I risultati dell’alcooltest sono sempre validi, salvo che lo strumento non segnali l’avvenuto errore

E’ configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcooltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura volume insufficiente , qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 41965/17, depositata il 14 settembre u.s., si è pronunciata in materia di guida in stato di ebbrezza, con riferimento al segmento formale del rilevamento del tasso di alcolemia per mezzo del test e di eventuali problematiche connesse alle prove documentali dei relativi risultati. Il fatto. La Corte d’Appello di Salerno, chiamata a giudicare su un appello proposto in materia di guida in stato di ebbrezza, confermava il giudizio di condanna emesso in primo grado dal Tribunale di Nocera. L’imputato, per mezzo del proprio difensore, propone una serie di motivi di ricorso per Cassazione, tra cui coglie nel segno il primo tra quelli sollevati. Invero, il prevenuto, in via del tutto primigenia, ha denunziato l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello territoriale in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis c.p., oggetto del primo motivo di appello. Tuttavia, meritevole di osservazione giuridica è l’ultimo motivo di censura, con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza sebbene il giudizio di responsabilità sia stato fondato sulle risultanze alcolemiche, nonostante lo scontrino dl secondo esame riportasse la dicitura volume insufficiente”, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza. Tenuità del fatto. E’ proprio il primo dei quattro motivi di doglianza a cogliere nel segno. Secondo la ricostruzione fornita dalla Corte di legittimità, la Corte d’Appello di Salerno, avrebbe omesso di motivare in ordine al possibile riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Giova, tuttavia, focalizzare le argomentazioni fornite dalla Suprema Corte con riferimento al diniego dell’accoglimento dell’ultimo motivo di doglianza. Gli Ermellini della Quarta Sezione, con la pronuncia in commento, espongono la propria adesione all’indirizzo giurisprudenziale ex multis , Cass. Penumero numero 40709/16 a tenore del quale è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcooltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore .Siffatta posizione deriva proprio dalla disciplina contenuta nell’allegato al d.m. 22 maggio 1990, numero 196, ove è precisato che, laddove l’apparato di misurazione alcolimetrica non dia un equivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un messaggio di servizio teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume d’aria. Si tratta, certamente, di un orientamento discutibile sotto il profilo delle garanzie previste a tutela dei diritti del soggetto sottoposto a controllo. Non resta che attendere successive pronunce ed eventuali ribaltamenti in punto di valutazione ermeneutica delle norme chiamate in causa.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 gennaio – 14 settembre 2017, n. 41965 Presidente Izzo - Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Salerno il 3 maggio 2016 ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore del 26 marzo 2015 con cui T.V. era stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il omissis , e, per l’effetto, condannato alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente. 2.Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida a quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denunzia omissione di pronunzia, per non avere la Corte territoriale fornito alcuna risposta alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che era oggetto del primo motivo di appello. 2.2. Analoga la doglianza svolta con il secondo motivo, relativamente alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante perizia, essendo la Corte territoriale rimasta silente anche sul punto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di offensività, per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità dell’imputato in una concreta situazione in cui le rilevazioni effettuate mediante alcooltest superavano di pochi centesimi i valori consentiti 0,85 e 0,87 grammi / litro, essendo il limite minimo di rilevanza penale 0,8 g / l ed il conducente, che aveva peraltro subito e non già causato il tamponamento per cui era intervenuta la polizia giudiziaria, non presentava segni di alterazione comportamentale, come riferito dall’agente di polizia giudiziaria D.M.G. , escusso all’udienza del 13 marzo 2013. 2.4. Con l’ultimo motivo si denunziano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per avere i giudici di merito fondato l’affermazione di penale responsabilità esclusivamente sulle risultanze dell’alcooltest, nonostante lo scontrino del secondo esame riportasse la dicitura volume insufficiente , richiamandosi al riguardo una recente pronunzia di legittimità Sez. 4, n. 23520 del 19/02/2016, Bessega, Rv. 266948, secondo cui Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, qualora lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico, contenga la dicitura volume insufficiente , è necessario accertare, attraverso una compiuta verifica delle modalità di funzionamento della macchina, se l’insufficienza del volume abbia o meno inficiato il risultato del test espresso dai parametri numerici . Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1.Va premesso che la richiesta di rinvio dell’udienza in cassazione avanzata dal difensore il 17 gennaio 2017 per motivi di salute non è stata ritenuta accoglibile v. ordinanza contenuta nel verbale di udienza del 18 gennaio 2017 , non emergendo l’assoluta impossibilità del richiedente a partecipare all’udienza. 2. Ciò posto, il reato, contestato come commesso il omissis , non è prescritto, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione, rilevabile dagli atti rinvio disposto all’udienza del 13 marzo 2014 . 3. Ciò posto, si passa ad esaminare i motivi di ricorso. Infondati sono il secondo, il terzo e l’ultimo. 3.1. Può e deve, infatti, ritenersi esistere implicita risposta negativa alla questione posta con il secondo motivo di ricorso, incentrata sulla omessa perizia da parte del Giudice di appello, cui era stata solo genericamente sollecitata, non essendo peraltro configurabile un diritto della parte in tal senso infatti, La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 . 3.2. Altrettanto dicasi quanto alla pretesa violazione del principio di offensività, questione cui la Corte territoriale offre sufficiente risposta alle pp. 34 della sentenza impugnata, da leggersi congiuntamente alle pp. 1-3 della decisione di primo grado. 3.3. In relazione al quarto motivo di ricorso, ritiene il Collegio di dover dare continuità al principio secondo cui È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura volume insufficiente , qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un messaggio di servizio teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779 in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1878 del 24/10/2013, dep. 2014, Di Giovanni, Rv. 258179 . 3.4. Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso. La Corte di appello, infatti, pur dopo avere riferito i motivi svolti in appello pp. 2-3 della sentenza impugnata, ove si indica l’art. 131-bis cod. pen. come art. 132-bis cod. pen. , ha trascurato di fornire qualsiasi risposta alla richiesta di applicazione all’imputato della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., previsione che, in quanto inserita dall’art. 1 comma 2, del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, non era applicabile in primo grado. Si tratta, all’evidenza, di una omissione di pronunzia ritualmente eccepita la difesa, infatti, non solo aveva tempestivamente chiesto l’applicazione dell’istituto ma aveva anche fornito degli elementi fattuali ipoteticamente significativi nel senso auspicato assoluta incensuratezza dell’imputato, assenza di pendenze giudiziarie, condotta di guida corretta, dinamica dell’incidente p. 1 del ricorso e pp. 1-2 dell’atto di appello , elementi che, in conseguenza della mancata risposta da parte della Corte di appello di Salerno, dovranno essere valutati dal giudice del rinvio, da individuarsi nella Corte di appello di Napoli art. 623, lett. d, cod. proc. pen. . Discende la decisione in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.