Nocera Inferiore del 14 settembre 2017. Alcool e volante una piaga sociale e una norma-manifesto. Poco più di un anno fa, sull'onda emozionale dell'ennesima strage stradale, il nostro legislatore ha varato un complesso di norme volto ad irrigidire il trattamento sanzionatorio da applicare a chi, ubriaco o drogato, si pone alla guida e uccide. L'incremento del numero delle vittime provocate da guidatori allucinati non poteva – eterna Italia – che essere controbilanciato da una stretta punitivo-repressiva. Detto, fatto la soluzione più semplice si è tradotta nel ritocco verso l'alto dei limiti edittali di pena e per meglio dare l'idea dell'innovazione si è novellato il codice che, dal canto suo, era già dotato di specifiche aggravanti in materia con i soliti bis , ter e quater . Con le attuali norme, e col gioco obbligato del computo delle aggravanti, s'è apparentemente raggiunto lo scopo. La manovra, di chiaro stampo general-preventivo, relega in un angolo l'aspetto della prevenzione, che, invece, in un diritto penale moderno, dovrebbe essere messo al primo posto la paura di finire in galera, come insegnavano inutilmente alcuni antichi, dovrebbe nel nostro caso suggerire la responsabile scelta o bevi, o guidi”. Nel caso di specie – non conosciamo la vicenda, quindi non ci esprimiamo al riguardo – si è celebrato un giudizio abbreviato nei confronti di un soggetto che, alterato non sappiamo per effetto di quale sostanza o bevanda, ha mietuto alcune vittime. Il suo difensore ha provato a interessare la Consulta della faccenda, lamentando la illegittimità costituzionale delle norme che incriminano l'omicidio stradale e impongono – a certe condizioni – la prevalenza delle aggravanti sulle eventuali attenuanti. Niente da fare il GUP ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sulla norma incriminatrice, e la irrilevanza di quella sul bilanciamento obbligato delle circostanze. La discrezionalità del legislatore un baluardo intoccabile. Il GUP, per dichiarare la manifesta infondatezza della questione sollevata, ha a disposizione un solido impianto giurisprudenziale cui fare riferimento e vi ha attinto, infatti, a piene mani. La Consulta non può sindacare le scelte discrezionali del legislatore – in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, a meno che queste non siano del tutto irragionevoli o arbitrarie. La politica criminale non è materia della quale può interessarsi il Giudice delle Leggi aggiungiamo noi con alcuni limiti. Si immagini se il legislatore dovesse criminalizzare comportamenti ritenuti costituzionalmente tutelati . Il difensore dell'imputato ha provato a far rilevare la irragionevolezza del severissimo trattamento sanzionatorio facendo ricorso ad alcuni termini di paragone, cioè ad altre norme che puniscono più blandamente condotte assimilabili a quella de qua . Un primo rilievo critico riguarda la scelta del legislatore di punire così severamente la condotta di chi uccide ponendosi alla guida di un veicolo a motore, e non invece conducendone uno a trazione umana o animale. Il confronto è obiettivamente deboluccio al GUP non riesce difficile eseguire una riflessione involontariamente? ironica. Chi pedala ubriaco – ammesso che riesca a farlo, aggiungiamo noi – al massimo può uccidere se stesso. Così, chi si pone ebbro a bordo di un calessino. Non coglie nel segno, secondo il giudice a quo , nemmeno il confronto con l'omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica, né quello avvenuto per colpa dall'esercente la professione sanitaria. Nel primo caso si tratterebbe di una circostanza aggravante non suscettibile di inverarsi mediante alterazione alcolica o da stupefacenti nella seconda ipotesi, invece, si deve tenere conto della specificità dell' arte medica” e delle sue peculiarità intrinseche. Sono, quindi, fattispecie aggravatrici del tutto avulse, per natura e obiettivo punitivo, da quella prevista per chi si mette al volante dopo avere fatto il pieno” non di carburante, s'intende . Nulla da obiettare, figurarsi! Però ci permettiamo di spezzare una lancia a favore di chi si è ingegnato per sollevare la questione di legittimità costituzionale lo spirito della critica non era l'assimilazione dell'ubriachezza alla negligenza del datore di lavoro certe volte riprovevole tanto quanto l'uso delle droghe o dell'alcol da parte del guidatore o a quella del medico. L'intento era far rimarcare la enorme differenza, in termini di quantum di pena, tra condotte che attingono il medesimo bene giuridico e – più o meno – esprimono il medesimo disvalore. Non regge nemmeno il confronto con altre fattispecie non colpose, quali l'omicidio preterintenzionale rileva, infatti, il GUP che la modalità di aggressione al bene protetto non è assimilabile a quella dell' omicidio stradale”. Il bilanciamento obbligato. Per non costringere il lettore ad addentrarsi nel viluppo dei richiami a numeri e commi, da cui è oberata la norma dedicata al bilanciamento delle circostanze, basterà dire che, ricorrendo ad esempio l'aggravante dell'ubriachezza o dell'alterazione da stupefacenti, non potrà darsi prevalenza né equivalenza ad eventuali circostanze attenuanti diverse dalla minore età e dal contributo di minima importanza del concorrente nel reato . Sul punto, il GUP non si pronuncia e dichiara irrilevante la questione, non potendosi stabilire ex ante se dovrà, nel caso di specie oggetto di giudizio, tenersi conto di qualche attenuante. Immaginiamo che la questione sarà riproposta nel successivo grado di giudizio, tuttavia un rilievo si impone da subito tutti gli automatismi punitivi – fossero anche legati al computo delle circostanze – in un diritto penale del fatto” non dovrebbero trovare spazio alcuno. Con essi, infatti, si rinuncia in partenza ad applicare una pena possibilmente adeguata alle caratteristiche del fatto concreto sol perchè il legislatore lo impedisce.

Tribunale di Nocera Inferiore, ufficio GIP, ordinanza 14 settembre Giudice Valiante