La lite tra cani finisce con un ferito lieve: chi è responsabile?

Laddove il proprietario dell’animale ne affidi la custodia ad un terzo soggetto non temporaneamente, bensì in modo stabile, si rende necessario verificare il permanere di un effettivo potere di controllo sull’animale stesso al fine di accertare l’eventuale responsabilità per le lesioni cagionate.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 42307/17 depositata il 15 settembre. Il fatto. La sentenza in oggetto nasce dai risvolti inaspettati ed indesiderabili di una passeggiata pomeridiana con i propri cani. Dalla ricostruzione della vicenda era emerso che la persona offesa, mentre appunto passeggiava con i propri cani, era stata sorpresa da altri due cani di grossa taglia che si erano scagliati contro i suoi scatenando un’accesa azzuffata. Nel tentativo di separarli, la donna veniva morsa ad una mano da uno dei due cani sopraggiunti il cui padrone era nel frattempo intervenuto per calmare la situazione. Il Giudice di Pace condannava dunque il padrone del cane, oltre a due custodi, per lesioni personali. Gli imputati ricorrono per la cassazione della sentenza. Posizione di garanzia. La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo attinente alla posizione di garanzia riconosciuta in capo a due degli imputati richiamando la costante giurisprudenza secondo cui, in tema di lesioni colpose, il detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di controllare e custodire l’animale, senza trascurare ogni cautela necessaria a prevenite o evitare possibili aggressioni. Laddove il proprietario affidi la custodia dell’animale ad altra persona, egli rimane comunque responsabile solo se ha la possibilità di esercitare il potere di controllo ovvero, nel caso di affidamento temporaneo, se il delegato non è in grado di adempiere adeguatamente all’onere di custodia, secondo un giudizio ex ante e in concreto. Tornando al caso di specie, risulta dagli atti che i cani non erano concretamente accuditi dall’intestatario, circostanza che rende necessario indagare se il proprietario abbia comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull’animale affidato stabilmente a terzi. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace per un nuovo esame della vicenda.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 giugno – 15 settembre 2017, numero 42307 Presidente Bianchi – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 5 luglio 2106 il Giudice di Pace di Torino condannava V.P. , nella qualità di proprietario dell’animale, M.P. e V.A. , nella qualità di custodi, per il reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2 cod penumero , perché, per negligenza, imprudenza e imperizia, omettendo di custodire con le dovute cautele i cani denominati A. e P. , lasciavano che questi mordessero la mano destra di R.M.C. , cagionando alla stessa lesioni personali consistenti in frattura chiusa ossa metacarpo, guaribili in gg.113. 2. I fatti di cui all’imputazione sono così stati ricostruiti dal giudice di merito. Nel pomeriggio del omissis R.M.C. , uscita con i propri due cani, di cui uno tenuto al guinzaglio, veniva raggiunta da altri due cani di grossa taglia, di proprietà di V.P. uno dei due si scagliava contro il cane della parte offesa, istintivamente la R. metteva la mano avanti e veniva morsa dall’animale, poi i cani avevano iniziato ad azzuffarsi tra loro sul luogo sopraggiungevano i genitori di V.P. , che avevano in custodia i due cani, i sig.ri V.A. e M.P. , che riuscivano a dividere gli animali, impegnati in una colluttazione a quel punto la R. , ferita alla mano, veniva condotta in ospedale dal marito, e le venivano diagnosticate le lesioni di cui all’imputazione. 3. Il giudice affermava la colpevolezza degli imputati, incombendo sul proprietario degli animali una posizione di garanzia, anche nel caso in cui egli affidi l’animale a persone non in grado di controllarlo, posto che, nel caso specifico, era stato accertato - anche dalla ammissioni della M. - che i due cani del V. erano usciti liberi senza guinzaglio né museruola. 3. Propongono ricorso gli imputati a mezzo di proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo V.P. e V.A. deducono violazione di legge in relazione all’art. 40 cp e 27 Cost, per avere il giudice erroneamente dichiarato la penale responsabilità dei due ricorrenti, laddove la reale padrona dei cani, a prescindere dalla formale intestazione della proprietà dei due animali, era la M. . Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di affidamento a terzi dell’animale, la responsabilità del proprietario residua soltanto se egli mantenga un potere di controllo o se affida l’animale a persona non in grado di controllarlo caso non verificatosi certamente nella fattispecie in esame. Dagli atti di causa emergeva con chiarezza che la M. era stata da sempre unica effettiva custode dei cani, governandoli e accudendoli fin dall’epoca in cui erano cuccioli. Nessun incarico, invece, era stato mai affidato al V.A. , coinvolto nell’accaduto solo perché intervenuto sul posto per cercare di separare gli animali intenti ad azzannarsi tra loro. Con il secondo motivo M.P. deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 45 cod penumero La lesione occorsa alla R. non era stata causata dalla condotta dei condannati, ma dall’improvviso e imprudente comportamento della vittima, che aveva incautamente posto la mano tra i musi dei cani intenti ad azzannarsi, determinando così l’evento lesivo che, in ogni caso, doveva considerarsi determinato da caso fortuito. Con il terzo motivo, lamentano tutti i ricorrenti la mancata assunzione di prova decisiva. Erroneamente il giudice aveva respinto la richiesta acquisizione di documentazione rilevante per la difesa, consistente in tre denunce a carico della parte offesa R.M.C. in ordine al comportamento dei cani di quest’ultima documentazione idonea a valutare l’attendibilità della parte offesa. Il giudice aveva ritenuto che si trattasse di denunce successive ai fatti di causa, laddove una di queste era invece anteriore. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice aveva travisato la ricostruzione dei fatti, affermando che la R. era stata aggredita da uno dei cani che l’aveva morsa alla mano sinistra, versione mai riferita dalla parte offesa in realtà era avvenuto uno scontro tra i cani, con conseguenze dannose per la R. che conduceva uno dei cani coinvolti. Con il quinto motivo, infine, lamentano i ricorrenti l’erroneità della sentenza perché il giudice di pace non aveva rilevato il macroscopico concorso di colpa della vittima, intervenuta imprudentemente per separare gli animali. 4. La parte civile ha presentato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso, proposto da V.A. e V.P. e attinente alla posizione di garanzia rivestita, è fondato. È invero costante l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui in tema di lesioni colpose il detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione Sez. 4, numero 599 del 16/12/1998, Rv. 212404 Sez. 4 numero 34813 del 02/07/2010, Rv. 248090 Sez. 4, numero 18814 del 16/12/2011, Rv. 253594 , ed è altrettanto consolidato il principio per cui se il proprietario affidi la custodia dell’animale ad altra persona, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo Sez. 4, numero 34765 del 03/04/2008, Rv. 240774 ovvero, in caso di affidamento temporaneo, abbia delegato la custodia a persone non in grado, secondo un giudizio ex ante e in concreto, di adempiere adeguatamente al relativo onere. Tanto premesso, la pronuncia impugnata dà atto che i cani autori della lesione a danno della R. , di proprietà del V.P. , erano però stati affidati ai genitori di quest’ultimo i coimputati V.A. e M.P. nella pronuncia sono altresì riportate le dichiarazioni della M. , secondo cui era quest’ultima a far uscire i cani ogni pomeriggio verso le ore 15 dichiarazioni, dunque, da cui si evince che l’effettivo intestatario dei cani non provvedeva al materiale accudimento e alla relativa gestione degli animali. Emerge inoltre che il V.A. non era presente all’episodio, essendo sopraggiunto successivamente in compagnia del cognato. Non risultano sufficientemente chiariti, dunque, i presupposti fondanti la posizione di garanzia rivestita dal V.P. , il quale aveva dedotto di non provvedere direttamente alla cura e custodia dei cani pur formalmente a lui intestati, e di risiedere altrove. Al riguardo, non è conferente il richiamo al principio certamente enunciato da questa Corte e sopra riportato secondo cui il proprietario risponde se non affida l’animale a persona in grado di controllarne le relative reazioni, trattandosi di principio riguardante i casi in cui l’affidamento in custodia sia transitorio e temporaneo, laddove, se si tratti di delega stabile e di assenza costante del proprietario l’indagine da compiere è se, invece, il proprietario abbia comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull’animale affidato in custodia a terzi. Si impone dunque l’annullamento per nuovo esame sul punto, dovendosi accertare se se si fosse trattato di un affidamento transitorio ovvero avente carattere di definitiva stabilità e se dunque, in tale ultimo caso, fosse residuato in capo al proprietario un potere effettivo di controllo in ordine alla concreta gestione degli animali. Né risultano esplicitate in modo convincente le ragioni per cui il V.A. , che non era proprietario dei cani e non li aveva in custodia al momento dell’infortunio gli animali, si ripete, erano stati condotti fuori dalla M. la quale, come da lei dichiarato, vi provvedeva sempre , è chiamato a rispondere dell’illecito contestatogli. Anche sul punto in questione, dunque, la pronuncia impugnata deve essere annullata. 2. Il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Con le doglianze in questione, i ricorrenti contestano sostanzialmente la ricostruzione fattuale dell’accaduto, sostenendo che si sarebbe trattato di una colluttazione tra animali e che la parte offesa, con comportamento imprudente inquadrabile nel caso fortuito o, in subordine, in un concorso di colpa avrebbe frapposto le mani tra i musi dei cani intenti ad azzannarsi. Orbene, rammentato l’oggetto del sindacato di legittimità, che non può comportare una rilettura delle risultanze istruttorie, ma solo il rilievo di una macroscopica illogicità nel tessuto motivazionale e cd travisamento della prova l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero l’omissione della valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia Sez. 4, numero 49361 del 04/12/2015 , nessuna illogicità o travisamento si coglie nel ragionamento ricostruttivo dei fatti da parte del giudice di merito. La pronuncia impugnata riporta infatti le dichiarazioni della parte offesa, chiarissime sulla dinamica del sinistro il cane di V. si avvicinava in modo bellicoso, istintivamente ho messo la mano avanti per allontanarlo e mi ha morso, poi i due cani si sono azzuffati e non contraddette dal resoconto degli imputati, parimenti riportato in sentenza queste le dichiarazioni della M. mentre tornavo ho visto uno dei cani della R. , i due abbaiando sono andati l’uno verso l’altro e si sono azzuffati . Non emerge in alcun passaggio della prova dichiarativa acquisita l’alternativa ricostruzione proposta dai ricorrenti secondo cui la parte offesa avrebbe interposto le mani tra i musi dei cani che si azzuffavano , laddove il resoconto della parte lesa è stato correttamente ritenuto attendibile dal giudice, in quanto non contraddetto e, anzi, confermato anche dal dichiarato degli imputati. 3. Parimenti infondato è il terzo motivo. L’error in procedendo in cui si sostanzia il vizio relativo alla lesione del diritto alla controprova, previsto dall’articolo 606, comma 1, lettera d , c.p.p., è utilmente dedotto solo quando la prova sollecitata, ma negata, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione, a sostegno della sentenza, sarebbe risultata decisiva, nel senso che se quella fosse stata ammessa avrebbe potuto determinare una diversa decisione del giudice Cass. I, 5 marzo 1994, numero 2774, Cipriano . Orbene, nella specie, deve escludersi che la prova indicata dal ricorrente, consistente in due denunce a carico della parte offesa R. per mancata custodia dei cani di proprietà di quest’ultima, rivesta le caratteristiche innanzi richiamate, in quanto è volta a dimostrare circostanze che, anche se provate, non sono idonee ad inficiare il dato posto a base del convincimento del giudice di merito. 4. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso proposto da M.P. , con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle spese processuali. L’impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame riguardo, invece, alle posizioni di V.A. e V.P. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Torino limitatamente alle posizioni di V.A. e V.P. . Rigetta il ricorso di M.P. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.