Decorrenza del termine per impugnare le sentenze del Giudice di Pace

Ai fini dell’impugnazione delle pronunce del Giudice di Pace, l’interessato ha a disposizione un termine di 30 giorni decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all’emissione della sentenza e, per le parti non presenti e nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall’epoca della notificazione dell’avvenuto deposito.

È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 42057/17 depositata il 15 settembre. La vicenda. Il Giudice monocratico di Lecce, in funzione di appello, dichiarava l’inammissibilità del gravame presentato dall’imputato per tardività. La sentenza viene impugnata dinanzi alla Cassazione per l’erronea applicazione della legge in riferimento ai termini di impugnazione della sentenza del Giudice di Pace. Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace. Ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 274/2000 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace , il Giudice di Pace deve dettare a verbale la motivazione della propria decisione oppure, in ragione dell’eventuale complessità motivazionale, può provvedere al deposito entro il termine di 15 giorni. Ai fini dell’impugnazione, l’interessato ha a disposizione il termine di 30 giorni decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all’emissione della sentenza e, per le parti non presenti e nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall’epoca della notificazione dell’avvenuto deposito. Rilevando che nel caso di specie il ricorrente era presente in udienza e che la sentenza era stata depositata prima del termine di legge, da quel momento decorrevano i 30 giorni per l’impugnazione, il Giudice ha erroneamente considerato tardivo l’appello. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza e trasmette gli atti al Tribunale di Lecce per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 giugno – 15 settembre 2017, n. 42057 Presidente Zaza – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Con l’ordinanza impugnata il Giudice monocratico di Lecce, in funzione di appello, ha dichiarato inammissibile l’atto di appello presentato nell’interesse dell’imputato, poiché fuori termine. 1.Ha proposto ricorso la difesa che, con unico motivo, ha lamentato l’errata applicazione della legge in riferimento ai termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado, art 585 cpp in relazione agli articolo 2 e 32 Dlgs 274/2000. Ha ricordato il ricorrente che la sentenza era stata emessa il 23.9.2016 e depositata il 30.9.2016, cioè prima della scadenza, al 8.10.2016, dei termini di regola previsti dall’art 32 Dlgs 274/2000. L’appello era stato proposto personalmente dall’imputato in data 4 Novembre 2016 ed il Giudice monocratico l’aveva dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Il Giudice aveva errato poiché, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il giudice di pace doveva depositare la motivazione entro quindici giorni, non avendola dettata a verbale e dal giorno successivo a quello normativamente previsto decorreva il termine di 30 giorni di cui all’art 585/2 lett b cpp e, dunque, l’appello era stato proposto tempestivamente. Ha depositato requisitoria scritta il PG, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. 1.La norma di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 274 del 2000 prevede che il Giudice di pace detti a verbale la motivazione - ciò, evidentemente, in relazione alla tendenziale semplicità delle decisioni demandategli ed alle esigenze di celerità della sua giurisdizione - oppure che depositi la motivazione nel più lungo termine di quindici giorni in considerazione della previsione di una maggiore complessità motivazionale. 1.1 Il termine per proporre l’impugnazione è, in ogni caso, quello di giorni trenta di cui all’art 585/2 lett b cpp decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall’epoca della notificazione ex art. 548 c.p.p. 1.2 Nella fattispecie in esame la parte era presente in udienza ed il termine di deposito della sentenza sarebbe scaduto in data 8 Ottobre 2016 a nulla rilevando che la motivazione era stata depositata dal giudice prima del compimento del termine di legge da tale data decorreva il termine di 30 giorni di cui all’art 585/2 lett b cpp e, dunque, l’appello, proposto personalmente dall’imputato il 4 Novembre, era stato tempestivo. Il Giudice del merito, pertanto, ha sbagliato, considerando come data di deposito formale del provvedimento quella in cui di fatto egli aveva consegnato la motivazione, dalla quale ha computato il termine di trenta giorni per proporre l’impugnazione, giungendo, pertanto, all’errata conclusione che l’appello fosse tardivo. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Lecce che dovrà celebrare il processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per il giudizio.