Costretto ai domiciliari: non può accompagnare i figli a scuola

Respinta la richiesta avanzata da un uomo. Non ci si trova di fronte a una indispensabile esigenza di vita, secondo i Giudici. Decisiva la possibilità di appoggiarsi alla madre dei bambini, o di chiedere aiuto ai familiari o ai Servizi sociali.

Ho due figli da portare a scuola ogni giorno . Esigenza comprensibile umanamente ma non sufficiente per permettere a un padre, costretto agli arresti domiciliari, di ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione. Il consiglio dei Giudici è di organizzarsi meglio, facendo riferimento alla madre dei bambini, oppure chiedendo l’aiuto dei parenti, o, ancor peggio, rivolgendosi ai Servizi sociali Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 42016/17, depositata il 14 settembre . Accompagnamento. Magnanimo si è mostrato il GIP, che ha concesso all’uomo l’autorizzazione ad assentarsi da casa , nonostante i domiciliari, per dargli la possibilità di portare a scuola e andare a riprendere i due figli, dal lunedì al venerdì . Più rigido, invece, il Tribunale della libertà, che ha respinto la richiesta. Questa decisione viene spiegata così l’accompagnamento dei figli a scuola non rientra tra le indispensabili esigenze di vita . E, viene aggiunto, non è emersa l’assoluta impossibilità, per la madre dei bambini o per persone delegate , di occuparsi di quel compito. Impossibilità. Nonostante le obiezioni proposte in Cassazione dall’uomo, il no” alla richiesta di un permesso diviene definitivo. Anche per i Giudici del Palazzaccio, difatti, la situazione di difficoltà manifestata dal genitore ai domiciliari non porta in evidenza indispensabili esigenze di vita, suscettibili di giustificare, in termini di assoluta necessità, l’allontanamento dal domicilio . In particolare, viene sottolineato che non è stata documentata un’impossibilità assoluta dell’altro genitore di riorganizzare gli orari di lavoro – in entrata e in uscita – così da accompagnare i figli a scuola per poi andare a riprenderli una volta concluse le lezioni, né è stata certificata l’impossibilità di avvalersi all’uopo di parenti o conoscenti o, eventualmente, di addetti ai Servizi sociali . Eppure, l’incarico di accompagnare un minore a scuola , osservano i giudici, non si connota in termini di così tale delicatezza da non poter essere delegato a terzi estranei al nucleo familiare , così come dimostrato dall’esperienza di vita di un numero assai rilevante di famiglie italiane .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 giugno – 14 settembre 2017, n. 42016 Presidente Izzo – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza in data 21 febbraio 2017, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo Tribunale con la quale era stato concessa al F. Ma., detenuto agli arresti domiciliari, l'autorizzazione ad assentarsi dalla propria abitazione dal lunedì al venerdì per portare e ritirare dalla scuola i due figli minori De. e Fe Riteneva il Tribunale che la previsione di cui all'art. 24, comma 3, cod proc pen è eccezionale e che l'accompagnamento dei figli a scuola non rientrasse tra le indispensabili esigenze di vita, riferite esclusivamente alla persona sottoposta a misura. Né era emersa l'assoluta impossibilità, per la madre o persone delegate di occuparsi del relativo incombente. 2. Ha proposto ricorso il F. Ma., a mezzo del difensore di fiducia, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Del tutto illogicamente il Tribunale aveva ritenuto che non rientrasse tra le indispensabili esigenze di vita l'accompagnamento dei figli la norma di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. era stata da tempo interpretata nel senso che l'esigenza debba riferirsi non solo all'imputato, ma anche ai suoi familiari a suo carico. Insiste pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Giova premettere che, a norma dell' art. 284, comma 3, cod. proc. pen., Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue Indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dai luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa . 2. Dal chiaro disposto normativo si evince che l'autorizzazione ex art. 284, comma 3, ha natura eccezionale, in quanto introduce una deroga alla prescrizione principale e che appunto connota la misura in oggetto - id est il divieto di allontanarsi dal luogo di restrizione domestica -, in presenza di un soggetto rispetto al quale, giusta valutazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., il giudice della cautela ha ritenuto adeguata e, dunque, necessaria a fronteggiare i pericula libertatis soltanto una misura custodiale, seppure temperata rispetto a quella carceraria. Ne discende che la sussistenza delle indispensabili esigenze di vita deve essere ancorata dal decidente a situazioni obbiettivamente riscontrabili, nelle quali si renda necessario, dunque non solo opportuno, per la vita del soggetto ristretto agli arresti domiciliari consentire l'allontanamento, non potendo questi fare aliunde fronte all'esigenza di vita rappresentata. 3.In questo senso è il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo il quale, dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di indispensabilità e di assolutezza , emerge che la valutazione del giudice da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui il giudice deve dare conto nella motivazione del relativo provvedimento Sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, Ve., Rv. 215522 Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, Pr., Rv. 263237 4. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo il giudice della impugnazione cautelare, nella parte in cui - con considerazioni adeguate, in quanto aderenti alle risultanze processuali ed conformi a logica - ha rilevato che, nella specie, non risultano comprovate indispensabili esigenze di vita , suscettibili di giustificare, in termini di necessità assoluta, l'allontanamento dell'indagato dal domicilio. Come correttamente rilevato da giudice a quo, l'istante non ha invero documentato un'impossibilità assoluta dell'altro genitore di riorganizzare gli orari di lavoro - in entrata ed in uscita - in modo tale da poter far fronte a tale incombente, né un'impossibilità assoluta di avvalersi all'uopo di parenti o conoscenti o, eventualmente, di addetti ai servizi sociali, là dove - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso - l'incarico di accompagnare un minore a scuola non si connota in termini di così tale delicatezza da non poter essere delegato a terzi estranei al nucleo familiare, in tale senso contenendosi - secondo un dato di comune esperienza - un numero assai rilevante di famiglie italiane. 5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.