Cameriera minorenne: genitori e titolare non punibili

Ai sensi dell’art. 2 l. n. 977/1967, le norme relative alla tutela del lavoro minorile non si applicano agli adolescenti addetti a prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole o pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 41591/17 depositata il 13 settembre. Il fatto. La proprietaria di un esercizio commerciale veniva condannata per aver ammesso al lavoro una ragazzina di 16 anni senza che ella avesse frequentato il periodo minimo di istruzione obbligatoria. Anche i genitori della ragazza venivano condannati in quanto responsabili per averne consentito l’avvio al lavoro. I tre condannati ricorrono in Cassazione. Impresa familiare. Oltre ad infondate censure processuali, i ricorrenti deducono il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto l’impresa in cui era stata avviata al lavoro la ragazzina era a conduzione familiare, circostanza che rende inapplicabile il divieto di cui all’art. 3 l. n. 977/1967 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti . La Corte ritiene fondata la censura in quanto, ricordando che l’art. 2 della legge citata rende inapplicabili le norme in materia di lavoro minorile nel caso degli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso nelle imprese a conduzione familiare. Tornando al caso di specie, la pronuncia impugnata non ha fornito alcuna motivazione sul fatto specifico dedotto dalle parti, e relativo a tale disciplina, per cui l’impresa era a conduzione familiare e la ragazza vi lavorasse in quanto parente del compagno della titolare. Per questi motivi la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 maggio – 13 settembre 2017, numero 41591 presidente Amoresano – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6/11/2015, il Tribunale di Salerno aveva condannato N.V. , D.F.R. e A.A. , con le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.900 Euro di ammenda in relazione, la prima, al reato di cui all’art. 3, comma 1, della legge numero 977 del 1967 e gli altri due al reato previsto dall’art. 26, comma 6 della legge numero 977 del 1967. Nel dettaglio, N.V. , nella sua qualità di socio accomandatario della omissis aveva ammesso al lavoro D.F.R. , di 16 anni, senza che la stessa avesse frequentato il periodo minimo di istruzione obbligatoria mentre gli altri due imputati, genitori della ragazza, erano stati ritenuti responsabili di averne consentito l’avvio al lavoro nella condizione sopra descritta. 2. Avverso la menzionata sentenza i tre imputati avevano proposto appello. Con ordinanza emessa in data 23/02/2017 la Corte d’appello di Salerno trasmise gli atti a questa Suprema Corte in quanto la pronuncia di primo grado, avendo condannato gli imputati alla sola pena dell’ammenda, doveva ritenersi inappellabile, giusta l’art. 593, comma 3, cod. proc. penumero . L’impugnazione, inammissibile come appello, deve però essere convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. penumero . In dettaglio, il gravame è articolato in quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. penumero . 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti impugnano l’ordinanza che ne aveva dichiarato l’assenza, nonostante che gli stessi si fossero legittimamente avvalsi della facoltà di non comparire in giudizio, secondo l’avviso contenuto nel decreto di citazione a giudizio, non avendo poi ricevuto la notifica del relativo estratto contumaciale. 3.2. Con il secondo motivo, essi impugnano l’ordinanza del 26/09/2014 con la quale il primo giudice ha rigettato l’eccezione di nullità del decreto di citazione per omesso interrogatorio di A. e D.F. , rilevando che la relativa richiesta sarebbe stata contenuta nell’atto di nomina del difensore in data 19/09/2012, asseritamente depositata presso la segreteria del Pubblico ministero. 3.3. Con il terzo motivo, gli imputati censurano la mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che la società che gestiva l’esercizio in cui era stata impiegata D.F.R. fosse un’impresa a conduzione familiare, alla quale, secondo l’art. 2 della legge numero 977 del 1967, non sarebbe stato applicabile il divieto di ammissione al lavoro di soggetti minorenni. 3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata applicazione della causa di non punibilità contemplata dall’art. 131-bis cod. penumero . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’analisi dei primi due motivi di impugnazione, entrambi afferenti a questioni processuali, giova innanzitutto riepilogare la nuova disciplina sull’assenza dell’imputato, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, numero 67. Secondo il previgente regime processuale, il giudice, nel caso in cui l’imputato non fosse comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, doveva dichiararne la contumacia ed all’esito del giudizio, la cancelleria doveva notificargli l’estratto della sentenza ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. penumero . Per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina, il giudice deve semplicemente dichiarare l’assenza dell’imputato, senza che sia obbligatoria la notifica dell’estratto della sentenza, il cui avviso di deposito deve ora essere comunicato al solo procuratore generale presso la corte di appello. In virtù dell’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, numero 67, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 118, la nuova disciplina si applica ai processi in corso, salvo che, alla data della sua entrata in vigore, fosse già stata emessa la sentenza di primo grado, ovvero, nel caso dei processi pendenti in primo grado, l’imputato fosse stato dichiarato contumace e non fosse stato emesso, nei suoi confronti, il decreto di irreperibilità Sez. F, numero 37576 del 20/08/2015, dep. 16/09/2015, G., Rv. 264770 . Nel caso di specie, la prima udienza del presente procedimento si era tenuta il 26/09/2014, ovvero successivamente all’entrata in vigore della menzionata disciplina, sicché correttamente il primo giudice aveva dichiarato l’assenza degli imputati, applicando, dunque, le nuove disposizioni, non assumendo alcuna rilevanza, dal punto di vista delle richiamate norme transitorie, la precedente emissione del decreto di citazione a giudizio contenente i rituali avvisi sull’applicabilità della contumacia in caso di mancata comparizione dell’imputato. 2.1. Quanto, poi, all’omesso interrogatorio di A. e D.F. , osserva il Collegio che il tribunale salernitano, nel rigettare l’identica eccezione già formulata nel corso del giudizio di primo grado, aveva puntualmente osservato accogliendo la contraria deduzione del Pubblico ministero, il quale aveva rilevato come nel proprio fascicolo non fosse presente alcun atto di nomina difensiva da parte dei predetti imputati - che il suddetto atto, pur recando la data del 19/09/2012, era stato depositato presso la cancelleria del giudice soltanto il 30/09/2014 e, dunque, ben oltre l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. penumero . Ne consegue che, non avendo i ricorrenti dedotto alcuna specifica censura in relazione alle ragioni del rigetto da parte del primo giudice, la relativa doglianza deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto aspecifica, non confrontandosi la stessa con il contenuto della decisione di cui assume l’illegittimità. 3. Fondato è, invece, il terzo motivo di doglianza, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla inapplicabilità delle fattispecie contestate al caso in cui il minore sia stato avviato al lavoro in una impresa a conduzione familiare. In proposito, rileva preliminarmente il Collegio che a mente dell’art. 2 della legge 17 ottobre 1967, numero 977 intitolata tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti , come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 4 agosto 1999, numero 345 recante Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro , le relative norme, comprese quelle penali contestate nel presente giudizio, non si applicano con riferimento al caso degli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti, per quanto qui di interesse, le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare comma 1, lett. b . Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur avendo fatto specifico riferimento a tale disciplina, non si è poi in alcun modo confrontata con l’argomento difensivo, pur ritualmente prospettato, secondo cui l’impresa in cui era impegnata la D.F. avesse carattere familiare e che la ragazza vi lavorasse in quanto parente del compagno di N.V. , secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio reso ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. penumero . Pertanto, in assenza della evidenziata carenza motivazionale su un punto essenziale ai fini della configurabilità delle fattispecie contestate, deve conclusivamente ritenersi che la relativa censura sia fondata. 3.1. Dall’accoglimento del terzo motivo di doglianza deriva, poi, l’assorbimento del quarto motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno.